Cosa succede dopo l’esaurimento del diritto all’indennità?
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In breve
L’esaurimento del diritto pone fine all’indennità giornaliera, non all’accompagnamento. La SECO indica che i servizi di consulenza e collocamento degli URC restano a disposizione, che a determinate condizioni i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono possibili fino alla fine del termine quadro in corso e che chi ha 60 anni o più al momento dell’esaurimento può ricevere prestazioni transitorie fino al pensionamento. Sotto i 60 anni non esiste alcuna prestazione federale in denaro: resta l’aiuto sociale del Comune di domicilio.
Fanno stato unicamente le informazioni del vostro URC, la decisione della vostra cassa di disoccupazione e quella dell’organo cantonale d’esecuzione. Se e da quando vi spettino prestazioni transitorie o l’aiuto sociale lo decide l’autorità nel singolo caso. Questo testo è redazionale e non costituisce una consulenza giuridica.
Tre passi, invece, dipendono solo da voi. La copertura infortuni presso la Suva termina 31 giorni dopo la fine del diritto, e l’assicurazione convenzionale che la prolunga va stipulata prima di quel termine. I contributi AVS non sono più conteggiati dalla cassa di disoccupazione: dovete annunciarvi voi come persona senza attività lucrativa. E la domanda di prestazioni transitorie produce effetto dal mese in cui è presentata, mai retroattivamente.
Una nota sul vocabolario, perché spiega molto: la LADI e la OADI non contengono da nessuna parte l’espressione «fine del diritto». Lo abbiamo verificato il 31 agosto 2026 sui testi consolidati pubblicati su Fedlex. La definizione federale sta in un’altra legge, molto più recente.
Esempio di calcolo per una persona sola pubblicato nel promemoria 5.03 del Centro d’informazione AVS/AI, valido dal 1° gennaio 2025: spese riconosciute meno redditi computabili. Il risultato annuo corrisponde a circa CHF 2’073 al mese. Non è il vostro caso: è la struttura del calcolo.
- Consulenza e collocamento dell’URC restano a disposizione anche dopo l’esaurimento — come offerta, non più come obbligo.
- Oltre i 50 anni: provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla fine del termine quadro, indipendentemente dal diritto all’indennità (art. 59 cpv. 3bis LADI). Sotto quella soglia manca una norma equivalente.
- La copertura infortuni Suva termina il 31° giorno; l’assicurazione convenzionale la prolunga fino a sei mesi, ma va stipulata prima.
- AVS: siete considerati senza attività lucrativa e dovete annunciarvi; contributo minimo di CHF 435 all’anno, le lacune riducono la rendita futura.
- La copertura per decesso e invalidità presso la Fondazione istituto collettore dura ancora un mese.
- Dai 60 anni: prestazioni transitorie, domanda all’organo cantonale delle prestazioni complementari, con effetto dal mese del deposito e senza retroattività.
- Sotto i 60 anni: aiuto sociale del Comune di domicilio, più — in Ticino — le misure cantonali della L-rilocc.
La definizione federale non è nella LADI
La legge che regola la vostra indennità non definisce lo stato in cui vi trovate. La definizione arriva dalla legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, in vigore dal 1° luglio 2021.
Articolo 3 capoverso 2: «Ha esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione chi ha esaurito il diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione oppure perde il diritto alle indennità giornaliere alla scadenza del termine quadro per la riscossione della prestazione e non può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione.» Il capoverso 3 fissa la data: «Il diritto all’indennità di disoccupazione si esaurisce nel mese in cui è riscossa l’ultima indennità giornaliera o in cui scade il termine quadro per la riscossione della prestazione.»
Tenete a mente la data più della parola: quasi tutti i termini descritti qui sotto si contano a partire da lì.
