L'imposta alla fonte sui salari svizzeri
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Chi vi è assoggettato, chi la versa, come nasce la percentuale che compare sul cedolino — e perché in Ticino il tariffario A non cambia con il numero di figli.
- Che cos'è l'imposta alla fonte e chi la paga?
- Come recupero l'imposta alla fonte pagata in eccesso?
- Imposta alla fonte per i frontalieri: che cosa vale?
Che cos'è l'imposta alla fonte e chi la paga?
In breve
L'imposta alla fonte è un'imposta sul reddito che non viene fatturata a posteriori, ma trattenuta direttamente dal salario. L'art. 83 cpv. 1 LIFD vi assoggetta i lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera; l'art. 91 vi aggiunge i lavoratori domiciliati all'estero per il reddito da attività lucrativa conseguito in Svizzera. A sopportarla è la persona impiegata. A trattenerla e a versarla è il datore di lavoro, che secondo l'art. 88 cpv. 3 LIFD è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte.
Questa risposta illustra il quadro giuridico e non sostituisce una consulenza fiscale o legale. Fanno fede unicamente il conteggio del datore di lavoro e la decisione dell'amministrazione fiscale cantonale competente. L'imposta alla fonte è riscossa dai Cantoni e la loro prassi differisce; le percentuali qui citate provengono dai tariffari dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per l'anno fiscale 2026 e valgono per i tariffari indicati, non per ogni situazione personale. Chi ha bisogno di una valutazione del proprio caso la chieda all'amministrazione fiscale cantonale o a un consulente fiscale.
Questa separazione è la prima cosa da chiarire. Il contribuente è la persona assoggettata: l'importo manca sul suo cedolino. Il debitore della prestazione imponibile è l'azienda, e l'art. 88 cpv. 1 LIFD ne elenca gli obblighi uno per uno — trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie, rilasciare al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta, versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire i conteggi corrispondenti e consentirle la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione. Il cpv. 2 aggiunge che la ritenuta va operata anche se il lavoratore ha domicilio o dimora in un altro Cantone.
Il secondo equivoco da sciogliere subito: l'imposta alla fonte non è un'imposta a sé stante accanto all'imposta sul reddito, ma un modo di riscuotere la stessa imposta. L'art. 85 cpv. 1 LIFD affida all'Amministrazione federale delle contribuzioni il calcolo dell'ammontare della ritenuta in base alle tariffe dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e il cpv. 5 stabilisce che essa fissa, d'intesa con l'autorità cantonale, le aliquote che devono essere inglobate nella tariffa cantonale a titolo d'imposta federale diretta. Una sola riga del cedolino porta quindi più imposte insieme.
Tariffario A0 — persona sola, senza figli, non assoggettata all'imposta di culto — in Ticino, su salari mensili lordi crescenti. Aliquote tratte dai tariffari dell'imposta alla fonte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, in vigore dal 1° gennaio 2026.
- Il criterio è il permesso, non il passaporto. L'art. 83 cpv. 1 LIFD riguarda i lavoratori senza permesso di domicilio che hanno però domicilio o dimora fiscale in Svizzera. Un cittadino svizzero non vi rientra; nemmeno un cittadino straniero titolare di un permesso C. Gli altri lavoratori dipendenti di regola sì.
- Il matrimonio può farla cessare. Secondo l'art. 83 cpv. 2 LIFD i coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio. L'art. 12 dell'Ordinanza sull'imposta alla fonte disciplina il passaggio: chi ottiene il permesso di domicilio, o sposa una persona con cittadinanza svizzera o permesso di domicilio, è tassato secondo la procedura ordinaria per l'intero periodo fiscale e l'imposta alla fonte non è più dovuta dal mese successivo. Quanto già trattenuto viene computato senza interessi.
- La base di calcolo è il lordo, ed è ampia. L'art. 84 cpv. 1 LIFD calcola l'imposta sui proventi lordi. Il cpv. 2 vi include anche i proventi accessori, quali i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore, e le prestazioni in natura — escludendo espressamente le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro. Il cpv. 3 fa valutare prestazioni in natura e mance, di regola, secondo le norme dell'AVS.
- Anche i proventi compensativi rientrano. L'art. 3 dell'Ordinanza assoggetta all'imposta alla fonte tutti i proventi compensativi derivanti da rapporti di lavoro nonché dalle assicurazioni malattia, infortuni, invalidità e disoccupazione, citando in particolare indennità giornaliere, indennità, rendite parziali e prestazioni in capitale che le sostituiscono. La ritenuta non si interrompe automaticamente quando si interrompe il salario.
- Nell'aliquota ci sono già delle deduzioni. L'art. 85 cpv. 2 LIFD impone di tenere conto, nel calcolo della ritenuta, di importi forfettari per le spese professionali e per i premi d'assicurazione, oltre alle deduzioni per oneri familiari; l'AFC pubblica l'ammontare dei singoli importi forfettari. La percentuale che si legge sul cedolino è quindi il risultato di una tariffa che li ha già assorbiti, ed è anche il motivo per cui non si possono far valere una seconda volta.
- Il datore di lavoro viene retribuito per riscuotere. L'art. 88 cpv. 4 LIFD riconosce al debitore della prestazione imponibile una provvigione di riscossione compresa tra l'1 e il 2 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, fissata dall'autorità fiscale competente. L'art. 6 dell'Ordinanza lascia ai Cantoni aliquota e modalità e consente loro di ridurre o sopprimere la provvigione se il debitore viola i propri obblighi procedurali.
- Dall'assunzione decorrono otto giorni. L'art. 5 dell'Ordinanza obbliga i datori di lavoro a notificare all'autorità fiscale competente, entro otto giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'impiego di persone assoggettate all'imposta alla fonte; chi trasmette il conteggio per via elettronica può notificare le nuove assunzioni con il conteggio mensile. Il lavoratore, a sua volta, deve comunicare al datore di lavoro i cambiamenti determinanti per la riscossione.
- Il Ticino non pubblica alcuna variante con imposta di culto. Nei tariffari 2026 dell'AFC il Ticino compare — come Ginevra, Neuchâtel, Vaud e il Vallese — soltanto con la variante non assoggettata; il Cantone Giura, all'opposto, pubblica soltanto quella assoggettata.
Il tariffario: che cosa significano le lettere
La percentuale sul cedolino non è un giudizio sulla persona: è la casella di una tabella, e a indicare la casella è un codice di tre caratteri. L'art. 1 dell'Ordinanza sull'imposta alla fonte definisce le lettere senza giri di parole. Tariffario A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento. Tariffario B: coniugi non separati, nel caso in cui uno solo dei due eserciti un'attività lucrativa. Tariffario C: coniugi non separati che esercitano entrambi un'attività lucrativa. Tariffario H: persone sole che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento e ne sostengono in prevalenza il mantenimento. La cifra dopo la lettera è il numero di figli che danno diritto alla deduzione; l'ultima lettera, Y o N, indica l'assoggettamento all'imposta di culto.
