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URC & disoccupazione

Disoccupati e all'estero: vacanze, colloqui di lavoro ed esportazione delle prestazioni

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Quando puoi lasciare la Svizzera senza perdere un giorno di indennità, quali sono le tre vie che lo consentono, che cosa va annunciato prima della partenza e quanto costa un'assenza non annunciata.

In breve

Sì, partire si può, ma solo tre vie lasciano intatta l'indennità: i giorni esenti dall'obbligo di controllo, un'esenzione concessa su richiesta — tipicamente per un colloquio di lavoro all'estero — oppure l'esportazione delle prestazioni in uno Stato dell'UE o dell'AELS. Senza una di queste tre basi, per i giorni di assenza di regola non nasce alcun diritto all'indennità e può aggiungersi una sospensione. La residenza in Svizzera resta un presupposto in tutti e tre i casi, e l'obbligo di essere raggiungibile entro un giorno lavorativo non finisce al controllo passaporti.

Fanno fede unicamente la decisione della tua cassa di disoccupazione e le indicazioni del tuo URC. Ogni valutazione avviene caso per caso. Questo testo è redazionale e non costituisce consulenza giuridica.

Nessuna norma vieta di lasciare il Paese. La legge fissa presupposti del diritto che devi soddisfare in ogni singolo giorno indennizzato, e un viaggio colpisce proprio i due che dipendono dalla tua presenza: l'idoneità al collocamento e le prescrizioni di controllo. La domanda vera non è quindi «posso partire», ma «con quale base parto e chi ne è stato informato».

Chiarito prima, non perdi nulla. I giorni esenti dall'obbligo di controllo vanno annunciati con almeno 14 giorni di anticipo, l'esportazione delle prestazioni va richiesta prima della partenza e l'esenzione per un colloquio si ottiene su richiesta. Nessuna delle tre si sistema a posteriori. Il colloquio con la tua consulente o il tuo consulente del personale non è una cortesia: è la base giuridica della tua assenza.

Quando escono i nuovi annunci — quota delle pubblicazioni per giorno della settimana
Quando escono i nuovi annunci — quota delle pubblicazioni per giorno della settimanaLunedì17.7%Martedì19.4%Mercoledì22.2%Giovedì19.6%Venerdì14.5%Sabato4.5%Domenica2.1%

Tutti gli annunci dell'indice di SwissJobs.app con data di pubblicazione compresa nei 90 giorni precedenti il 23 agosto 2026, raggruppati per giorno della settimana. Da lunedì a venerdì si concentra il 93,4 per cento del totale.

  • Dopo ogni 60 giorni di disoccupazione controllata entro il termine quadro hai diritto a cinque giorni consecutivi senza controllo, che scegli liberamente; in quei giorni non devi necessariamente essere idoneo al collocamento, ma restano gli altri presupposti dell'articolo 8 LADI (art. 27 cpv. 1 OADI).
  • L'annuncio va dato con almeno 14 giorni di anticipo; se poi rinunci ad avvalertene senza motivo scusabile, quei giorni sono comunque considerati presi (art. 27 cpv. 3 OADI).
  • Novità dal 1° gennaio 2026: il servizio competente può autorizzare la fruizione a giorni singoli, purché ciò non pregiudichi né la consulenza né il collocamento — prima era ammesso solo il blocco settimanale (art. 27 cpv. 3 OADI, testo dell'ordinanza del 26 novembre 2025).
  • Per un colloquio di lavoro all'estero, uno stage d'orientamento professionale o un test d'idoneità nel luogo di lavoro puoi essere esonerato dai colloqui di consulenza e di controllo per tre settimane al massimo (art. 25 lett. c OADI).
  • L'esportazione delle prestazioni verso UE o AELS dura al massimo tre mesi, presuppone un periodo di attesa di quattro settimane e va richiesta prima della partenza: non è mai autorizzata retroattivamente (art. 64 del regolamento (CE) n. 883/2004; SECO).
  • Nello Stato di destinazione devi annunciarti all'ufficio del lavoro entro i primi sette giorni del periodo di esportazione, altrimenti le prestazioni decorrono solo dal giorno dell'annuncio, mentre la data finale non si sposta (SECO).
  • I giorni esenti dall'obbligo di controllo sono esclusi immediatamente prima, durante e immediatamente dopo la ricerca di lavoro all'estero; al rientro ti presenti personalmente (art. 27 cpv. 6 OADI).
  • Chi non osserva le prescrizioni di controllo viene sospeso dal diritto all'indennità: la durata dipende dalla gravità della colpa ed è prolungata in caso di nuova sanzione entro due anni (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, art. 45 cpv. 3 e 5 OADI).