Quattro contributi che la cassa versava per voi
Finché scorre l’indennità, la cassa di disoccupazione regola in secondo piano quattro cose che non compaiono su nessuna riga visibile. L’articolo 22a LADI le elenca: l’indennità vale come salario determinante ai sensi della LAVS e la cassa preleva la vostra quota AVS, AI e IPG versandola insieme alla quota del datore di lavoro, che assume lei stessa; preleva il contributo di previdenza professionale e lo versa, quota padronale compresa, alla Fondazione istituto collettore LPP, così che la copertura per decesso e invalidità continui; e preleva al massimo due terzi del premio dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali, versandolo alla Suva insieme al terzo che si assume.
Tutto questo si interrompe, ma con tre scadenze diverse. La copertura infortuni termina il 31° giorno dopo quello in cui le condizioni erano adempiute per l’ultima volta — articolo 3 capoverso 2 LAINF. Il capoverso 3 dello stesso articolo obbliga l’assicuratore a offrirvi la possibilità di prolungare l’assicurazione «mediante convenzione speciale, per sei mesi al massimo»: è l’assicurazione convenzionale, da stipulare prima che scadano i 31 giorni. La copertura presso la Fondazione istituto collettore dura ancora un mese. Il supplemento per gli assegni familiari cessa subito.
La differenza non è formale. Dopo un infortunio la Suva copre le spese di cura ma versa anche indennità giornaliere e rendite, senza franchigia né aliquota percentuale. La cassa malati copre le spese di cura e si ferma lì. Lasciar passare i 31 giorni senza stipulare l’assicurazione convenzionale né avvisare la cassa malati apre un vuoto che non si richiude a posteriori.
La lacuna AVS che vedrete fra trent’anni
Dopo l’esaurimento del diritto siete considerati persone senza attività lucrativa. arbeit.swiss lo scrive senza giri di parole: gli anni di contribuzione mancanti possono comportare una riduzione della rendita AVS e dovete comunicarlo alla cassa di compensazione AVS del vostro Cantone di domicilio o all’agenzia AVS del vostro Comune. Nessuno lo fa al posto vostro.
L’articolo 10 LAVS stabilisce quanto è dovuto: chi non esercita un’attività lucrativa paga un contributo secondo le proprie condizioni sociali, con un minimo di CHF 435 all’anno e un massimo pari a cinquanta volte tale importo. Il contributo minimo si applica espressamente a chi riceve un reddito minimo o altre prestazioni dell’aiuto sociale pubblico e a chi è sostenuto finanziariamente da terzi.
Il punto pesa in modo particolare per chi ha lavorato solo una parte della carriera in Svizzera, per esempio arrivando dall’Italia a metà percorso: una carriera contributiva svizzera più corta poggia già su meno anni, e una lacuna di uno o due anni incide proporzionalmente più che per chi ha versato per tutta la vita.
La soglia d’età che decide se i corsi continuano: 50 anni
arbeit.swiss scrive che i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro restano possibili «a determinate condizioni» fino alla fine del termine quadro, senza dire quali. La legge lo dice, e la condizione decisiva è un’età.
Articolo 59 capoverso 3bis LADI: «Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.» Sono le ultime parole a fare tutto il lavoro: staccano la partecipazione dal diritto all’indennità. Per gli assicurati più giovani la LADI non contiene una disposizione equivalente.
La seconda metà della frase si legge meno spesso: fino alla conclusione del termine quadro, che dura due anni. Chi ha esaurito presto le indennità ha ancora una finestra; chi le ha riscosse fino all’ultimo giorno non ha più nulla a cui agganciare il provvedimento. Due persone della stessa età e dello stesso mestiere possono trovarsi in situazioni opposte a seconda di quale dei due contatori si è svuotato per primo.
Quattro casi in cui il diritto si riattiva
L’esaurimento non è sempre definitivo. Finché scorre il termine quadro biennale, il numero massimo di indennità giornaliere può aumentare retroattivamente, e spetta a voi comunicare la circostanza all’ultima cassa di disoccupazione.