In Ticino queste lettere producono un effetto che salta all'occhio confrontando i file ufficiali. Su un salario mensile lordo di CHF 8’000 nel 2026, il tariffario A0 costa 12,80 per cento — e A1, A2 e A3 costano esattamente lo stesso: nel file ticinese le righe del tariffario A sono identiche per qualunque numero di figli. Non è una svista. Il tariffario A è definito, per legge, come quello delle persone che non vivono in comunione domestica con figli; chi vive con figli e li mantiene ricade nel tariffario H, dove le aliquote si muovono eccome — 6,70 per cento con un figlio, 5,20 con due, 4,10 con tre.
Lo stesso vale, con altri numeri, per le coppie. Sul medesimo salario di CHF 8’000, il tariffario B0 — coniugi con un solo reddito — costa in Ticino 8,10 per cento, che scende a 5,40 con un figlio e a 3,30 con due. Il tariffario C0, per le coppie in cui entrambi lavorano, costa invece 12,30 per cento: quasi quanto una persona sola. Non è un errore di calcolo, ma la conseguenza dell'art. 85 cpv. 3 LIFD, che impone di calcolare la ritenuta per queste coppie secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei redditi dei coniugi. La tariffa presuppone un secondo salario che non può vedere.
Chi cambia stato civile, ha un figlio o smette di convivere con chi mantiene deve quindi far cambiare il codice, non aspettarsi che cambi da solo: l'art. 5 cpv. 3 dell'Ordinanza mette a carico del lavoratore l'obbligo di comunicare al datore di lavoro i cambiamenti determinanti, e del datore di lavoro quello di trasmetterli all'autorità entro gli stessi termini.
Dove si lavora conta quanto quello che si guadagna
L'imposta alla fonte è federale nella definizione e cantonale nell'importo. L'AFC fissa il quadro e pubblica i tariffari; a riscuotere sono i Cantoni, e il datore di lavoro versa all'autorità fiscale cantonale competente. Ne risulta una forbice ampia: al tariffario A0, su un salario mensile lordo di CHF 8’000 nel 2026, si va dal 4,25 per cento di Zugo al 15,43 per cento di Neuchâtel. La media non ponderata dei 26 Cantoni è dell'11,48 per cento, e il Ticino, con 12,80, si colloca sopra di essa.
La distanza non si assottiglia salendo di salario, semmai il contrario. In Ticino il tariffario A0 passa dal 6,40 per cento su CHF 4’000 al 10,10 su CHF 6’000, al 12,80 su CHF 8’000, al 14,90 su CHF 10’000 e al 19,10 su CHF 15’000. La media svizzera agli stessi livelli è 9,35, 11,48, 13,42 e 17,35 per cento: il Ticino resta costantemente uno o due punti sopra.
Per chi cerca lavoro in italiano questa geografia è particolarmente stretta. Nella nostra base, gli annunci svizzeri redatti in italiano sono l'1,6 per cento del totale, e fra quelli il cui luogo consente di identificare un Cantone il 52,5 per cento è in Ticino. Guardando la cosa dall'altro lato: fra gli annunci ticinesi di cui riusciamo a determinare la lingua, il 75,4 per cento è in italiano, il 19,0 per cento in inglese, il 3,8 per cento in tedesco e l'1,9 per cento in francese. Il Ticino porta l'1,7 per cento degli annunci svizzeri che indicano un Cantone.
Il confronto fra due offerte in Cantoni diversi non è quindi mai solo un confronto fra due lordi. Fra Ticino e Zugo, sul tariffario A0 e su CHF 8’000, corrono 8,55 punti percentuali di salario lordo ogni mese: una differenza che nessuna trattativa salariale ordinaria copre.
Frontalieri: gli stessi articoli, tariffari separati
Chi risiede in Italia e lavora in Svizzera rientra nell'art. 91 LIFD, ma l'Ordinanza gli riserva tariffari propri, agganciati a un trattato. L'art. 1 cpv. 1 elenca i tariffari R, S, T, U e V per le persone tassate secondo l'art. 3 cpv. 1 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, del dicembre 2020: R per chi soddisfa le condizioni del tariffario A, S per quelle del B, T per quelle del C, U per quelle dell'H e V per i proventi compensativi.
La regola quantitativa sta nel capoverso successivo, ed è netta. L'art. 1 cpv. 3 dell'Ordinanza stabilisce che l'imposta alla fonte dei frontalieri di cui alle lettere n–r ammonta all'80 per cento dell'imposta secondo il tariffario di cui soddisfano le condizioni. Non è uno sconto discrezionale del Cantone: è la percentuale scritta nell'ordinanza federale, e discende dall'accordo bilaterale.
Per confronto, i tariffari L, M, N, P e Q — riservati ai frontalieri secondo la convenzione contro le doppie imposizioni con la Germania — seguono una logica diversa: l'art. 8 dell'Ordinanza fissa al 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte la quota che spetta all'imposta federale diretta. Sono strumenti costruiti su trattati distinti e non vanno letti l'uno alla luce dell'altro.
Anche senza domicilio in Svizzera la ritenuta non è sempre l'ultima parola. L'art. 99a LIFD consente di chiedere, per ogni periodo fiscale ed entro il 31 marzo dell'anno successivo, una tassazione ordinaria ulteriore quando la parte preponderante dei proventi mondiali — compresi quelli del coniuge — è imponibile in Svizzera, quando la situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera, oppure quando tale tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste da una convenzione contro le doppie imposizioni. L'art. 136a LIFD richiede in tal caso i documenti necessari e un recapito in Svizzera.
Quando la ritenuta non è l'imposta definitiva
Per molte persone tassate alla fonte la ritenuta mensile è tutta l'imposta, e l'art. 89a cpv. 4 LIFD lo dice apertamente: se non si chiede la tassazione ordinaria ulteriore, l'imposta alla fonte subentra all'imposta federale diretta sul reddito da attività lucrativa che sarebbe stata tassata secondo la procedura ordinaria, e a posteriori non sono concesse deduzioni supplementari. È il prezzo della semplicità: spese di custodia dei figli, riscatti nella cassa pensioni e versamenti al terzo pilastro non trovano posto in una tariffa.
Oltre una soglia la scelta non c'è più. L'art. 89 cpv. 1 lett. a LIFD impone la tassazione ordinaria ulteriore quando il reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo nel corso di un anno fiscale, e l'art. 9 dell'Ordinanza fissa tale importo a CHF 120’000 di reddito lordo da attività lucrativa dipendente — CHF 10’000 al mese su dodici mensilità. Per i coniugi con doppio reddito basta che vi arrivi il reddito lordo di uno dei due. E la tassazione resta: il cpv. 4 la mantiene fino alla fine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte anche se il reddito ricade sotto la soglia, e anche in caso di divorzio o separazione.
Lo stesso obbligo nasce, a qualunque livello di reddito, dall'art. 89 cpv. 1 lett. b LIFD: disporre di proventi non imponibili alla fonte. In quel caso il cpv. 4 lascia tempo fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello fiscale per chiedere all'autorità competente il modulo della dichiarazione d'imposta.
Sotto la soglia si tratta invece di un diritto. L'art. 89a LIFD e l'art. 10 dell'Ordinanza permettono di presentare per iscritto, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una domanda di tassazione ordinaria ulteriore; per chi lascia la Svizzera il termine si chiude al momento della partenza notificata. La domanda ha una caratteristica che conviene conoscere prima di firmarla: una volta presentata non può più essere ritirata.
