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Colloquio di lavoro

Che cosa controllo nel contratto di lavoro prima di firmare?

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In breve

Leggete ogni clausola chiedendovi prima di tutto se il contratto ha il diritto di disciplinare quel punto. Due articoli rispondono per nome. L’art. 361 CO elenca 26 disposizioni alle quali non si può derogare né a svantaggio del datore di lavoro né del lavoratore; l’art. 362 CO ne elenca 60 alle quali non si può derogare a svantaggio del lavoratore. Entrambi si chiudono con la stessa conseguenza: gli accordi che vi derogano «sono nulli». Tutto ciò che non compare in questi due elenchi — l’importo del salario, la tredicesima, il tempo di prova, il termine di disdetta, il divieto di concorrenza — lo decide il foglio che avete davanti.

Questa pagina spiega che cosa dicono gli articoli citati e non è una consulenza giuridica. Nel caso concreto fanno fede il vostro contratto di lavoro, un eventuale contratto collettivo (CCL) e il parere del sindacato, dell’associazione professionale o di un servizio di consulenza giuridica. Dove interviene il diritto cantonale, la prassi varia da cantone a cantone.

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Il taglio dei due elenchi dice quali momenti del rapporto di lavoro il diritto svizzero considera più esposti. Delle 86 voci complessive, 23 riguardano la fine del rapporto, 18 il salario e il rimborso delle spese, altre 18 la protezione della personalità, il tempo libero, le vacanze e i congedi, 15 i contratti speciali come il tirocinio e il lavoro a domicilio, 6 la previdenza e le invenzioni e 6 il divieto di concorrenza insieme all’irrinunciabilità.

Chi legge un contratto la sera prima della firma può quindi saltare gran parte del testo. Una clausola che contraddice una di quelle disposizioni non va negoziata: cade da sé, e la regola di legge prende il suo posto. Il tempo va speso sul resto.

Resta poi una terza fonte che nel documento non compare affatto. Se al posto si applica un contratto collettivo di lavoro, secondo l’art. 357 cpv. 2 CO gli accordi individuali che derogano alle sue disposizioni imperative «sono nulli e sostituiti da quest’ultime», restando valide le deroghe a favore del lavoratore. La domanda «per questo impiego vale un CCL, e quale?» va posta prima della firma.

Le 86 disposizioni protette, per materia
Le 86 disposizioni protette, per materiafine del rapporto23voci negli elenchisalario, spese, responsabilità18voci negli elenchipersonalità, vacanze, congedi18voci negli elenchicontratti speciali15voci negli elenchiprevidenza e invenzioni6voci negli elenchiconcorrenza e irrinunciabilità6voci negli elenchi

Le voci degli art. 361 e 362 CO ripartite secondo l’articolo cui rimandano: salario, spese e responsabilità (art. 321e–327c), personalità, tempo libero, vacanze e congedi (art. 328–330b), previdenza, invenzioni e trasferimento (art. 331–333b), fine del rapporto (art. 334–339d), divieto di concorrenza e irrinunciabilità (art. 340–342), contratti speciali (art. 344–353b). Conteggio sul testo consolidato in vigore dal 1° gennaio 2026.

  • Art. 361 CO — 26 disposizioni intoccabili in entrambe le direzioni, tra cui l’art. 335 (disdetta), l’art. 336 cpv. 1 (disdetta abusiva), l’art. 337 cpv. 1 e 2 (risoluzione immediata) e l’art. 329d cpv. 2 e 3 (le vacanze non possono essere compensate con denaro durante il rapporto di lavoro).
  • Art. 362 CO — 60 disposizioni alle quali non si può derogare a vostro svantaggio, tra cui l’art. 329a cpv. 1 e 3 (almeno quattro settimane di vacanze, cinque fino ai 20 anni compiuti), l’art. 330a (certificato di lavoro) e l’art. 341 cpv. 1 (irrinunciabilità).
  • 46 delle 86 voci nominano soltanto singoli capoversi. L’art. 324a è protetto ai cpv. 1 e 3; il cpv. 4, che ammette un ordinamento diverso per accordo scritto se «almeno equivalente» per il lavoratore, non lo è — ed è lì che i contratti collocano l’assicurazione per indennità giornaliera in caso di malattia.
  • Il tempo di prova legale è il primo mese, con preavviso di sette giorni; per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo si può derogare, ma «non può comunque superare i tre mesi» (art. 335b CO).
  • I termini di disdetta sono di un mese nel primo anno di servizio, di due mesi dal secondo al nono e di tre mesi in seguito (art. 335c cpv. 1 CO). Si modificano per accordo scritto, ma possono scendere sotto un mese soltanto per contratto collettivo e soltanto nel primo anno.
  • Un contratto normale di lavoro con salari minimi ai sensi dell’art. 360a CO non si può escludere: l’art. 360d cpv. 2 CO vieta di derogarvi a svantaggio del lavoratore, e il cpv. 1 estende la protezione a chi lavora solo temporaneamente nel suo campo d’applicazione locale e ai lavoratori interinali.