Compite 25 anni durante il termine quadro: il numero massimo passa a 260 o 400 indennità giornaliere secondo il periodo di contribuzione. Compite 55 anni con 22 mesi di contribuzione: passa a 520. Avete meno di 25 anni e vi sorge un obbligo di mantenimento: 260 o 400. Avete più di 25 anni, 22 mesi di contribuzione e una rendita d’invalidità corrispondente a un grado di almeno il 40 per cento: 520. La scala è quella dell’articolo 27 LADI, che gradua il massimo secondo l’età e il periodo di contribuzione.
Vale la pena notare che la versione italiana della pagina federale è, su questo punto, la più precisa delle quattro: dice «il numero massimo di indennità giornaliere», mentre la versione inglese trasforma quei numeri in importi in franchi e quella francese omette del tutto il primo dei quattro casi. Se leggete l’italiano state leggendo la versione corretta.
Dai 60 anni: le prestazioni transitorie e le loro vere condizioni
Le prestazioni transitorie sono l’unica prestazione federale in denaro che segue l’indennità di disoccupazione, e il perimetro è stretto. L’articolo 5 capoverso 1 richiede cumulativamente: aver esaurito il diritto nel mese in cui si compiono 60 anni o dopo; essere stati assicurati all’AVS per almeno 20 anni, di cui almeno cinque dopo i 50, con un reddito annuo pari ad almeno il 75 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia; e disporre di una sostanza netta inferiore alla metà delle soglie della LPC. Il promemoria 5.03 del Centro d’informazione AVS/AI quantifica il reddito in CHF 22’680 all’anno (75 per cento di CHF 30’240, valori 2025) e la sostanza in CHF 50’000 per le persone sole e CHF 100’000 per le coppie sposate, senza contare l’abitazione di proprietà utilizzata in proprio.
Il capoverso 3 esclude chi ha diritto a una rendita AI e chi anticipa la rendita di vecchiaia. Il promemoria aggiunge due esclusioni: chi ha esaurito il diritto prima dei 60 anni e chi lo ha esaurito prima del 1° luglio 2021.
Una frase va letta due volte. Articolo 14 capoverso 1: il diritto sussiste dall’inizio del mese in cui è stata presentata la domanda. Non dall’esaurimento. Adempiere le condizioni in febbraio e presentare la domanda in giugno significa perdere da febbraio a maggio.
Un punto utile per chi è domiciliato oltre confine: il promemoria precisa che le prestazioni transitorie possono essere versate anche a persone domiciliate in uno Stato dell’UE o dell’AELS, con la competenza dell’organo dell’ultimo domicilio svizzero — oppure, per chi non è mai stato domiciliato in Svizzera, dell’organo alla sede dell’ultimo datore di lavoro.
Due fonti federali, due tetti diversi
Qui conviene fare il calcolo da soli. La pagina panoramica di arbeit.swiss indica un importo massimo annuo di CHF 44’123 per le persone sole e CHF 66’184 per le coppie sposate, con una soglia di reddito di CHF 21’510. Il promemoria 5.03 indica CHF 46’508, CHF 69’761 e CHF 22’680. Entrambe le fonti sono ufficiali ed entrambe erano online il 31 agosto 2026.
Decide la legge. L’articolo 7 capoverso 2 limita le prestazioni a 2,25 volte l’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a. Quell’importo è oggi di CHF 20’670 per le persone sole e CHF 31’005 per le coppie, adeguato al 1° gennaio 2025. Moltiplicate: 2,25 per CHF 20’670 fa CHF 46’508, e 2,25 per CHF 31’005 fa CHF 69’761. Sono i numeri del promemoria. Quelli della pagina panoramica corrispondono a un fabbisogno vitale inferiore a quello che la legge porta oggi.
La regola generale vale più della singola cifra: quando un importo decide qualcosa, prendetelo dalla legge o dal promemoria in vigore dell’organo che paga, non dalla pagina panoramica che trovate per prima. Questi importi vengono riadeguati ogni due anni, e una cifra senza data di validità non è una cifra.