Se invece a essere contestata è la ritenuta in sé, la via è un'altra. L'art. 137 cpv. 1 LIFD consente al contribuente di esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento — sia perché non è d'accordo con la ritenuta indicata nell'attestazione, sia perché quell'attestazione dal datore di lavoro non l'ha ricevuta. E quando il datore di lavoro ha operato una ritenuta eccessiva e ha già conteggiato con l'autorità, l'art. 7 dell'Ordinanza permette a quest'ultima di restituire la differenza direttamente al contribuente.
Resta una cosa che nessuna di queste percentuali dice: se il lordo di partenza fosse buono. L'imposta segue il salario, non lo giudica. A quella domanda risponde soltanto il confronto con ciò che i datori di lavoro svizzeri offrono davvero per lo stesso ruolo.
Le aliquote dell'imposta alla fonte provengono dai tariffari dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per l'anno fiscale 2026, in vigore dal 1° gennaio 2026, letti per i tariffari e i salari mensili lordi indicati di volta in volta. Le quote sugli annunci si riferiscono agli annunci svizzeri attivi della nostra base al 23 agosto 2026: il 68,2 per cento indica un luogo attribuibile a un Cantone e le quote cantonali sono quote di questo sottoinsieme. La lingua dell'annuncio è quella in cui l'annuncio è redatto ed è determinabile per il 74,1 per cento degli annunci svizzeri attivi. Basilea Città e Basilea Campagna non sono separabili in modo affidabile dai soli nomi di località.
Calcolatore dell'imposta alla fonte: l'aliquota ufficiale per Cantone
Come recupero l'imposta alla fonte pagata in eccesso?
In breve
Attraverso una delle due procedure previste dalla legge, e tutte e due si chiudono il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui il salario è stato versato. Se il salario lordo, il reddito determinante ai fini dell'aliquota o la tariffa applicata sono errati, si chiede all'autorità fiscale cantonale un ricalcolo dell'imposta alla fonte ai sensi dell'art. 137 LIFD. Se invece si vogliono far valere deduzioni che la tariffa non contiene o contiene solo in forma forfettaria — 3° pilastro A, riscatti di previdenza, spese effettive —, l'unica via è la tassazione ordinaria ulteriore degli art. 89a e 99a LIFD. Scaduto il termine, la trattenuta diventa definitiva.
Questa risposta spiega il diritto applicabile e non sostituisce una consulenza fiscale o legale. Sul caso singolo decide unicamente l'autorità fiscale cantonale; procedura, formulari e ufficio competente sono cantonali e cambiano da Cantone a Cantone. L'imposta alla fonte riunisce imposta federale diretta, imposta cantonale, imposta comunale e, nella maggior parte dei Cantoni, imposta di culto: una correzione le tocca di regola tutte insieme. Per le lavoratrici e i lavoratori frontalieri prevalgono le convenzioni contro la doppia imposizione e gli accordi specifici. Per una valutazione della propria situazione ci si rivolge all'amministrazione fiscale del proprio Cantone o a un consulente fiscale.
La distinzione decide se la richiesta è ammissibile. La circolare n. 45 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, quella su cui lavorano gli uffici cantonali, elenca i casi di ricalcolo in modo esaustivo — calcolo errato del salario lordo assoggettato, calcolo errato del reddito determinante ai fini dell'aliquota, errata applicazione della tariffa — e nello stesso paragrafo precisa che nell'ambito del ricalcolo non è consentito far valere ulteriori deduzioni.
La scelta finale non è del contribuente. La circolare lascia all'autorità fiscale la facoltà di eseguire una tassazione ordinaria ulteriore anziché un ricalcolo, e le permette di procedere d'ufficio, a favore o a sfavore della persona interessata.
Tariffe ufficiali dell'AFC per il 2026, Cantone Ticino, lette a un salario mensile lordo di CHF 8’000. A0N: persona sola senza figli in economia domestica. C0N: coniugi con doppio reddito, senza figli. B0N: coniugi con un solo reddito. H1N e H2N: famiglia monoparentale con uno e con due figli. Il Ticino pubblica solo la variante senza imposta di culto.
- Ricalcolo, art. 137 LIFD: per salario lordo errato, reddito determinante l'aliquota errato o tariffa errata. Termine: 31 marzo dell'anno fiscale successivo alla scadenza della prestazione. Nessuna deduzione supplementare in questa procedura.
- Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta, art. 89a LIFD per i residenti e art. 99a per i non residenti: l'unica via per le deduzioni che la tariffa non conosce. Stesso termine, richiesta scritta e firmata; per i coniugi, da entrambi.
- La richiesta è irrevocabile. Art. 10 cpv. 1 OIFo: «Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.» Vale poi fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte (art. 89 cpv. 5 LIFD).
- Da CHF 120’000 di reddito lordo annuo da attività lucrativa dipendente la tassazione ordinaria ulteriore è obbligatoria (art. 9 cpv. 1 OIFo). Per i coniugi con doppio reddito il limite si esamina sul reddito di ciascuno, non sulla somma.
- Se il datore di lavoro ha semplicemente trattenuto troppo, l'art. 138 cpv. 2 LIFD lo obbliga a restituire la differenza. Se ha già consegnato i conteggi all'autorità, l'art. 7 OIFo consente a quest'ultima di restituire l'eccedenza direttamente al contribuente.
- Attestazione della trattenuta mai ricevuta? È un motivo autonomo per esigere una decisione (art. 137 cpv. 1 lett. b LIFD). Fino al passaggio in giudicato il datore di lavoro continua a trattenere (cpv. 3).
- L'imposta già trattenuta alla fonte viene computata senza interessi (art. 89 cpv. 6 LIFD). I mesi in cui il denaro è rimasto allo Stato non fruttano nulla.
- Residenza all'estero: la tassazione ordinaria ulteriore presuppone la quasi residenza, di regola almeno il 90 per cento dei proventi lordi mondiali imponibili in Svizzera (art. 14 cpv. 1 OIFo), e la richiesta va rinnovata ogni anno.
- Per i lavoratori frontalieri ai sensi dell'art. 2 lett. b dell'Accordo sui frontalieri CH-I del 23 dicembre 2020 la tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza è esclusa (art. 14 cpv. 3 OIFo).
Due procedure, un termine, nessun passaggio dall'una all'altra
L'art. 137 cpv. 1 LIFD dà al contribuente il diritto di esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento: o perché contesta la ritenuta indicata nell'attestazione del datore di lavoro, o perché quell'attestazione non l'ha mai ricevuta. È la base legale di quello che la prassi chiama ricalcolo.
La circolare n. 45 dell'AFC ne fissa il perimetro e lo definisce esplicitamente un elenco esaustivo: calcolo errato del salario lordo assoggettato all'imposta alla fonte, calcolo errato del reddito determinante ai fini dell'aliquota, errata applicazione della tariffa. Il reddito determinante l'aliquota è la grandezza con cui si sceglie la percentuale quando il salario è irregolare, a tempo parziale o versato da più datori di lavoro: è lì che si annidano la maggior parte degli errori tecnici.
La seconda via, la tassazione ordinaria ulteriore, sostituisce per tutto l'anno la trattenuta con una normale dichiarazione d'imposta: il contribuente dichiara, l'autorità tassa e l'imposta già trattenuta viene computata sul risultato. È l'unica porta verso le deduzioni, e si chiude alle spalle di chi la varca.