Cosa verificare nel contratto — e cosa vale se tace

PuntoVerificareSe il contratto non dice nulla
Periodo di provadurata, massimo 3 mesiil primo mese, CO art. 335b
Termine di disdettauguale per entrambe le parti1/2/3 mesi secondo gli anni, CO art. 335c
Grado di occupazione e orariopercentuale e ore settimanalinessun valore di legge — deve essere indicato
13a mensilitàse sì, e il pro ratanessun diritto senza accordo
Ore supplementaricompensazione o pagamentosupplemento del 25 %, CO art. 321c
Vacanzesettimane all’annoalmeno 4 settimane, CO art. 329a
Divieto di concorrenzalimitato per luogo, tempo e oggettovalido solo per iscritto, CO art. 340

La seconda colonna è il vero valore: la legge colma ogni lacuna, di regola a tuo favore. Una clausola assente non è quindi il rischio — lo è una clausola che si scosta dal valore di legge. Dati al 7 settembre 2026.

Due elenchi alla fine del diritto del contratto di lavoro

Il contratto di lavoro occupa gli articoli da 319 a 362 CO, e gli ultimi due fanno una cosa rara in un codice: elencano. L’art. 361 CO stabilisce che «mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro» non si può derogare alle disposizioni che seguono né a svantaggio del datore di lavoro né del lavoratore, e ne nomina 26. L’art. 362 CO ripete la costruzione per il solo svantaggio del lavoratore, e ne nomina 60.

Entrambi si chiudono con la stessa frase: «Sono nulli gli accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro deroganti alle disposizioni surriferite». Non annullabili, non disdicibili: nulli, con la regola legale che subentra alla clausola. È questa la ragione per cui un contratto di lavoro svizzero può stare in due pagine ed essere completo.

La distribuzione delle 86 voci è la parte istruttiva. La fine del rapporto ne raccoglie 23, il salario e le spese 18, la personalità con vacanze e congedi altre 18, i contratti speciali 15, previdenza e invenzioni 6, il divieto di concorrenza con l’irrinunciabilità 6. Il momento più densamente protetto di un impiego svizzero è quello in cui finisce.

Per chi legge, la conseguenza pratica è un ordine di priorità: le clausole sulla fine del rapporto sono quelle che più spesso non possono fare ciò che dicono, mentre quelle sul denaro corrente sono quelle in cui il testo conta davvero.

La protezione è per capoverso, non per articolo

L’errore di lettura più comune riguarda la forma degli elenchi. 46 delle 86 voci non nominano un articolo intero ma singoli capoversi: «articolo 324a capoversi 1 e 3», «articolo 335c capoverso 3». Solo 40 voci proteggono un articolo per intero.

L’art. 324a CO, il salario in caso di impedimento del lavoratore, mostra che cosa comporta. Protetti sono i capoversi 1 e 3. Il capoverso 4 — quello che consente un ordinamento diverso per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, purché «almeno equivalente» per il lavoratore — non è in elenco. È esattamente il punto in cui la maggior parte dei contratti inserisce l’assicurazione malattia collettiva.

Lo stesso vale per i termini di disdetta: dell’art. 335c CO l’elenco nomina soltanto il capoverso 3, che prolunga il termine dei giorni di congedo per l’altro genitore non ancora goduti. I termini veri e propri stanno ai capoversi 1 e 2 e si possono modificare per accordo scritto.

Chi controlla una clausola deve quindi guardare due volte: se l’articolo compare in un elenco, e se vi compare il capoverso di cui la clausola si occupa. Non è una sottigliezza: è la differenza tra una clausola priva di effetti e una che vi vincola.

Quello che decide davvero il foglio

Dei 91 articoli in vigore fra l’art. 319 e l’art. 343 CO, 65 compaiono da qualche parte nei due elenchi. I 26 restanti sono la vera lista di lettura prima di una firma.

Il salario è il caso più chiaro. L’art. 322 CO, che obbliga il datore di lavoro a pagare il salario convenuto, usuale o stabilito da un contratto normale o collettivo, non figura in nessun elenco: la legge nomina le fonti di un salario, non un importo. La rimunerazione speciale dell’art. 322d CO — la tredicesima, la gratifica, il bonus — spetta soltanto «se è convenuto». Un contratto che tace significa dodici mensilità, non tredici.

