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Formazione continua

La formazione continua in Svizzera

Aggiornato:

Che cosa cofinanzia la Confederazione, che cosa esclude espressamente e che cosa nominano davvero gli annunci svizzeri — letto nei testi su Fedlex, verificato presso la SEFRI, contato nella nostra banca dati di annunci.

Quale formazione continua conviene in Svizzera?

In breve

Una sola categoria di formazione continua viene rimborsata direttamente dalla Confederazione alla persona: il corso di preparazione a un esame federale di professione o a un esame professionale federale superiore. Il tasso è del 50 per cento dei costi computabili del corso, calcolati al massimo su CHF 19 000 per l'attestato professionale federale e CHF 21 000 per il diploma federale (art. 66f dell'ordinanza sulla formazione professionale). Cicli di formazione delle scuole specializzate superiori, bachelor, master, CAS, DAS, MAS e MBA non danno alcun diritto. Tutto il resto dipende dal datore di lavoro, dal cantone, da un'associazione di categoria o da voi.

Questa risposta spiega le regole e le cifre su cui si fondano. Non è una consulenza di orientamento né una consulenza legale e non indica quale titolo scegliere. Sulle domande di contributo decide la SEFRI caso per caso; sui corsi durante la disoccupazione decide il servizio cantonale competente, e la prassi varia da cantone a cantone. Borse e assegni di formazione sono materia cantonale. Verificate la vostra situazione con il vostro cantone, con l'orientamento professionale o con il vostro URC.

La parte economica della domanda è quindi risolta con precisione. La parte relativa al mercato del lavoro lo è molto meno, perché si può misurare solo come frequenza di menzione. Nella nostra banca dati di annunci svizzeri attivi, il 12,1 per cento degli annunci nomina la formazione continua, e quasi sempre come prestazione offerta dal datore di lavoro, non come requisito.

Quello che questa pagina non contiene è un rendimento. Disponiamo di annunci di lavoro, non degli stipendi di persone con e senza titolo: qualsiasi affermazione del tipo «un attestato professionale federale vale tot per cento in più» sarebbe inventata. Quello che possiamo mostrare è quale via viene cofinanziata dallo Stato, a quali condizioni, e quali titoli gli annunci svizzeri nominano effettivamente.

Quanto copre la Confederazione, per titolo
Quanto copre la Confederazione, per titoloTetto dei costi computabili — diploma federale21000CHFTetto dei costi computabili — attestato professionale19000CHFContributo massimo — diploma federale10500CHFContributo massimo — attestato professionale9500CHF

Art. 66f dell'ordinanza sulla formazione professionale, versione consolidata su Fedlex, letta il 31 agosto 2026. Il tasso è del 50 per cento: le due barre più basse sono il contributo massimo che ne risulta. Il tetto vale per persona e per titolo. La versione dell'ordinanza consolidata al 1° ottobre 2026 lascia invariati sia il tasso sia i due tetti.