Da dove nasce quasi sempre l'eccesso: il codice tariffario
La trattenuta non è un importo calcolato individualmente: è una percentuale presa da una tabella, e quale tabella si applichi lo decide il codice tariffario. A per le persone sole senza figli in economia domestica, B per i coniugi con un solo reddito, C per i coniugi con doppio reddito, H per le famiglie monoparentali, più la cifra per le deduzioni per figli e una lettera per l'assoggettamento all'imposta di culto (art. 1 OIFo).
La circolare n. 45 prescrive che cosa fa il datore di lavoro quando la persona non documenta in modo attendibile la propria situazione personale: tariffa A0Y per le persone sole e per chi ha stato civile indeterminato — senza figli, con imposta di culto — e C0Y per le persone coniugate. Sono le varianti care, e restano in vigore finché nessuno le corregge.
Correggerle spetta al lavoratore. L'art. 5 cpv. 3 OIFo obbliga i dipendenti a comunicare al datore di lavoro le modifiche dei fatti determinanti per la riscossione dell'imposta alla fonte; la circolare precisa quali: stato civile e suoi cambiamenti, inizio o cessazione di un'attività accessoria, numero di figli, confessione, inizio o cessazione dell'attività lucrativa del coniuge. Un matrimonio, una nascita o l'uscita dalla Chiesa non comunicati costano denaro dal mese successivo.
Il Ticino: due formulari, e una via semplificata per il permesso B
La Divisione delle contribuzioni distingue in modo netto le due richieste e le fa passare da formulari elettronici diversi. Per i residenti la tassazione ordinaria ulteriore è obbligatoria in tre casi: reddito da attività lucrativa dipendente superiore a CHF 120’000 lordi annui, riferito al contribuente o al coniuge; presenza di altri proventi assoggettati in via ordinaria; ottenimento del permesso C di domicilio nel corso dell'anno.
Accanto a questo, il Cantone tiene aperta una scorciatoia che altrove non esiste in questa forma: ai residenti titolari di un permesso B è consentito chiedere il semplice ricalcolo dell'imposta trattenuta quando la trattenuta operata dal datore di lavoro non è corretta oppure quando non è corretta la tabella applicata. Le richieste di deduzioni supplementari — versamenti straordinari al secondo pilastro, versamenti al terzo pilastro A, contributi alimentari — passano invece dall'altro formulario, quello della tassazione ordinaria ulteriore.
Il Ticino ricorda anche l'effetto meno intuitivo della procedura: la richiesta di tassazione ordinaria ulteriore non esenta il datore di lavoro dalla trattenuta alla fonte, che in tal caso sarà considerata quale acconto sull'imposta ordinaria. E il termine è lo stesso della Confederazione, il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assoggettamento, con richiamo agli art. 89a e 137 LIFD accanto agli articoli della legge tributaria cantonale.
Quanto costa davvero una tariffa sbagliata
L'AFC pubblica ogni anno le tariffe dell'imposta alla fonte come file destinati ai programmi salari. Noi leggiamo l'edizione 2026 per il nostro calcolatore, e questo permette di quantificare la posta in gioco invece di descriverla. Cantone Ticino, salario mensile lordo di CHF 8’000: l'aliquota è del 12,80 per cento con la tariffa A0N, dell'8,10 per cento con la B0N e del 5,20 per cento con la H2N. Fra A0N e H2N ci sono 7,6 punti percentuali, cioè circa CHF 600 al mese.
Il coniuge che lavora è l'altra grande voce. Sempre a CHF 8’000, il Ticino applica il 12,30 per cento alla tariffa C0N — doppio reddito — contro l'8,10 per cento della B0N: la tariffa per coniugi con doppio reddito tiene conto del reddito complessivo della coppia, come prevede l'art. 85 cpv. 3 LIFD. Comunicare al datore di lavoro che il coniuge ha smesso o iniziato a lavorare non è una formalità.
Il Cantone, però, pesa più di quasi ogni correzione. Allo stesso salario di CHF 8’000 e con la stessa tariffa A0N, l'aliquota 2026 va dal 4,25 per cento di Zugo al 15,43 per cento di Neuchâtel. Sapere quale Cantone ha incassato non è quindi un dettaglio: la competenza per il ricalcolo è del Cantone avente diritto, in linea di principio quello di domicilio o dimora al momento della scadenza della prestazione (art. 38 LAID).
Che cosa c'è già nella tariffa e che cosa non ci sarà mai
La tariffa non è avara: è forfettaria. L'art. 85 cpv. 2 LIFD stabilisce che nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali e per i premi di assicurazione, oltre che delle deduzioni per oneri familiari. La circolare aggiunge che nelle tariffe sono comprese anche deduzioni forfettarie per i contributi ordinari del lavoratore alla previdenza professionale e all'assicurazione contro gli infortuni non professionali, e che nessuna correzione avviene se il regolamento di previdenza ripartisce i contributi in modo diverso.
Quello che la tariffa non contiene lo si vede bene nell'elenco che il Cantone di Zurigo pubblica per la tassazione ordinaria ulteriore: spese professionali effettive, comprese quelle da dimorante settimanale, riscatti nella cassa pensioni, contributi al terzo pilastro A, spese di formazione e perfezionamento sostenute in proprio, spese per la custodia dei figli da parte di terzi, alimenti versati, interessi passivi e spese per malattia o disabilità. Tutto questo esiste soltanto dentro una tassazione ordinaria.
Un'eccezione la prevede l'ordinanza. Chi versa contributi di mantenimento può chiedere, in virtù dell'art. 11 cpv. 1 OIFo, che l'autorità attenui i casi di rigore riconoscendo nella tariffa deduzioni per figli fino a concorrenza dei contributi versati: nell'esempio della circolare la tariffa passa da A0N ad A5N.
Il prezzo della tassazione ordinaria ulteriore
Non è un modulo di rimborso, è un cambio di regime, con tre conseguenze da conoscere prima di firmare. È irrevocabile (art. 10 cpv. 1 OIFo). Non si ferma all'anno contestato: per il rinvio dell'art. 89a cpv. 5 all'art. 89 cpv. 5 LIFD, la tassazione ordinaria prosegue fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte. E il risultato è aperto, perché per determinare l'aliquota si considera l'insieme dei redditi mondiali.
L'autorità ticinese lo scrive apertamente: il ricalcolo o la tassazione ordinaria ulteriore terranno conto, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, di tutti i redditi mondiali — reddito da titoli, valore locativo dell'abitazione primaria e ogni altro reddito percepito nello Stato di residenza o altrove. Chi possiede un immobile all'estero può finire per dovere più di quanto gli è stato trattenuto.
Ci sono poi gli obblighi procedurali. Se dopo la richiesta la dichiarazione non viene inoltrata nemmeno su sollecito, l'autorità procede con la tassazione d'ufficio e può infliggere una multa per violazione degli obblighi procedurali (art. 174 LIFD). Nel frattempo la trattenuta prosegue e vale come acconto, computato senza interessi.