Da un obbligo mensile a uno annuale
All’URC la prova delle ricerche d’impiego è mensile, da consegnare entro il 5 del mese successivo. Con le prestazioni transitorie il ritmo cambia del tutto. Articolo 5 dell’ordinanza sulle prestazioni transitorie: «I beneficiari di prestazioni transitorie devono dimostrare ogni anno di fare sforzi per reintegrarsi nel mercato del lavoro.» Una volta all’anno.
Anche la nozione si allarga. Il promemoria 5.03 riconosce come sforzi d’integrazione: il collocamento volontario tramite l’URC, le candidature scritte, la partecipazione a provvedimenti d’integrazione, il volontariato, i corsi di lingua, il coaching e la cura e l’assistenza di familiari o conoscenti. All’URC nessuno degli ultimi quattro conta come ricerca d’impiego. Notate la parola «volontario» davanti al collocamento: il rapporto con l’URC resta, ma diventa un’offerta invece di un obbligo.
Cosa aggiunge il Ticino con la L-rilocc
Qui la risposta smette di essere federale. La legge cantonale sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati, del 13 ottobre 1997, integra e rafforza i provvedimenti della LADI «con misure finanziate interamente dal Cantone», e tre di queste riguardano direttamente chi ha esaurito il diritto federale.
L’articolo 5 prevede un assegno d’inserimento professionale per i disoccupati residenti nel Cantone che hanno esaurito il diritto alle prestazioni LADI o non ne hanno diritto, sono senza lavoro da almeno 12 mesi o beneficiano di prestazioni assistenziali, e vengono assunti sulla base di un programma d’inserimento in azienda: il sussidio arriva al massimo al 60 per cento del salario d’uso, per una durata fino a 12 mesi. L’articolo 5b consente all’autorità competente di autorizzare le persone che hanno esaurito il diritto e non hanno più diritto a provvedimenti di formazione a partecipare a misure di sostegno alla ricerca d’impiego, con i costi di partecipazione assunti dal Cantone — a condizione di restare iscritti presso un URC, essere idonei al collocamento e rispettare le prescrizioni di controllo. L’articolo 5a, infine, guarda al datore di lavoro: in caso di assunzione di persone disoccupate di 55 anni o più, il Cantone partecipa al contributo di risparmio LPP a carico del datore di lavoro per un massimo di CHF 500 al mese, fino a 48 mesi.
Due avvertenze oneste. Queste misure sono facoltà dell’autorità, non diritti soggettivi, e diversi articoli rinviano al regolamento per condizioni, importi massimi e procedura. E il Ticino non è la Svizzera: Ginevra ha le proprie misure per chi ha esaurito il diritto federale, altri Cantoni possono non averne alcuna. La risposta valida per il vostro Cantone viene dal servizio cantonale competente — ma la domanda vale la pena di essere posta, perché nessuno ve la porrà.
Sotto i 60 anni la risposta è comunale
Senza prestazione federale resta l’aiuto sociale del Comune di domicilio, organizzato a livello cantonale e comunale, con differenze reali di importi, procedura e obbligo di restituzione. La base comune è costituzionale: l’articolo 12 della Costituzione federale dà a chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso il diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa. Le norme COSAS che modellano gli importi sono raccomandazioni professionali, non diritto federale.
Un dettaglio sulla sequenza: la legge sulle prestazioni transitorie non computa come reddito le prestazioni dell’aiuto sociale pubblico. Trovarsi in assistenza a 59 anni non riduce quindi una prestazione transitoria a 60.