  • Il tasso e i tetti sono fissati in un'ordinanza e non dipendono da una valutazione. L'art. 66f cpv. 1 OFPr fissa il tasso di contribuzione al 50 per cento dei costi computabili. Il cpv. 2 fissa il tetto, per persona e per titolo, a CHF 19 000 per gli esami federali di professione e CHF 21 000 per gli esami professionali federali superiori: il versamento massimo è quindi di CHF 9 500 o CHF 10 500.
  • L'esame va sostenuto, non superato. L'art. 66c cpv. 1 àncora il diritto alla decisione «concernente il superamento o il mancato superamento» dell'esame, e la SEFRI lo scrive esplicitamente nelle sue FAQ: il diritto sussiste indipendentemente dal risultato.
  • Decide il domicilio fiscale, non la cittadinanza. La SEFRI scrive: «La nazionalità non è rilevante. I frontalieri e i soggiornanti settimanali internazionali non sono fiscalmente domiciliati Svizzera e pertanto non hanno diritto ai contributi federali.» Per il Ticino e per il Mendrisiotto in particolare è la regola con le conseguenze più pesanti.
  • Il corso deve figurare nella lista federale nell'anno in cui inizia. I costi computabili devono superare complessivamente CHF 1 000, il corso non deve essere iniziato più di sette anni prima della decisione d'esame, e la domanda va presentata entro due anni da tale decisione.
  • Le tasse d'esame non sono computabili. La SEFRI lo motiva così: lo svolgimento degli esami è già sovvenzionato dalla Confederazione per il 60-80 per cento, tramite contributi agli organi responsabili anziché ai candidati.
  • I corsi sono facoltativi e non sono sorvegliati dallo Stato. La SEFRI scrive che la frequenza «avviene su base volontaria e non è vincolata agli esami» e che i corsi «non sono né regolamentati né controllati dalla Confederazione». Ciò che è regolamentato è l'esame e il titolo legalmente protetto che ne deriva.
  • Esistono anticipi, ma solo per redditi bassi. Gli art. 66d e 66e OFPr consentono di chiedere contributi parziali prima dell'esame se l'ultima tassazione cresciuta in giudicato indicava meno di CHF 88 di imposta federale diretta, se i costi superano CHF 3 500 per domanda e se il corso è iniziato al massimo due anni prima. Senza decisione d'esame entro cinque anni, l'importo versato va restituito.
  • Dal 1° ottobre 2026 questi titoli portano un complemento inglese. Il nuovo art. 44a della legge sulla formazione professionale prevede «Professional Bachelor» per un titolo conseguito mediante un esame federale di professione o un ciclo di formazione riconosciuto di una scuola specializzata superiore, e «Professional Master» per un titolo conseguito mediante un esame professionale federale superiore. Il titolo protetto in lingua ufficiale resta accanto ad esso.
  • L'assicurazione contro la disoccupazione segue un'altra logica. Gli assegni di formazione dell'art. 66a LADI spettano solo agli assicurati di almeno 30 anni privi di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera; il cpv. 3 esclude espressamente chi possiede un diploma universitario o di una scuola professionale superiore riconosciuto, o chi ha già superato un esame professionale federale.

Una sola via è cofinanziata dalla Confederazione, e l'elenco delle esclusioni è lungo

La base legale è l'art. 56a della legge sulla formazione professionale: la Confederazione può versare contributi a chi ha frequentato corsi di preparazione agli esami federali di professione o agli esami professionali federali superiori, per un massimo del 50 per cento dei costi computabili. Il dettaglio sta negli art. 66a-66g dell'ordinanza. Questo finanziamento orientato al soggetto vale per gli esami sostenuti dal 1° gennaio 2018.

Sono le esclusioni a decidere, e la SEFRI le elenca una per una. I cicli di formazione delle scuole specializzate superiori sono esclusi perché già finanziati dai cantoni tramite l'accordo intercantonale; lo stesso vale per gli studi postdiploma SSS. Bachelor e master delle scuole universitarie sono esclusi. CAS, DAS e MAS lo sono a loro volta, così come MBA ed EMBA, e la ragione è giuridica: si tratta di formazioni continue delle scuole universitarie, che non possono essere offerte come corsi preparatori a un esame federale.

Per chi arriva dall'Italia, dove «formazione continua» copre un campo assai più largo e passa in buona parte da fondi interprofessionali e da bandi, questo è il punto da assimilare. In Svizzera il denaro federale versato alla persona ha un canale unico e definito in modo stretto. Un CAS in una scuola universitaria professionale può essere una scelta ottima; semplicemente non attinge a questo budget.

Che cos'è davvero un esame federale

Non è un corso e non è una scuola. È un esame il cui regolamento viene redatto dall'organizzazione del mondo del lavoro competente e approvato dalla SEFRI, e che conferisce un titolo protetto dalla legge. L'art. 28 cpv. 1 della legge richiede una pratica professionale e conoscenze specifiche pertinenti per potervisi presentare. L'art. 26 cpv. 2 fissa la porta d'ingresso: un attestato federale di capacità, una formazione generale superiore o una qualifica equivalente.