Viaggiare durante la disoccupazione

PuntoCosa valeBase legale
Giorni senza controllo5 ogni 60 giorni di disoccupazione controllataOADI art. 27a
Concordare in anticipoobbligatorio, con l'URCOADI art. 27a
Il diritto nascesolo dopo 60 giorni di periodo di controlloOADI art. 27a
Riporto all'anno successivonoOADI art. 27a
Partiti senza accordonon idonei al collocamento, nessuna indennitàLADI art. 15
Reperibilità altrimentientro un giorno, anche nei giorni liberiLADI art. 17

Viaggiare è permesso, ma solo nei giorni senza controllo e solo concordato in anticipo. Partire senza accordo rende non idonei al collocamento, e costa l'indennità per tutta l'assenza. Dati al 7 settembre 2026.

I tre presupposti che un viaggio mette davvero in gioco

L'articolo 8 LADI elenca sette presupposti del diritto all'indennità e devi soddisfarli tutti in ciascun giorno indennizzato. Un soggiorno all'estero ne minaccia soltanto tre: la residenza in Svizzera alla lettera c, l'idoneità al collocamento alla lettera f e il rispetto delle prescrizioni sul controllo alla lettera g. Il periodo di contribuzione, l'età o la perdita di lavoro in sé non dipendono da dove passi la notte.

Residenza e presenza fisica non coincidono. Chi risiede a Lugano e trascorre dieci giorni in Grecia non sposta la propria residenza. Per gli stranieri senza permesso di domicilio, però, l'articolo 12 LADI precisa che sono considerati residenti in Svizzera fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa. In questa configurazione un'assenza lunga merita una domanda all'URC prima della prenotazione, non dopo.

Il presupposto che morde davvero è l'idoneità al collocamento. Secondo l'articolo 15 LADI è idoneo il disoccupato disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'articolo 21 capoverso 3 OADI aggiunge un obbligo concreto: devi garantire di poter essere contattato dal servizio competente entro un giorno lavorativo. Una settimana senza copertura non soddisfa questa regola, e nemmeno un'assenza durante la quale non puoi confermare alcuna data d'inizio.

I giorni senza controllo: la via ordinaria per le vacanze

L'articolo 27 OADI ti riconosce, dopo ogni 60 giorni di disoccupazione controllata entro il termine quadro, cinque giorni consecutivi che scegli tu. Il testo è più generoso di quanto si creda: durante quei giorni proprio non devi essere idoneo al collocamento. Gli altri presupposti dell'articolo 8 LADI restano validi e l'indennità continua a essere versata. Nella sostanza sono vacanze pagate con un nome amministrativo.

Vi si legano due condizioni. La prima è l'annuncio con almeno 14 giorni di anticipo. La seconda si dimentica volentieri: se annunci dei giorni e poi rinunci senza motivo scusabile, quei giorni risultano comunque consumati. La SECO conferma inoltre che si possono accumulare, così che dopo 120 giorni di disoccupazione controllata siano possibili due settimane consecutive.

Dal 1° gennaio 2026 è in vigore un allentamento importante. Fino ad allora i giorni potevano essere presi solo in blocchi settimanali. L'ordinanza del 26 novembre 2025 ne ha fatto una regola di principio e autorizza espressamente il servizio competente a concedere la fruizione a giorni singoli quando ciò non pregiudica consulenza e collocamento. Per un fine settimana lungo è la differenza fra un no di principio e una domanda che vale la pena porre. Le guide che scrivono ancora «di regola in blocchi settimanali» descrivono il testo precedente.

Partire senza base, e quanto costa

Partire senza aver preso giorni esenti dall'obbligo di controllo genera due problemi distinti. Per i giorni di assenza manca l'idoneità al collocamento, quindi di regola per quei giorni non nasce alcun diritto. E le prescrizioni di controllo risultano violate, il che porta alla sospensione del diritto all'indennità ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera d LADI.

La sospensione non è una compensazione, è una sanzione. La sua durata si misura sulla gravità della colpa e l'articolo 45 capoverso 5 OADI la prolunga se vieni sanzionato di nuovo entro due anni. Inoltre viene computata sul numero massimo di indennità giornaliere: i giorni perduti non ti aspettano alla fine del termine quadro.

L'omissione non regge a lungo. Il modulo «Indicazioni della persona assicurata», che consegni ogni mese, chiede — all'articolo 23 capoverso 2 lettera b OADI — tutti i fatti importanti per valutare il diritto e cita per nome le assenze per vacanze. Tacerle viola l'obbligo di informare, motivo autonomo di sospensione previsto dall'articolo 30 capoverso 1 lettera e LADI e assai più difficile da spiegare del viaggio stesso.