E un’osservazione sulla pagina federale in italiano, perché tocca proprio questo paragrafo. Nella versione italiana della pagina «Esaurimento del diritto all’indennità», i due rimandi all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali — quello sugli assegni familiari e quello sulle prestazioni transitorie, cioè la prestazione di cui tratta metà di questa pagina — puntano entrambi alla pagina iniziale del sito dell’UFAS anziché alla pagina specifica. Le versioni tedesca e francese rimandano invece direttamente alla pagina delle prestazioni transitorie. Verificato il 31 agosto 2026. La pagina italiana dell’UFAS sulle prestazioni transitorie esiste: la trovate qui sotto fra le fonti.
La pista indicata dalla SECO, misurata
Il primo consiglio concreto della pagina ufficiale è di contattare direttamente le agenzie private di collocamento, con un link all’elenco dei membri di swissstaffing. È un buon consiglio e si può misurare. Abbiamo letto quell’elenco il 31 agosto 2026 — poco meno di un migliaio di voci, succursali comprese — e confrontato i nomi con gli inserzionisti della nostra base di annunci svizzeri aperti al 30 agosto 2026, verificando a mano ogni corrispondenza.
Risultato: l’1,75 per cento degli annunci aperti proviene da un membro confermato, distribuito su 25 inserzionisti. È un valore minimo, perché un membro che pubblica sotto un marchio che non siamo riusciti a ricondurre non viene contato. Ma l’ordine di grandezza è il messaggio: le agenzie pesano poco nel mercato pubblico degli annunci proprio perché gran parte della loro attività non diventa mai un annuncio. È questo l’argomento per telefonare, invece di aspettare di vedere le loro offerte.
Sulla lingua dell’annuncio il quadro cambia: la quota di agenzie confermate è del 4,62 per cento negli annunci in francese, dell’1,87 per cento in quelli in italiano, dell’1,08 per cento in tedesco e dello 0,35 per cento in inglese. Gli annunci in italiano stanno quindi sopra la media di lingua tedesca, ma su una base piccola.
Perché qui non trovate una quota ticinese
Sarebbe facile scrivere una percentuale per il Ticino e lasciarla lì. Non lo facciamo, e vale la pena dire perché. Nella nostra base, gli annunci aperti che riusciamo ad attribuire al Cantone Ticino sono meno di trecento: è la soglia sotto la quale una percentuale diventa rumore, perché pochi annunci di un singolo inserzionista bastano a spostarla di parecchi punti. Per la stessa ragione non pubblichiamo cifre per il Vallese e il Giura.
La conseguenza pratica non è che il mercato ticinese sia piccolo — è che il nostro campione lo è, ed è una differenza importante. Le cifre che pubblichiamo per Ginevra, Vaud, Berna, Basilea Città o Zurigo poggiano tutte su almeno trecento annunci attribuiti. Dove la base non regge, preferiamo dirlo invece di arrotondare.
Ciò che vale in Ticino senza bisogno di una nostra percentuale è la parte giuridica: le tre misure della L-rilocc descritte sopra, le prestazioni transitorie dai 60 anni e l’aiuto sociale del Comune di domicilio. Sono norme, non stime.
Cosa conviene tenere in piedi
Prima le scadenze, perché sono termini e non suggerimenti: l’assicurazione convenzionale presso la Suva entro 31 giorni; l’annuncio alla cassa di compensazione AVS del vostro Cantone; una comunicazione all’ultima cassa di disoccupazione se un compleanno vi fa rientrare in uno dei quattro casi di riattivazione; e, dai 60 anni, la domanda di prestazioni transitorie all’organo competente, nel mese in cui vi serve. Di regola è la cassa di compensazione cantonale, ma il promemoria 5.03 segnala quattro eccezioni: Basilea Città, Ginevra, Vaud e Zurigo, dove è il servizio delle prestazioni complementari del vostro Comune.
Poi ciò che si sfalda in silenzio: la traccia delle vostre ricerche. Finché scorre l’indennità, il modulo da consegnare entro il 5 del mese successivo impone una struttura. Dopo, non la impone più nessuno — mentre vi serve ancora, per un incarto di prestazioni transitorie, per una misura cantonale, per un colloquio all’URC diventato volontario e semplicemente per vederci chiaro. È esattamente ciò che fa il nostro monitoraggio delle candidature: data, azienda, posizione, canale, risposta, in un unico posto ed esportabile.