I livelli sono due. L'esame federale di professione porta all'attestato professionale federale ed è una prima specializzazione dopo la formazione di base. L'esame professionale federale superiore porta al diploma federale e qualifica come esperti del proprio campo oppure prepara alla direzione di un'azienda; dove entrambi esistono, il secondo attesta un livello di qualifica superiore e l'attestato è di norma condizione d'ammissione. La SEFRI conta attualmente circa 260 esami di professione e 160 esami professionali superiori.

La frase della SEFRI che vale la pena citare per intero è questa: i corsi di preparazione, offerti da istituti di formazione cantonali, centri di formazione di associazioni di categoria o operatori privati, «non sono né regolamentati né controllati dalla Confederazione». La Confederazione paga quindi metà di un prodotto di cui non verifica la qualità. Ciò che verifica è l'esame che sta alla fine.

Le sei condizioni che reggono davvero il diritto

L'art. 66c cpv. 1 OFPr ne elenca sei e nessuna è una formalità. Al momento della notifica della decisione d'esame il richiedente deve essere fiscalmente domiciliato in Svizzera. Il corso seguito doveva essere iscritto nella lista dei corsi di preparazione nell'anno in cui è iniziato e non deve essere iniziato più di sette anni prima di tale notifica. I costi computabili devono superare CHF 1 000. Deve esistere una ricevuta rilasciata dall'operatore del corso, non già presentata per un'altra domanda. Un esame federale deve essere stato sostenuto. E la domanda va presentata entro due anni dalla notifica.

La combinazione più sorprendente è quella fra la lettera e e la formula ripetuta «il superamento o il mancato superamento». Bisogna presentarsi, non bisogna superare. Chi sostiene l'esame e non lo supera ha esattamente lo stesso diritto alla metà dei costi del corso di chi lo supera. Non è una nostra lettura del testo: è la risposta pubblicata dalla SEFRI.

L'art. 66f cpv. 3 limita i costi computabili alla parte finalizzata direttamente alla trasmissione di conoscenze; spese di viaggio, vitto e pernottamento sono escluse espressamente. Il cpv. 4 esclude i costi già ridotti nell'ambito dell'accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori, perché nessuno sia sovvenzionato due volte per lo stesso franco.

Frontalieri e soggiornanti settimanali: il budget è chiuso

È la frase che chiunque lavori in Ticino provenendo dall'Italia dovrebbe leggere prima di iscriversi a un corso: «I frontalieri e i soggiornanti settimanali internazionali non sono fiscalmente domiciliati Svizzera e pertanto non hanno diritto ai contributi federali.» Il momento determinante è quello della notifica della decisione d'esame, non quello del pagamento dei costi.

La portata è ampia proprio nel cantone dove la quota di frontalieri è più alta. Chi risiede in provincia di Varese o di Como e lavora a Chiasso, a Mendrisio o a Lugano versa i contributi sociali svizzeri e lavora sotto il diritto del lavoro svizzero, e resta comunque fuori da questo dispositivo, perché il criterio scelto è il domicilio fiscale e non il luogo di lavoro. Il permesso G non cambia la regola, e nemmeno la cittadinanza svizzera se il domicilio è all'estero.

Meglio saperlo prima dell'iscrizione che dopo, dato che i costi del corso vanno di norma prefinanziati e poi chiesti a rimborso. Per chi si trova in questa situazione le fonti realistiche sono il datore di lavoro, l'associazione di categoria che sostiene l'esame, oppure gli strumenti dello Stato di domicilio.