Al medesimo gruppo appartengono il tempo di prova (art. 335b) e i termini di disdetta (art. 335c cpv. 1 e 2), cioè le due cifre che si rileggono meno spesso e si usano di più.

Ci sono anche i vostri obblighi. L’art. 321a CO chiede di eseguire con diligenza il lavoro e di salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro; il cpv. 3 vieta il lavoro rimunerato per un terzo nella misura in cui viola il dovere di fedeltà, in particolare se fa concorrenza al datore di lavoro. L’articolo non compare in nessun elenco, e i contratti lo formulano spesso più largamente della legge — per esempio come divieto generale di qualsiasi attività accessoria. È quella formulazione a valere.

Le clausole che esistono solo se sono scritte

Un piccolo gruppo di disposizioni richiede la forma scritta per la deroga. Sono le clausole da cercare per prime, perché una promessa orale non può né crearle né disinnescarle.

Il divieto di concorrenza, al quale il lavoratore deve obbligarsi «per scritto» (art. 340 cpv. 1 CO). Un tempo di prova diverso dal mese legale (art. 335b cpv. 2). Una modifica dei termini di disdetta (art. 335c cpv. 2). Un ordinamento diverso per il salario in caso di impedimento, valido solo se almeno equivalente (art. 324a cpv. 4). E il supplemento per il lavoro straordinario, che l’art. 321c cpv. 3 CO fa cadere solo se «mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo non è stato convenuto o disposto altrimenti».

Due passano quasi sempre inosservate. Secondo l’art. 332 cpv. 2 CO il datore di lavoro può riservarsi «per accordo scritto» l’acquisto delle invenzioni e dei design che il lavoratore realizza nello svolgimento dell’attività lavorativa ma non nell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali. E secondo l’art. 330 cpv. 2 CO la cauzione va restituita al più tardi alla fine del rapporto, salvo che la data sia differita «per accordo scritto».

Sono clausole lunghe una frase, incastrate fra due paragrafi più lunghi sulla riservatezza o sull’uso degli strumenti informatici. La lunghezza non dice nulla sugli effetti.

Il divieto di concorrenza sopravvive all’impiego

Quasi tutto, in un contratto di lavoro, finisce con il rapporto di lavoro. Il divieto di concorrenza comincia proprio lì. È la clausola che merita più tempo, anche quando occupa tre righe.

Secondo l’art. 340 cpv. 2 CO è valido soltanto a due condizioni: che l’impiego dia accesso alla clientela o ai segreti di fabbricazione e d’affari, e che l’uso di quelle conoscenze possa cagionare al datore di lavoro «un danno considerevole». Sono questioni di fatto sul posto che state per accettare, non sulla formulazione della clausola.

L’art. 340a CO chiede poi una limitazione conveniente sotto tre profili — luogo, tempo e oggetto — in modo da escludere «un ingiusto pregiudizio» all’avvenire economico di chi firma. Oltre i tre anni servono circostanze particolari, e il giudice può restringere un divieto eccessivo secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto di un’eventuale controprestazione del datore di lavoro.

Un dettaglio vale la lettura. Se il divieto è sanzionato da una pena convenzionale e non è stato convenuto altro, il lavoratore può liberarsene pagandola (art. 340b cpv. 2 CO). Solo «in virtù di uno speciale accordo scritto» il datore di lavoro può esigere in più la cessazione dello stato lesivo del contratto, cioè che lasciate effettivamente il nuovo impiego (cpv. 3). I capoversi 1 e 2 sono nell’elenco dell’art. 361 CO, il capoverso 3 no. E secondo l’art. 340c CO il divieto cessa se è il datore di lavoro a disdire senza che gli abbiate dato un motivo giustificato.

CCL e contratto normale — e una particolarità del testo italiano

Sopra il contratto individuale stanno due strumenti che nel documento non compaiono. Il contratto collettivo di lavoro produce effetto diretto e imperativo sui datori di lavoro e sui lavoratori vincolati (art. 357 cpv. 1 CO), e il capoverso 2 rende nulli gli accordi individuali che vi derogano, sostituendoli. Il contratto normale di lavoro ordinario dell’art. 359 CO vale invece «salvo diverso accordo» (art. 360 cpv. 1 CO): è diritto suppletivo, che il contratto individuale può escludere. Lo stesso art. 360 aggiunge al cpv. 2 che il contratto normale può stabilire che le clausole deroganti a singole sue disposizioni «sono valide soltanto nella forma scritta».