Frontalieri: la regola è diversa, e dal 2024 anche la tariffa
Per chi risiede all'estero la porta della tassazione ordinaria ulteriore si apre solo con la quasi residenza: di regola almeno il 90 per cento dei proventi lordi mondiali, compresi quelli del coniuge, imponibile in Svizzera (art. 14 cpv. 1 OIFo). L'autorità verifica la condizione nella procedura di tassazione, dopo aver ricevuto la dichiarazione completa, e l'art. 99a cpv. 1 LIFD impone di ripresentare la richiesta per ogni periodo fiscale.
Per i lavoratori frontalieri ai sensi dell'art. 2 lett. b dell'Accordo sui frontalieri CH-I del 23 dicembre 2020 la porta è chiusa: l'art. 14 cpv. 3 OIFo esclude per loro la tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza, e il Ticino motiva il divieto con l'art. 3 par. 3 dell'Accordo, secondo cui l'imposta alla fonte è definitiva. Per le stesse persone l'art. 15 cpv. 3 OIFo esclude anche la tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio.
L'Accordo ha però portato con sé tariffe proprie. L'art. 1 cpv. 1 lett. n–r OIFo ha introdotto i codici tariffari da R a V per i frontalieri imposti secondo l'art. 3 par. 1 dell'Accordo, e il cpv. 3 fissa la loro imposta all'80 per cento di quella dovuta secondo il codice tariffario di cui adempiono le condizioni. Chi è finito sulla tariffa sbagliata fra queste resta comunque nel perimetro del ricalcolo: la tariffa errata è uno dei tre motivi ammessi dall'art. 137 LIFD.
Quando è il datore di lavoro a restituire
Non tutti i casi richiedono una procedura. L'art. 138 cpv. 2 LIFD regola il più semplice: se il debitore della prestazione imponibile ha operato una trattenuta troppo elevata, deve restituire la differenza al contribuente. Finché il conteggio del mese non è partito verso l'autorità, la correzione la fa la contabilità salari.
Se il conteggio è già stato consegnato, subentra l'art. 7 OIFo: l'autorità fiscale competente può restituire la somma eccedente direttamente al contribuente. È il motivo per cui il Cantone di Zurigo, nella domanda di correzione, chiede un IBAN accanto ai dati personali, al numero AVS, ai certificati di salario dell'anno e ai conteggi mensili.
Due punti vengono regolarmente sottovalutati. L'art. 137 cpv. 3 LIFD obbliga il datore di lavoro a operare la ritenuta fino a quando la decisione è cresciuta in giudicato: aprire una procedura non ferma nulla. E una decisione in materia di imposta alla fonte non è l'ultima parola, perché l'art. 139 cpv. 1 LIFD apre la via del reclamo secondo l'art. 132.
Tutte le indicazioni giuridiche provengono dai testi pubblicati su Fedlex — legge federale sull'imposta federale diretta, legge sull'armonizzazione delle imposte dirette, ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte, stato al 1° gennaio 2025 —, dalla circolare n. 45 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e dalle pagine procedurali dei Cantoni Ticino, Zurigo e Ginevra, consultate il 23 agosto 2026. Le percentuali sono lette nelle tariffe ufficiali dell'imposta alla fonte per il 2026, valide dal 1° gennaio 2026, al salario mensile lordo indicato: è lo stesso insieme di tariffe che alimenta il nostro calcolatore dell'imposta alla fonte. Ciò che in quelle fonti non c'è, qui non viene affermato.
Calcolatore dell'imposta alla fonte: l'aliquota ufficiale per Cantone e tariffa, 2026
Imposta alla fonte per i frontalieri: che cosa vale?
In breve
Non lo decide il permesso, lo decide il confine dietro il quale si dorme. Chi risiede in Italia ed è diventato frontaliere sotto il nuovo Accordo paga l'80 per cento del tariffario ordinario svizzero e viene poi tassato anche in Italia, con computo dell'imposta svizzera. Chi lo era già prima resta imponibile soltanto in Svizzera. Chi risiede in Francia e lavora in uno degli otto cantoni dell'Accordo del 1983 non subisce alcuna ritenuta, mentre a Ginevra paga il tariffario pieno. Chi risiede in Germania vede trattenere al massimo il 4,5 per cento del lordo.
Questa risposta spiega le regole e non sostituisce una consulenza fiscale o legale. Nel singolo caso fanno stato la convenzione contro le doppie imposizioni conclusa con il proprio Stato di residenza e la decisione dell'autorità fiscale del cantone in cui si lavora: è l'unica istanza che decide un caso concreto. I regimi frontalieri cambiano attraverso protocolli e accordi amichevoli più rapidamente del resto del diritto fiscale; prima di qualsiasi passo conviene verificare la situazione aggiornata presso l'amministrazione delle contribuzioni del cantone di lavoro o presso un consulente fiscale. L'imposizione nello Stato di residenza compete all'amministrazione di quello Stato.
Il punto di partenza federale è però lo stesso per tutti. L'articolo 91 capoverso 1 della legge sull'imposta federale diretta assoggetta all'imposta alla fonte secondo gli articoli 84 e 85 i frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti temporanei residenti all'estero, per il reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. La circolare 45 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, quella su cui lavorano gli uffici cantonali, aggiunge che non contano né la cittadinanza né il tipo di permesso: anche una cittadina svizzera residente all'estero è assoggettata.
Poi arriva la riserva che determina tutto il resto: sono fatte salve le disposizioni contrarie della convenzione applicabile. E le convenzioni non dicono la stessa cosa. Germania e Liechtenstein assegnano il diritto di imposizione allo Stato di residenza. L'Italia lo ripartisce fra i due Stati. La Francia convive con due regimi che si contraddicono, uno per otto cantoni e uno per Ginevra. Con l'Austria, dall'abrogazione della clausola sui frontalieri, non esiste più alcuna regola speciale.
Celibe o nubile, senza deduzione per figli, senza imposta di culto. Vaud rappresenta gli otto cantoni dell'Accordo del 1983 con la Francia: consegnata l'attestazione di residenza fiscale francese, il datore di lavoro non trattiene nulla. Il valore tedesco è il limite massimo dell'articolo 15a della convenzione con la Germania e non dipende dal cantone. I valori ticinesi provengono dal tariffario ufficiale 2026; quello dei nuovi frontalieri ne è l'80 per cento, secondo l'ordinanza sull'imposta alla fonte. La ritenuta non è il carico finale: chi risiede in Italia o in Germania viene tassato anche in patria.
- Regola di base: l'articolo 91 capoverso 1 LIFD assoggetta al tariffario cantonale ordinario i frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti temporanei residenti all'estero. La convenzione contro le doppie imposizioni prevale.
- Italia: l'Accordo del 23 dicembre 2020 è in vigore dal 17 luglio 2023 e si applica dall'anno civile successivo. Sul versante svizzero la zona di frontiera comprende soltanto i Grigioni, il Ticino e il Vallese.
- Frontaliere ai sensi dell'Accordo è chi ha il domicilio fiscale in un comune situato interamente o parzialmente in una fascia di 20 km dal confine, lavora nella zona di frontiera dell'altro Stato per un datore di lavoro ivi residente e rientra in linea di principio ogni giorno al proprio domicilio fiscale principale.
- Nuovi frontalieri: imposta alla fonte pari all'80 per cento del tariffario di cui adempiono le condizioni (codici R, S, T, U e V) e ulteriore imposizione in Italia con computo dell'imposta svizzera.