L'offerta di corsi in italiano è il quattro per cento del totale

L'Ufficio federale di statistica pubblica la ripartizione linguistica dei corsi iscritti nella lista federale. Nel 2024 il 74 per cento dei corsi era in tedesco, il 15 per cento in francese, il 7 per cento in più lingue e il 4 per cento in italiano; l'inglese si fermava allo 0,2 per cento. L'offerta in italiano esiste dunque, ma è la più stretta delle tre lingue ufficiali, e per parecchi titoli si riduce a uno o due operatori.

Questo non dice nulla sul valore del titolo. L'attestato professionale federale di specialista in finanza e contabilità o di specialista in risorse umane è esattamente lo stesso titolo protetto a Lugano e a Zurigo, e vale allo stesso modo su tutto il territorio. Quello che il 4 per cento descrive è la densità dell'offerta formativa, e con essa la probabilità concreta di trovare un corso in italiano vicino a casa anziché doverlo seguire in un'altra lingua o in un'altra regione.

Va letto insieme all'altra regola: il contributo copre metà dei costi del corso, non le spese di viaggio, di vitto e di pernottamento, escluse espressamente dall'art. 66f cpv. 3. Chi segue un corso fuori cantone paga da sé la parte che rende il corso raggiungibile, e quella parte non entra nel calcolo.

Perché qui non trovate una percentuale ticinese

Nella nostra banca dati contiamo con quale frequenza gli annunci nominano la formazione continua, e la differenza fra le lingue è netta: 21,7 per cento negli annunci in tedesco, 5,3 per cento in francese, 1,3 per cento in inglese. Il valore per gli annunci in italiano esiste, ma non lo presentiamo come un dato sul mercato ticinese, e la ragione va detta apertamente.

Gli annunci redatti in italiano nella nostra banca dati sono meno di quattrocento, e due soli inserzionisti ne coprono insieme il 56,1 per cento. Una percentuale calcolata su una base così concentrata non descriverebbe il mercato ticinese: descriverebbe la politica di redazione di due organizzazioni. È la stessa scelta che abbiamo fatto su altre pagine di questa raccolta quando la base italofona era troppo stretta o troppo concentrata.

Quello che possiamo dire senza forzature riguarda le altre due lingue e la struttura dell'offerta federale, ed è già istruttivo: la formazione continua formalizzata è, per volume di corsi e per frequenza di menzione negli annunci, anzitutto un'istituzione svizzero-tedesca. Chi cerca lavoro in Ticino e vuole misurare la domanda reale di un titolo farà meglio a guardare gli annunci del proprio settore, in tutte le lingue in cui compaiono, che una quota nazionale.

Che cosa nominano davvero gli annunci svizzeri

Il 30 agosto 2026 abbiamo passato in rassegna tutti gli annunci attivi della nostra banca dati dotati di un riassunto e contato quali termini di qualifica compaiono nel titolo o nel riassunto. Senza il maggiore inserzionista, la formazione continua è nominata nel 12,1 per cento degli annunci, l'attestato federale di capacità nel 9,2 per cento, un master nel 2,8 per cento, SAP nel 2,1 per cento, una scuola specializzata superiore nel 2,0 per cento, un bachelor nel 2,0 per cento, una scuola universitaria professionale nell'1,6 per cento, l'attestato professionale federale nello 0,65 per cento, CAS, DAS, MAS e MBA insieme nello 0,31 per cento e il diploma federale nello 0,16 per cento.

Due cose colpiscono. La formazione di base, l'attestato federale di capacità, è nominata circa quattordici volte più spesso dell'attestato professionale federale, che è invece il titolo verso cui punta la maggior parte dei consigli sulla formazione continua. E un software citato per nome, SAP, compare più spesso di qualsiasi singolo titolo superiore tranne il master. Chi giudica la convenienza dalla sola visibilità nel testo degli annunci non arriva a un diploma.