Viaggi che non sono vacanze: le esenzioni dell'articolo 25

L'articolo 25 OADI è la disposizione meno letta dell'intera ordinanza. Elenca ciò che il servizio competente decide su richiesta dell'assicurato, e la lettera c è quella decisiva per gli spostamenti: l'esonero dai colloqui di consulenza e di controllo per tre settimane al massimo, se devi recarti all'estero per un colloquio di lavoro, se svolgi uno stage d'orientamento professionale o se ti sottoponi a un test d'idoneità professionale nel luogo di lavoro.

Tre settimane sono più di quanto richieda la maggior parte dei viaggi di candidatura. La norma non chiede alcuna dimostrazione sulle probabilità di assunzione: si aggancia al motivo del viaggio. La lettera d regola il caso minore, cioè il rinvio della data del colloquio quando dimostri di non poter essere presente per un impegno inderogabile — e l'ordinanza cita espressamente il dover presenziare a un colloquio di lavoro.

Vale la pena conoscere altri due casi. La lettera a ti esonera dall'idoneità al collocamento per una settimana al massimo se ti rechi all'estero per partecipare a un'elezione o a una votazione d'importanza nazionale, e sposta il colloquio se cade nei tre giorni precedenti o successivi. La lettera e concede tre giorni per un particolare evento familiare: matrimonio, nascita, decesso o cura di un figlio malato o di un congiunto stretto. Nessuna di queste esenzioni è automatica: ciascuna è decisa su richiesta.

L'esportazione delle prestazioni: tre mesi di ricerca a carico della Svizzera

Quando il viaggio è la ricerca di lavoro, esiste una base propria. L'articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004, applicabile alla Svizzera tramite l'accordo sulla libera circolazione, permette a chi è totalmente disoccupato di conservare il diritto alle prestazioni in denaro mentre cerca lavoro in un altro Stato membro. La SECO la chiama esportazione delle prestazioni e fissa il tetto a tre mesi, che non vanno mai oltre la fine del termine quadro per la riscossione della prestazione. Il regolamento stesso prevede inoltre che il servizio del lavoro competente possa portare quei tre mesi a un massimo di sei; se ciò sia possibile nel tuo caso è una domanda per l'URC, non per un opuscolo.

La procedura è formale. Prima della partenza devi essere rimasto a disposizione dell'URC per almeno quattro settimane; il periodo di attesa può essere abbreviato se un collocamento non è possibile entro un tempo ragionevole o se ti trasferisci all'estero con il coniuge o il partner registrato. La domanda si presenta all'URC prima di partire e l'autorizzazione prende la forma del documento PD U2, che fissa inizio e fine del periodo di esportazione e la data limite per annunciarsi all'estero. Autorizzazioni retroattive non ne esistono.

Sul posto ti annunci all'ufficio del lavoro entro i primi sette giorni del periodo di esportazione e ne rispetti le prescrizioni di controllo. Il tuo diritto resta però soggetto al diritto svizzero: il modulo mensile parte a fine mese verso la cassa di disoccupazione, le pretese non fatte valere entro tre mesi decadono e l'importo dell'indennità non cambia. È la tua cassa svizzera a continuare a versarlo.

Il rientro, ovvero il giorno più caro del viaggio

Fra l'ultimo giorno in cui sei rimasto a disposizione dell'ufficio estero del lavoro e il giorno in cui ti presenti personalmente all'URC, la SECO è netta: nessun diritto all'indennità. Le prestazioni riprendono al più presto dal giorno di quella presentazione personale. Rientrare di lunedì e passare all'URC il giovedì costa in silenzio tre indennità giornaliere.

Un rientro anticipato non fa perdere il saldo. Disdici l'annuncio presso l'ufficio estero e potrai esaurire la parte restante del periodo di esportazione nello stesso Stato fino alla fine del termine quadro — la SECO parla di frazionamento — senza dover superare una seconda volta il periodo di attesa di quattro settimane.

Resta una regola di sequenza che coglie in fallo in molti. Secondo l'articolo 27 capoverso 6 OADI i giorni esenti dall'obbligo di controllo non possono essere presi né immediatamente prima, né durante, né immediatamente dopo il soggiorno di ricerca all'estero: attaccare le vacanze alla fine di un'esportazione non funziona. L'ufficio estero del lavoro può però concederti giorni senza controllo propri durante l'esportazione, e in tal caso la cassa svizzera continua a versare, a prescindere dal fatto che il diritto svizzero te ne riconosca.