- Vecchi frontalieri: chi era occupato nella zona di frontiera fra il 31 dicembre 2018 e l'entrata in vigore resta imponibile soltanto in Svizzera, con i codici A, B, C e H; i tre cantoni riversano il 40 per cento dell'imposta ai comuni italiani di confine fino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033.
- Frontalieri non contemplati dall'Accordo — domicilio fuori dall'elenco ufficiale dei comuni o rientro soltanto settimanale — pagano il tariffario ordinario pieno in Svizzera e sono comunque tassati anche in Italia.
- Il vecchio codice tariffario F per i frontalieri italiani, ancora descritto nella circolare 45, è stato abrogato con effetto dall'inizio del 2024.
- Telelavoro: al massimo il 25 per cento del tempo di lavoro dal domicilio in Italia senza perdere lo statuto, e al massimo 45 giorni all'anno senza rientro per motivi professionali, vacanze e malattia escluse.
- Germania: l'articolo 15a della convenzione tassa il frontaliere nello Stato di residenza e limita la ritenuta svizzera al 4,5 per cento del lordo, ma soltanto dietro attestazione ufficiale di residenza (moduli Gre-1 e Gre-2).
- Francia: secondo l'Accordo dell'11 aprile 1983 — concluso per Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura — il salario è imponibile solo nello Stato di residenza, con una compensazione del 4,5 per cento della massa salariale lorda all'altro Stato.
- Ginevra non rientra in quell'Accordo: vale l'articolo 17 capoverso 1 della Convenzione del 1966, il salario è tassato nel luogo di lavoro e il cantone riversa alla Francia il 3,5 per cento della massa salariale lorda in virtù dell'accordo del 1973.
- La tassazione ordinaria ulteriore per quasi-residenza è espressamente esclusa per i frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b dell'Accordo con l'Italia, sia su richiesta sia d'ufficio.
Tre categorie di frontalieri, e la differenza non è piccola
L'Accordo del 23 dicembre 2020 sull'imposizione dei lavoratori frontalieri è entrato in vigore il 17 luglio 2023 e si applica dall'anno civile successivo. Per la prima volta fissa una definizione vincolante: è frontaliere chi è fiscalmente residente in un comune il cui territorio si trova, interamente o in parte, in una fascia di 20 chilometri dal confine, esercita un'attività dipendente nella zona di frontiera dell'altro Stato per un datore di lavoro ivi residente e rientra in linea di principio ogni giorno al proprio domicilio fiscale principale. Zona di frontiera, sul versante svizzero, significa Grigioni, Ticino e Vallese: nessun altro cantone.
Per i nuovi frontalieri l'articolo 3 capoverso 1 assegna l'imposizione allo Stato in cui si svolge l'attività, ma al massimo per l'80 per cento dell'imposta che vi sarebbe dovuta; lo Stato di residenza tassa a sua volta lo stesso reddito ed elimina la doppia imposizione. Il diritto svizzero lo traduce in una frase dell'ordinanza sull'imposta alla fonte: l'imposta di queste persone ammonta all'80 per cento dell'imposta secondo il codice tariffario di cui adempiono le condizioni. I codici sono R, S, T, U e V.
La seconda categoria è quella dei vecchi frontalieri. L'articolo 9 mantiene imponibili soltanto in Svizzera i salari dei residenti in Italia che al momento dell'entrata in vigore, oppure fra il 31 dicembre 2018 e tale data, erano occupati nella zona di frontiera svizzera presso un datore di lavoro svizzero. Restano ai codici A, B, C e H, e in cambio i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese riversano ogni anno ai comuni italiani di confine il 40 per cento dell'importo lordo di quelle imposte, fino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033. Il prospetto della Divisione delle contribuzioni ticinese aggiunge due dettagli spesso ignorati: per i vecchi frontalieri non vi è scambio automatico di informazioni e non vi è ulteriore imposizione del reddito in Italia.
La terza categoria è quella che costa di più e di cui si parla di meno: i frontalieri non contemplati dall'Accordo. Chi risiede in un comune italiano che non figura nell'elenco ufficiale, oppure rientra soltanto una volta alla settimana, subisce in Svizzera il tariffario ordinario intero secondo i codici A, B, C e H, rientra nello scambio automatico di informazioni ed è tassato anche in Italia con computo dell'imposta svizzera. È l'unica configurazione che somma entrambi gli svantaggi.
L'ottanta per cento, in cifre del tariffario ufficiale
La regola dell'80 per cento è una riduzione dell'imposta svizzera, non un tariffario separato: si calcola l'aliquota ordinaria e se ne prende l'ottanta per cento. Sui tariffari ufficiali dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per il 2026, con un salario lordo mensile di CHF 6’500 e il codice A0N — celibe o nubile, senza figli, senza imposta di culto — l'aliquota ticinese è del 10,90 per cento; per un nuovo frontaliere diventa quindi l'8,72 per cento. In franchi: CHF 708.50 contro CHF 566.80, ossia CHF 141.70 di differenza al mese.
Negli altri due cantoni della zona di frontiera il divario è simile ma più contenuto: nei Grigioni 9,01 contro 7,21 per cento, in Vallese 9,88 contro 7,90 per cento. Sono differenze reali sulla busta paga, ma leggerle come un risparmio è prematuro. L'Accordo prevede espressamente che lo Stato di residenza tassi comunque lo stesso reddito ed elimini la doppia imposizione con il computo: il quinto a cui la Svizzera rinuncia viene di norma recuperato dalla dichiarazione italiana. L'articolo 3 capoverso 2 aggiunge una clausola che va nella stessa direzione: il carico fiscale complessivo dei frontalieri residenti in Italia non può essere inferiore a quello che risulterebbe applicando l'accordo del 1974.
Un ultimo punto tecnico, che riguarda solo l'Italia: l'articolo 3 capoverso 3 stabilisce che l'imposizione nello Stato dell'attività avviene tramite l'imposta alla fonte e che ogni altra modalità è esclusa. È il motivo per cui, per questa categoria, la Svizzera chiude la porta alla tassazione ordinaria ulteriore.
Telelavoro: il 25 per cento che tiene in piedi lo statuto
Per un frontaliere il lavoro da casa non è una questione di organizzazione ma di statuto. Il Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 2020 stabilisce che il frontaliere può svolgere al massimo il 25 per cento della propria attività in telelavoro dal domicilio nello Stato di residenza senza che lo statuto cambi; quei giorni vengono attribuiti, ai fini dell'imposizione, alle giornate prestate presso il datore di lavoro nell'altro Stato. La possibilità vale espressamente anche per chi rientra nel regime transitorio dei vecchi frontalieri. La disposizione è stata riveduta dal Protocollo del 6 giugno 2024, si applica dall'inizio del 2024 ed è in vigore dal 9 febbraio 2026.
Accanto alla soglia di telelavoro ne esiste una seconda, che riguarda i rientri. Il Protocollo aggiuntivo precisa che al frontaliere è consentito, in linea di principio, non rientrare al proprio domicilio fiscale principale per un massimo di 45 giorni per anno civile, per motivi professionali; i giorni di vacanza e di malattia non rientrano in questo limite. Superare l'una o l'altra soglia non comporta la perdita del permesso, ma l'uscita dalla definizione dell'Accordo — e quindi il ritorno al tariffario intero.