Questo non significa che un attestato professionale federale valga poco. Significa che viene richiesto in pochi campi e che lì viene richiesto in modo fermo. Nella nostra banca dati le menzioni si concentrano su amministrazione immobiliare, finanza e contabilità, assicurazioni e previdenza, elettrotecnica ed edilizia, polizia ed esecuzione delle pene, risorse umane e formazione degli adulti, e acquisti. Poiché la base è inferiore a cento annunci, non ne pubblichiamo né classifica né percentuali.

Negli annunci svizzeri la formazione continua sta fra le offerte, non fra i requisiti

Fra gli annunci che nominano la formazione continua, il 54,6 per cento lo fa soltanto come prestazione offerta, il 40,3 per cento sia come offerta sia come aspettativa, e soltanto il 2,0 per cento unicamente come requisito. In totale, circa il 95 per cento delle menzioni si trova dal lato di ciò che l'azienda offre o sostiene.

Questo rovescia la domanda. «Quale formazione continua conviene» presuppone che sceglierete e pagherete voi. Gli annunci svizzeri rispondono soprattutto a un'altra domanda: quale formazione continua un datore di lavoro è disposto a sostenere. Trattare la scelta del titolo e la scelta del posto come due decisioni separate significa buttare via proprio questo legame.

La classificazione deriva dal contesto immediato della menzione: esaminiamo una finestra di testo attorno alla parola chiave e vi cerchiamo lessico di offerta e lessico di requisito. Le formulazioni che contengono entrambi vengono contate come tali e non attribuite d'ufficio a una delle due categorie. La direzione del risultato resta chiara, perché il gruppo puramente di requisito rimane molto piccolo in tutte le varianti provate.

Durante la disoccupazione valgono le regole della LADI

L'assicurazione contro la disoccupazione non finanzia la formazione continua in quanto tale, ma provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Secondo l'art. 59 cpv. 2 LADI essi devono promuovere l'integrazione professionale degli assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro, in particolare migliorandone l'idoneità al collocamento o promuovendone le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato. L'art. 60 cpv. 1 annovera fra i provvedimenti di formazione i corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione.

Due regole procedurali sfuggono spesso. L'art. 60 cpv. 3 impone a chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa di presentare previamente al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari. E secondo l'art. 59c cpv. 2 è il servizio cantonale a decidere sui provvedimenti individuali di formazione: la prassi varia quindi da cantone a cantone, e un'approvazione ottenuta altrove non fa precedente.

Gli assegni di formazione dell'art. 66a LADI puntano all'estremità opposta della scala. Riguardano una formazione di durata massima di tre anni, per assicurati di almeno 30 anni che non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera oppure hanno notevoli difficoltà a trovare un impiego nell'ambito della loro professione. Il cpv. 3 esclude espressamente chi ha conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore riconosciuto in Svizzera e chi ha superato un esame professionale federale o superiore. Le due casse federali guardano in direzioni opposte.

Quanto versa davvero la Confederazione, e a quante persone

L'Ufficio federale di statistica segue questo finanziamento come statistica a sé. Per il 2024 registra CHF 105,5 milioni di contributi federali, distribuiti su poco più di sedicimila candidate e candidati. I corsi di preparazione a un esame di professione hanno assorbito CHF 86,3 milioni, quelli a un esame superiore CHF 19,2 milioni. Il 61 per cento delle candidate e dei candidati dell'anno d'esame 2024 ha ottenuto un contributo.

Ridotto alla singola persona, l'ordine di grandezza è questo: circa CHF 6 150 in media dopo un esame di professione e circa CHF 7 720 dopo un esame superiore. Poiché il tasso è del 50 per cento, i costi del corso sottostanti erano in media almeno il doppio, e sensibilmente più alti per chi raggiunge il tetto. Si tratta quindi di un investimento a cinque cifre di cui torna indietro la metà, non di un'offerta gratuita.

Che il 61 per cento dei candidati riceva un contributo significa, all'inverso, che un buon terzo non lo riceve. L'ordinanza elenca le ragioni possibili: corso assente dalla lista, costi sotto la soglia, domicilio all'estero, termine di due anni scaduto, o costi fatturati a qualcun altro. Il contributo è versato esclusivamente alla persona che ha frequentato il corso, mai al datore di lavoro.