Quanto mercato ti perdi davvero

La paura di «perdere tutto» in due settimane di assenza si può misurare. Nell'indice di SwissJobs.app, al 23 agosto 2026, circa il 9 per cento degli annunci pubblicati portava una data di pubblicazione degli ultimi cinque giorni, poco più della metà delle ultime tre settimane e quasi l'84 per cento degli ultimi tre mesi. L'annuncio mediano aveva una ventina di giorni.

Detto altrimenti: una settimana di assenza non ti costa un mercato, ti costa un vantaggio. Gli annunci usciti mentre eri via ci sono ancora al rientro, semplicemente non sono più freschi. Per i tre mesi di un'esportazione il conto si rovescia: in quell'arco si rinnova la parte largamente prevalente dello stock, ed è il motivo per cui un'esportazione senza ricerca attiva nello Stato di destinazione è un modo costoso di consumare un termine quadro.

Gli stessi dati aiutano anche con il calendario. Negli ultimi 90 giorni il 93,4 per cento dei nuovi annunci è uscito da lunedì a venerdì, mentre sabato e domenica insieme pesano meno del 7 per cento. Un'assenza che comprende due fine settimana e consuma solo tre giorni lavorativi intercetta quindi molto meno flusso di cinque giorni lavorativi di fila — e dall'inizio del 2026 la fruizione a giorni singoli rende finalmente pianificabile questo taglio.

Preparare la partenza senza mettere a rischio il diritto

La sequenza che funziona non ha nulla di spettacolare. Stabilisci anzitutto con quale delle tre basi parti e portala al prossimo colloquio di consulenza. Annuncia per tempo i giorni esenti dall'obbligo di controllo: i 14 giorni sono un minimo, non un obiettivo. Riporta l'assenza sul modulo mensile. E organizza le ricerche di lavoro in modo che il periodo di controllo sia completo anche con una settimana di vacanza dentro: l'articolo 26 OADI esige la prova per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese successivo.

Resta raggiungibile anche quando non sei tenuto a esserlo. Durante i giorni senza controllo l'idoneità al collocamento è sospesa, ma richiamare entro la giornata non costa nulla ed evita un'annotazione sgradevole nell'incarto. Se hai una candidatura in corso, lascia un numero che funzioni all'estero e controlla la casella: l'invito a un colloquio è l'unico motivo per cui questa prudenza vale qualcosa.

L'esportazione aggiunge due aspetti pratici. La tessera europea di assicurazione malattia, rilasciata dalla tua cassa malati, garantisce l'accesso alle cure nello Stato di destinazione, e la copertura Suva contro gli infortuni non professionali prosegue. Per il modulo mensile scegli la via elettronica: la SECO avverte che il recapito postale internazionale è lento e incerto e raccomanda l'eService su Job-Room. Infine, cercare lavoro nel Principato del Liechtenstein non richiede alcuna domanda formale di esportazione: lì continui a soddisfare le prescrizioni di controllo nei confronti del tuo URC svizzero.

Prima le cifre: le quote provengono dall'indice degli annunci di SwissJobs.app, con data di riferimento il 23 agosto 2026. La base è costituita da tutti gli annunci pubblicati che riportano una data di pubblicazione; l'età è la distanza fra quella data e la data di riferimento, mentre la ripartizione per giorno della settimana riguarda solo gli annunci degli ultimi 90 giorni. Poi il diritto: sono stati letti e citati gli articoli 12, 21, 23, 25, 26, 27 e 45 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.02) e gli articoli 8, 12, 15, 17 e 30 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0), ciascuno nella versione consolidata oggi in vigore su fedlex, consultata il 23 agosto 2026. La possibilità di fruire a giorni singoli dei giorni senza controllo discende dall'ordinanza del 26 novembre 2025. La parte transfrontaliera poggia sull'articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004 consolidato per la Svizzera, sull'Info-Service della SECO e di lavoro.swiss dedicato alla ricerca di lavoro all'estero, edizione 2026, e sulle FAQ sull'indennità di disoccupazione, consultati in italiano: da lì provengono il periodo di attesa, il PD U2, il termine per annunciarsi all'estero, il rientro e il frazionamento.

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Fonti

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Che cosa dice il nostro indice sul mercato svizzero

Calcolato in tempo reale sul nostro indice, non ripreso da uno studio. Solo quote, dato di oggi.

Lingua in cui è scritto l’annuncio

Deutsch
60%
English
23%
Français
13%
Italiano
3%

Tra gli annunci che indicano una lingua, la quota che chiede

Deutsch
70%
English
43%
Français
21%
Italiano
3%

19% pubblicati negli ultimi 7 giorni · Mercati principali: Zürich 18% · Bern 10% · Genève 5% · Basel 5%