Verso la Francia la soglia è più alta e il meccanismo diverso: il protocollo aggiuntivo alla Convenzione del 1966, introdotto dal protocollo di modifica del 27 giugno 2023 e in vigore dal 24 luglio 2025, considera il telelavoro dallo Stato di residenza come svolto presso il datore di lavoro fino al 40 per cento del tempo di lavoro per anno civile, con una compensazione del 40 per cento delle imposte dovute su quella quota. Per i datori di lavoro ginevrini la compensazione riguarda soltanto la frazione di telelavoro compresa fra il 15 e il 40 per cento. La Germania, invece, non conosce alcuna percentuale di telelavoro: conta i giorni senza rientro, e non devono superare i 60 all'anno.
Il permesso G non risponde alla domanda fiscale
L'errore più diffuso consiste nel dedurre il regime fiscale dal titolo di soggiorno. Il foglio informativo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sul nuovo Accordo con l'Italia risponde in una parola: no, la definizione fiscale è diversa da quella degli uffici cantonali competenti in materia di migrazione. Persone di cittadinanza svizzera, che non hanno bisogno di alcun permesso, o titolari di un altro permesso di dimora possono essere frontalieri ai fini fiscali se adempiono le condizioni; e una cittadina svizzera residente in Italia che le adempie tutte è a tutti gli effetti una frontaliera fiscale.
Il prospetto ticinese lo mette nero su bianco in senso inverso, elencando fra i requisiti sia il permesso G sia la notifica dei 90 giorni sia la cittadinanza svizzera: il titolo non è il criterio, il criterio è il domicilio nell'elenco dei comuni e il rientro giornaliero. La direttiva dell'amministrazione fiscale vodese dice la stessa cosa per il confine occidentale: il semplice possesso di un'autorizzazione frontaliera non è rilevante, sul piano fiscale, per stabilire se una persona rientri nello statuto di frontaliere ai sensi dell'Accordo del 1983.
La conseguenza pratica va detta con chiarezza: perdere il beneficio di un accordo non significa perdere il permesso. Il tariffario tedesco limitato torna ordinario, il caso francese senza ritenuta torna imposizione nel luogo di lavoro, il tariffario italiano all'80 per cento torna pieno. Il permesso, invece, resta quello di prima.
Francia: otto cantoni che non trattengono nulla, e poi c'è Ginevra
L'articolo 17 capoverso 4 della Convenzione del 1966 rende l'Accordo dell'11 aprile 1983 sull'imposizione delle rimunerazioni dei lavoratori frontalieri parte integrante della convenzione stessa. L'Accordo è brevissimo: il primo articolo dispone che quei salari siano imponibili soltanto nello Stato di residenza, dietro compensazione finanziaria a favore dell'altro Stato; il secondo fissa la compensazione al 4,5 per cento della massa totale delle rimunerazioni lorde annuali; il terzo definisce il frontaliere come chi risiede in uno Stato, lavora nell'altro presso un datore di lavoro ivi stabilito e rientra, di regola, ogni giorno a casa.
Decisivo è per conto di quali cantoni il Consiglio federale ha firmato: Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura. Per chi risiede in Francia e lavora presso un datore di lavoro di uno di quegli otto cantoni, la busta paga non contiene alcuna riga di imposta alla fonte, a condizione che l'attestazione di residenza fiscale vistata dall'autorità francese arrivi al datore di lavoro in due esemplari. La direttiva vodese per l'anno 2025 è netta sull'alternativa: senza attestazione il datore di lavoro è tenuto a trattenere. Richiede inoltre un rientro quotidiano effettivo, almeno quattro giorni lavorativi alla settimana per un tempo pieno, e ricorda che 45 pernottamenti fuori dallo Stato di residenza non mettono in discussione lo statuto.
Ginevra sta fuori da quell'Accordo. Il cantone lo spiega sulla propria pagina dedicata alla compensazione finanziaria: secondo la Convenzione del 1966 le rimunerazioni dei frontalieri sono tassate nello Stato in cui l'attività è svolta, e in compensazione dell'imposizione a Ginevra dei lavoratori residenti nell'Ain e nell'Alta Savoia il cantone riversa alla Francia il 3,5 per cento della massa salariale lorda delle persone interessate, in virtù dell'accordo del 1973. E aggiunge la frase che riassume la contraddizione: altri cantoni procedono in modo inverso, in virtù dell'Accordo del 1983.
Sullo stesso salario significa questo: a CHF 6’500 lordi al mese e codice A0N un datore di lavoro ginevrino trattiene il 10,80 per cento, mentre per la stessa persona, con lo stesso indirizzo francese e la stessa attestazione, un datore di lavoro di Losanna, Basilea o Neuchâtel non trattiene nulla.
Germania e Austria: un tetto e un vuoto
L'articolo 15a capoverso 1 della convenzione con la Germania rovescia la regola abituale: i salari di un frontaliere possono essere tassati nello Stato in cui egli è residente, e lo Stato del luogo di lavoro può in compensazione prelevare un'imposta alla fonte che non superi il 4,5 per cento dell'importo lordo, purché la residenza sia comprovata da un'attestazione ufficiale dell'autorità fiscale tedesca. La Germania computa poi la ritenuta svizzera sull'imposta tedesca sul reddito.
L'attestazione è la condizione, non un dettaglio. La circolare 45 indica i moduli: Gre-1 per l'attestazione di residenza, Gre-2 per la proroga, da consegnare al datore di lavoro per ogni anno civile; in loro assenza si applicano i tariffari ordinari A, B, C, E e H al posto dei codici limitati L, M, N, P e Q. Quanto pesi il tetto si vede dal tariffario: a CHF 6’500 lordi mensili e codice A0N l'aliquota 2026 è del 7,28 per cento a Zurigo, dell'8,40 in Argovia, del 10,18 in Turgovia, del 10,59 a San Gallo, dell'11,33 a Basilea Città e del 12,59 a Soletta. Tutte superiori al 4,5 per cento: il limite opera sempre, e smette di contare solo molto più in basso, quando l'aliquota ordinaria scende sotto quella soglia — attorno a CHF 2’950 mensili a San Gallo e soltanto verso CHF 4’250 a Zurigo.
Con l'Austria la situazione è opposta e sorprende chi arriva dal Vorarlberg: la clausola sui frontalieri dell'articolo 15 capoverso 4 è stata abrogata dal Protocollo del 21 marzo 2006, con effetto dall'inizio di febbraio 2007. Da allora vale la regola ordinaria del capoverso 1, cioè imposizione nel luogo in cui l'attività è svolta, senza tetto e senza procedura di attestazione. Con il Liechtenstein, invece, l'articolo 15 capoverso 4 della convenzione del 2015 riserva l'imposizione allo Stato di residenza.
Quasi-residenza: la regola del 90 per cento e la porta chiusa
Chi risiede all'estero ed è tassato alla fonte può in certi casi chiedere una tassazione ordinaria ulteriore, per far valere deduzioni che il tariffario non contiene. La condizione si chiama quasi-residenza: di regola almeno il 90 per cento dei redditi lordi mondiali, compresi quelli del coniuge, deve essere imponibile in Svizzera, e la richiesta scritta deve giungere all'autorità cantonale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Una volta presentata non può più essere ritirata.