Che cosa «conviene» non può significare qui

Non misuriamo alcun effetto sul salario. La nostra banca dati contiene annunci, non le retribuzioni di persone con e senza titolo, e da un testo di annuncio non si ricava alcun rendimento. Non formuliamo quindi affermazioni del tipo «un attestato professionale federale vale tot per cento in più».

Ciò che è verificabile è più stretto e, a nostro avviso, più utile: quale unica via la Confederazione cofinanzia e a quale tasso, quali sei condizioni reggono il diritto, quanto è stato versato, e con quale frequenza ciascun titolo compare negli annunci svizzeri. La decisione resta vostra, e per il caso personale l'orientamento professionale del vostro cantone è il servizio previsto.

Un ultimo punto di sequenza: poiché il denaro arriva dopo l'esame e gli anticipi presuppongono una tassazione molto bassa, i costi del corso vanno di regola prefinanziati. La Confederazione rimborsa solo costi fatturati alla persona che sostiene l'esame e da essa pagati. Se è il datore di lavoro a prefinanziare, la cosa va regolata prima dell'iscrizione, non dopo la decisione d'esame.

I testi legali sono stati letti il 31 agosto 2026 nella versione consolidata pubblicata su Fedlex e non citati a memoria: la legge e l'ordinanza sulla formazione professionale nella versione applicabile a quella data, la versione della legge applicabile dal 1° ottobre 2026, e la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione nella versione applicabile dal 1° gennaio 2026. Abbiamo inoltre verificato che la versione dell'ordinanza consolidata al 1° ottobre 2026 lascia invariati il tasso e i due tetti. Le citazioni italiane provengono dalle versioni italiane ufficiali, non da traduzioni fatte da noi. Le condizioni e le esclusioni provengono dalle FAQ della SEFRI per i partecipanti, le indicazioni sul numero e sul carattere degli esami dalla pagina della SEFRI sugli esami federali. Gli importi 2024 e la ripartizione linguistica dei corsi provengono dalla statistica dell'Ufficio federale di statistica sui contributi federali alle persone nella formazione professionale superiore, pagina pubblicata in tedesco; le medie per persona sono un nostro calcolo su quegli importi. Le cifre sugli annunci provengono dalla nostra banca dati, stato al 30 agosto 2026. Sono stati analizzati solo gli annunci dotati di riassunto, pari al 78,7 per cento della banca dati; le quote si riferiscono a questo insieme ed escludono il maggiore inserzionista, che da solo copre circa un quinto delle menzioni di formazione continua. Includendolo, la quota sarebbe del 14,5 invece che del 12,1 per cento: pubblichiamo il valore più basso. Una lingua di redazione è registrata per il 90,1 per cento degli annunci analizzati. Gli annunci in italiano sono meno di quattrocento e due inserzionisti ne coprono il 56,1 per cento: per questo non pubblichiamo una quota italofona. Ciò che si misura è sempre la menzione di un termine nel titolo o nel riassunto, mai il requisito effettivo, e il riassunto comprime il testo originale: tutte le quote sono quindi valori minimi.

Cercare lavoro e vedere quali titoli nomina il vostro settore

Il datore di lavoro paga la formazione continua?

In breve

Dipende da chi ha preso l’iniziativa, e la legge traccia il confine in modo netto. Se la formazione è ordinata dal datore di lavoro, o se la legge la impone per l’attività professionale esercitata, il tempo impiegato è considerato tempo di lavoro (art. 13 cpv. 4 OLL 1) e le spese necessarie sono a carico del datore di lavoro (art. 327a cpv. 1 CO); ogni accordo contrario è nullo secondo il cpv. 3. Se invece scegliete voi la formazione, un diritto legale non esiste: la legge federale sulla formazione continua la affida alla responsabilità individuale.