L’eccezione è il contratto normale con salari minimi dell’art. 360a CO, che l’autorità può emanare quando in un ramo o in una professione «vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo» e manca un contratto collettivo con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale. A quel contratto normale non si può derogare a svantaggio del lavoratore (art. 360d cpv. 2 CO), e la protezione copre espressamente i lavoratori interinali e chi opera solo temporaneamente nel suo campo d’applicazione locale (cpv. 1).

Sopra tutto sta l’art. 358 CO: «Il diritto imperativo federale e cantonale prevale sul contratto collettivo», salve le deroghe a favore dei lavoratori. L’ordine di lettura non è quindi quello del documento, ma diritto imperativo, poi CCL o contratto normale, poi il contratto individuale.

Una particolarità del testo italiano vale la pena di conoscerla, perché cambia il modo di cercare. All’art. 329b CO il testo tedesco e quello francese nominano i due strumenti separatamente — «Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag», «un contrat-type de travail ou une convention collective» — mentre il testo italiano li fonde in un’unica formula: «mediante contratto normale o collettivo di lavoro». Chi cerca nel testo italiano l’espressione «contratto collettivo» trova quindi una menzione in meno rispetto al tedesco: 15 articoli fra il 319 e il 343 invece di 16. Non è una differenza di diritto, ma di redazione — e basta a far mancare un articolo in una ricerca per parola.

Per chi arriva dall’Italia o lavora come frontaliere

Prima il lessico, perché cambia la lettura. Il volume di lavoro è un grado di occupazione in per cento, non un monte ore settimanale; un contratto all’80 per cento a volte non indica alcun orario. La durata settimanale del lavoro è però una delle cinque indicazioni che l’art. 330b CO impone per scritto, insieme ai nomi delle parti, alla data d’inizio, alla funzione e al salario.

Poi la tredicesima, che in Svizzera non è un istituto di legge. È una rimunerazione speciale ai sensi dell’art. 322d CO e spetta soltanto se convenuta: un importo annuo detto a voce significa cose diverse a seconda che il contratto la nomini o no. È la differenza fra dodici e tredici mensilità, e sta in una riga.

Per chi viene assunto dall’Italia contano inoltre due righe spesso lette in fretta: la data d’inizio, scritta di frequente «da convenire», e il luogo di lavoro, che determina quale CCL o quale contratto normale si applica. Spostarlo di pochi chilometri può cambiare lo strumento applicabile.

Infine il lavoro interinale, molto diffuso nell’industria e nella logistica: la protezione salariale di un contratto normale ai sensi dell’art. 360a CO copre espressamente i lavoratori interinali (art. 360d cpv. 1 CO). Vale la pena verificarlo prima di firmare una missione, non dopo.

La sera prima della firma

Un ordine di lettura che fa risparmiare tempo: prima i punti in cui conta solo il foglio — salario, grado di occupazione, tredicesima, tempo di prova, termine di disdetta, concorrenza, invenzioni. Poi la domanda su CCL o contratto normale applicabile. Il resto figura comunque in uno dei due elenchi.

Rinunciare non serve. Secondo l’art. 341 cpv. 1 CO, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine il lavoratore non può rinunciare ai crediti derivanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo. Una clausola di rinuncia non cambia dunque la situazione.

Due domande si pongono senza imbarazzo per scritto prima della firma: quale contratto collettivo o normale si applica a questo impiego, e se il contratto contiene un divieto di concorrenza, come è limitato quanto a luogo, tempo e oggetto. Entrambe le risposte cambiano la lettura dell’intero documento.

Se una clausola resta oscura, gli indirizzi utili sono il sindacato per chi è iscritto, il servizio giuridico dell’associazione professionale, oppure l’autorità cantonale di conciliazione in materia di diritto del lavoro. Questa pagina spiega che cosa dicono gli articoli; quali si applichino al vostro caso dipende dal caso.

I conteggi sono stati eseguiti sul testo consolidato del Codice delle obbligazioni nella versione in vigore dal 1° gennaio 2026, riletto oggi su Fedlex. Ogni riga degli elenchi vale una voce: 26 all’art. 361 CO, 60 all’art. 362 CO, 86 in totale; i rimandi rimasti vuoti dopo revisioni successive non sono contati. Gli articoli del contratto individuale sono i 91 in vigore fra l’art. 319 e l’art. 343 CO — gli art. 332a e 343 sono abrogati e restano fuori. La ripartizione per materia segue il numero dell’articolo richiamato, non una valutazione di contenuto. Questa pagina non porta volutamente cifre tratte dai nostri annunci: quello che gli annunci svizzeri dicono o tacciono sui punti contrattuali è già contato altrove in questa rubrica.

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