La circolare 45 propone un esempio che mostra quanto sia facile mancare la soglia: una persona residente in Francia percepisce un salario lordo svizzero al quale si aggiungono redditi da locazione di un immobile in Francia, interessi bancari e alimenti dall'ex coniuge. Solo il salario è imponibile in Svizzera e la sua quota si ferma al 75,7 per cento dei redditi mondiali: la quasi-residenza non è data e la richiesta cade.
Per i frontalieri italiani dell'Accordo la porta non è stretta, è chiusa. L'ordinanza dispone che per i frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b dell'Accordo non possa essere effettuata alcuna tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi-residenza, e la disposizione successiva estende il divieto alle tassazioni avviate d'ufficio. Lo scambio di lettere allegato all'Accordo lo dice dal lato convenzionale: l'imposta alla fonte è l'unica modalità di imposizione per questi frontalieri, e le deduzioni si fanno valere nello Stato di residenza.
Che cosa ne dicono gli annunci di lavoro: nulla
Ci si aspetterebbe che gli annunci pubblicati vicino a un confine affrontino il tema. Non lo affrontano. Su tutti i posti svizzeri attualmente pubblicati da noi, nessun titolo e nessuna descrizione breve contiene le parole frontaliere, frontalier, Grenzgänger o permesso G: né negli annunci dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, né in quelli di Ginevra. Sul totale degli annunci, lo 0,02 per cento menziona l'imposta alla fonte, e si tratta di posti da specialista di salari e fiscalità, cioè di persone assunte per calcolarla.
Dove si trovino gli impieghi, invece, si misura senza difficoltà. Fra gli annunci il cui luogo è riconducibile a un cantone, il 49,1 per cento si trova nei nove cantoni lungo il confine tedesco e il 36,3 per cento negli otto cantoni dell'Accordo del 1983; Ginevra da sola vale il 9,7 per cento. La zona di frontiera italiana dell'Accordo — Grigioni, Ticino e Vallese insieme — arriva al 5,5 per cento. Il regime di cui si discute di più copre quindi la fetta più piccola del mercato.
Anche la lingua degli annunci segue i confini. In Ticino il 62,6 per cento degli annunci è scritto in italiano; a Ginevra il 41,2 per cento è in inglese e il 34,0 per cento in francese, mentre sull'insieme del Paese il 41,9 per cento è in tedesco. Per una candidatura se ne ricavano due cose. La lingua dell'annuncio dice più sulla quotidianità del lavoro di quanto dica il nome del cantone — e il lato fiscale del pendolarismo si chiarisce dopo la promessa di assunzione, con l'amministrazione delle contribuzioni del cantone di lavoro, non durante la selezione.
Le indicazioni giuridiche provengono dai testi pubblicati su Fedlex — legge federale sull'imposta federale diretta, ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte, convenzioni contro le doppie imposizioni con Germania, Italia, Francia, Austria e Liechtenstein, nonché Accordo sui frontalieri Svizzera–Italia nella versione consolidata al 9 febbraio 2026 —, dalla circolare 45 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, dal suo foglio informativo con le FAQ sul nuovo Accordo con l'Italia, dal prospetto delle categorie di frontalieri della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, dalla direttiva dell'amministrazione fiscale del Cantone Vaud per l'anno 2025 e dalla pagina del Cantone di Ginevra sulla compensazione finanziaria, tutti consultati il 23 agosto 2026. Le percentuali sono lette nei tariffari ufficiali dell'imposta alla fonte 2026 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, lo stesso insieme di dati su cui si basa il nostro calcolatore dell'imposta alla fonte. I dati sugli annunci riguardano i posti svizzeri attualmente pubblicati su SwissJobs.app; le quote per cantone si riferiscono agli annunci il cui luogo indicato è riconducibile a un cantone.
Calcolatore dell'imposta alla fonte: aliquota per cantone e codice tariffario, tariffe 2026
Fonti
- Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), art. 83–91 imposta alla fonte, art. 91 frontalieri, art. 99a tassazione delle persone residenti all'estero (Fedlex, italiano)
- Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte (OIFo), art. 1 codici tariffari da A a V e la regola dell'80 per cento, art. 14 quasi-residenza (Fedlex, italiano)
- Amministrazione federale delle contribuzioni — imposta alla fonte svizzera: ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni e file dei tariffari per l'anno fiscale 2026
- Legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID): art. 33a e 33b, art. 35a, art. 49 — le stesse procedure per imposte cantonali e comunali (Fedlex, italiano)
- AFC, circolare 45 sull'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori, cifre 3.1.2, 4.5 e 4.6 (PDF, italiano)
- Repubblica e Cantone Ticino, Divisione delle contribuzioni — Richiesta di correzione dell'imposizione alla fonte: casistiche, formulari, termine del 31 marzo
- Cantone di Zurigo — Domanda di correzione dell'imposta alla fonte: motivi ammessi, documenti, termine
- Cantone di Zurigo — Domanda di tassazione ordinaria ulteriore: l'elenco delle deduzioni che la tariffa non contiene
- Accordo Svizzera–Italia del 23 dicembre 2020 sull'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, stato al 9 febbraio 2026 (Fedlex, italiano)
- Convenzione Svizzera–Italia del 9 marzo 1976 contro le doppie imposizioni, art. 15 par. 4 che rinvia all'Accordo sui frontalieri (Fedlex, italiano)
- Convenzione Svizzera–Germania, art. 15a: imposizione nello Stato di residenza, limite del 4,5 per cento e i 60 giorni di mancato rientro (Fedlex, italiano)
- Convenzione Svizzera–Francia del 1966, art. 17 par. 4 e 5 e protocollo aggiuntivo sul telelavoro (Fedlex, italiano)
- Convenzione Svizzera–Austria, art. 15 par. 4 — abrogato dal Protocollo del 21 marzo 2006 (Fedlex, italiano)
- Convenzione Svizzera–Liechtenstein, art. 15 par. 4 sui frontalieri (Fedlex, italiano)
- Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, tipologie di lavoratori frontalieri ai sensi dell'Accordo tra Svizzera e Italia (PDF)
- Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, pagina sull'Accordo tra la Svizzera e l'Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri
- AFC, foglio informativo e FAQ sul nuovo Accordo Svizzera–Italia relativo ai lavoratori frontalieri (PDF)
- Cantone Vaud, direttiva sull'imposizione dei frontalieri domiciliati in Francia, edizione 2025 (PDF)
- Repubblica e Cantone di Ginevra, compensazione finanziaria: imposizione nel luogo di lavoro e 3,5 per cento della massa salariale lorda
Che cosa dice il nostro indice sul mercato svizzero
Calcolato in tempo reale sul nostro indice, non ripreso da uno studio. Solo quote, dato di oggi.
Lingua in cui è scritto l’annuncio
- Deutsch
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- 13%
- Italiano
- 3%
Tra gli annunci che indicano una lingua, la quota che chiede
- Deutsch
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- English
- 43%
- Français
- 21%
- Italiano
- 3%
19% pubblicati negli ultimi 7 giorni · Mercati principali: Zürich 18% · Bern 10% · Genève 5% · Basel 5%