Questa risposta spiega le regole e non sostituisce una consulenza legale. A vincolarvi sono il vostro contratto di lavoro, l’eventuale convenzione di formazione firmata, il contratto collettivo (CCL) applicabile al vostro datore di lavoro e, nel settore pubblico, il diritto del personale del vostro ente. La prassi varia da Cantone a Cantone e da settore a settore; le disposizioni citate sono state lette il 31 agosto 2026 nella versione in vigore, ma non regolano automaticamente ogni situazione individuale. Per una valutazione del vostro caso rivolgetevi al sindacato competente, alla commissione paritetica del settore, a un servizio di consulenza giuridica o all’ispettorato cantonale del lavoro.

Non è un’interpretazione, è il testo. L’art. 5 cpv. 1 LFCo dispone che «ognuno è responsabile della propria formazione continua». Il cpv. 2, unica frase dell’intera legge rivolta ai datori di lavoro, precisa che «i datori di lavoro pubblici e privati favoriscono la formazione continua dei propri collaboratori». Favoriscono — non finanziano, non concedono, non pagano. La legge è in vigore dal 1° gennaio 2017 e questa frase non è cambiata da allora.

Nella pratica la risposta si trova spesso già nell’annuncio — come intenzione, mai come importo. Nella nostra base il 27,2 per cento degli annunci in tedesco menziona la formazione continua e il 23,1 per cento la presenta come qualcosa che l’azienda offre, sostiene, promuove o paga; in francese la quota è del 15,3 per cento, in italiano del 7,2 e in inglese del 3,8. Quasi nessuno indica una cifra, né in franchi, né in percentuale, né in giorni.

Chi menziona il tema indica anche una cifra? Ferie sì, formazione no
Chi menziona il tema indica anche una cifra? Ferie sì, formazione noFerien (annunci in tedesco)54.9% degli annunci che menzionano il temaVacances (annunci in francese)18.6% degli annunci che menzionano il temaWeiterbildung (annunci in tedesco)1% degli annunci che menzionano il temaFormation continue (annunci in francese)0% degli annunci che menzionano il tema

Fra gli annunci che nominano il tema, quota di quelli che indicano anche un numero — giorni, settimane, franchi o percentuale — entro 45 caratteri dalla parola chiave. Base: annunci attivi della nostra raccolta con un riassunto, stato 30 agosto 2026. Per l’italiano la base è troppo esigua e non viene pubblicata. Il valore zero per la formazione continua in francese non è un arrotondamento: nessun annuncio francofono del nostro insieme abbina la formazione continua a una cifra.

  • Formazione ordinata o imposta dalla legge: il tempo è tempo di lavoro e le spese necessarie sono del datore di lavoro. L’art. 362 CO vieta di derogarvi a svantaggio del lavoratore.
  • Formazione scelta da voi: la LFCo la pone sotto responsabilità individuale. Il diritto nasce allora solo dal contratto, da un CCL o dal diritto del personale pubblico.
  • Dei 46 CCL di obbligatorietà generale in vigore il 31 agosto 2026, 23 prevedono un contributo o un fondo di formazione — ma soltanto tre concedono giorni di formazione retribuiti.
  • Obblighi legali di formazione esistono, ma sono pochi e nominati: 35 ore in cinque anni per gli autisti professionali (art. 16 e 18 OAut), aggiornamento permanente per le professioni mediche universitarie (art. 40 lett. b LPMed) e per le professioni sanitarie (art. 16 lett. b LPSan). La legge sugli avvocati non ne prevede nessuno.
  • In Ticino l’aiuto al perfezionamento professionale copre al massimo la tassa del corso e in ogni caso non supera CHF 16’000, ma presuppone che chi lo chiede possieda già una prima qualifica professionale.

Le due domande che decidono tutto

Il diritto svizzero del lavoro non ha un capitolo intitolato «formazione continua». Ha due disposizioni che insieme formano un test, e quel test è la vera risposta.