Le indicazioni giuridiche seguono il testo degli articoli 22a, 27 e 59 LADI, degli articoli 3, 5, 7, 9, 10, 14 e 19 della legge sulle prestazioni transitorie, dell’articolo 5 della relativa ordinanza, dell’articolo 3 LAINF, dell’articolo 10 LAVS e dell’articolo 12 della Costituzione federale, nelle versioni consolidate pubblicate su Fedlex e in vigore il 31 agosto 2026 (LADI nella versione del 1° gennaio 2026, OADI del 1° agosto 2026, legge e ordinanza sulle prestazioni transitorie del 1° gennaio 2025, LAINF e LAVS del 1° gennaio 2026). L’assenza dell’espressione «fine del diritto» nella LADI e nella OADI è stata verificata lo stesso giorno sul testo integrale dei due atti. Gli importi e l’elenco degli organi d’esecuzione provengono dal promemoria 5.03 del Centro d’informazione AVS/AI, valido dal 1° gennaio 2025, edizione ottobre 2024. Le misure ticinesi provengono dal testo della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 nella raccolta delle leggi del Cantone Ticino, consultato il 31 agosto 2026. Le differenze fra le versioni linguistiche sono state rilevate lo stesso giorno confrontando le quattro versioni della pagina federale. Le quote della nostra base si riferiscono agli annunci aperti del 30 agosto 2026. Un inserzionista conta come agenzia solo se il nome corrisponde a una voce dell’elenco swissstaffing e abbiamo confermato la corrispondenza a mano; le corrispondenze incerte sono state scartate, ragione per cui l’1,75 per cento è un valore minimo e non massimo. Le quote per lingua sono calcolate sugli annunci per cui la lingua di redazione è registrata, circa sette su dieci. Non pubblichiamo percentuali per Cantoni con meno di trecento annunci attribuiti: è il caso del Ticino, del Vallese e del Giura.
Fonti
- arbeit.swiss — Esaurimento del diritto all’indennità
- arbeit.swiss — Aussteuerung, versione tedesca della stessa pagina
- LPTD (RS 837.2) — art. 3, 5, 7, 9, 10, 14 e 19: definizione, condizioni, importo, domanda, organi competenti
- OPTD (RS 837.21) — art. 5: sforzi d’integrazione, prova annuale
- LADI (RS 837.0) — art. 22a, 27 e 59: contributi alle assicurazioni sociali, numero massimo di indennità, provvedimenti oltre i 50 anni
- LAINF (RS 832.20) — art. 3: fine della copertura al 31° giorno, assicurazione convenzionale fino a sei mesi
- LAVS (RS 831.10) — art. 10: contributi delle persone senza attività lucrativa
- Costituzione federale (RS 101) — art. 12: diritto all’aiuto in situazioni di bisogno
- Promemoria 5.03 del Centro d’informazione AVS/AI — Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani
- UFAS — Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, pagina italiana
- Cantone Ticino — Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), art. 5, 5a e 5b
- Suva — assicurazione convenzionale
- swissstaffing — elenco dei membri
Domande correlate
Che cosa dice il nostro indice sul mercato svizzero
Calcolato in tempo reale sul nostro indice, non ripreso da uno studio. Solo quote, dato di oggi.
Lingua in cui è scritto l’annuncio
- Deutsch
- 60%
- English
- 23%
- Français
- 13%
- Italiano
- 3%
Tra gli annunci che indicano una lingua, la quota che chiede
- Deutsch
- 70%
- English
- 43%
- Français
- 21%
- Italiano
- 3%
19% pubblicati negli ultimi 7 giorni · Mercati principali: Zürich 18% · Bern 10% · Genève 5% · Basel 5%