La prima domanda riguarda il tempo. Art. 13 cpv. 4 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro: «Il tempo che un lavoratore dedica al perfezionamento professionale o alla formazione continua sia su ordine del datore di lavoro sia a causa della propria attività professionale, sulla base di una disposizione legale, è considerato tempo di lavoro.» Due fattori scatenanti, entrambi oggettivi: un ordine, oppure un obbligo di legge legato alla professione. Iscriversi di propria iniziativa a un corso serale non soddisfa né l’uno né l’altro.

La seconda domanda riguarda il denaro. L’art. 327a cpv. 1 CO obbliga il datore di lavoro a rimborsare «tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro». Le tasse di un corso ordinato sono spese di questo tipo. Il cpv. 3 chiude la porta di servizio: «È nullo ogni accordo, per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie.» E l’art. 362 CO elenca l’art. 327a cpv. 1 fra le disposizioni alle quali non si può derogare a svantaggio del lavoratore, né per accordo, né per contratto normale, né per contratto collettivo.

Ne discende la regola pratica: più la formazione serve all’azienda, più chiaramente è l’azienda a sostenerla. Più serve al vostro percorso — un CAS, un esame professionale federale, una riqualificazione —, meno la legge dice, e più conta ciò che avete messo per iscritto.

Cosa significa «favorire» nella LFCo

La legge federale sulla formazione continua è l’unico testo che distribuisce esplicitamente i ruoli, e molti vi cercano qualcosa di diverso da ciò che vi si trova. L’art. 5 si intitola «Responsabilità» e la ripartisce in quattro capoversi: è del singolo (cpv. 1), i datori di lavoro la favoriscono (cpv. 2), Confederazione e Cantoni contribuiscono «a complemento della responsabilità individuale e dell’offerta di privati» (cpv. 3).

L’ordine non è casuale. La legge dichiara essa stessa di fissare principi e le condizioni per l’erogazione di aiuti finanziari della Confederazione (art. 1 cpv. 2), rinviando per il resto alla legislazione speciale: la legge sulla formazione professionale e quella sull’assicurazione contro la disoccupazione. Non crea alcun diritto individuale nei confronti del datore di lavoro e non nomina né un numero di giorni né un importo.

Conta anche la definizione. L’art. 3 lett. a definisce la formazione continua come formazione non formale: la formazione strutturata impartita al di fuori della formazione formale. Un corso di perfezionamento vi rientra. Un titolo del livello secondario II, un titolo della formazione professionale superiore o un grado accademico sono formazione formale ai sensi della lett. b e seguono altre regole — ed è per questo che i contributi ai corsi di preparazione stanno nella legge sulla formazione professionale e non qui.

Quali professioni hanno un obbligo legale di formarsi — e dove la regola si ferma

Il secondo presupposto dell’art. 13 cpv. 4 OLL 1 — la formazione imposta «per legge» in ragione dell’attività professionale esercitata — sembra astratto. Per alcune professioni è invece tutta la risposta, e conviene quindi verificarlo negli atti normativi che un obbligo simile lo prevedono davvero, anziché presumerlo.

Il caso più netto è il trasporto su strada. L’ordinanza sull’ammissione degli autisti (OAut) stabilisce all’art. 16 cpv. 1 che chi vuole prorogare la validità del certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci deve seguire, nei cinque anni antecedenti la scadenza, «la formazione periodica prescritta» presso un centro riconosciuto. L’art. 18 cpv. 1 ne fissa la misura: 35 ore. E l’art. 9 ne trae la conseguenza — il certificato vale cinque anni e viene prorogato soltanto dietro prova della frequenza. Un corso singolo deve durare almeno sette ore, escluse le pause, di cui al massimo tre in e-learning.

Nelle professioni sanitarie l’obbligo grava sulla persona e non su un documento. L’art. 40 lett. b della legge sulle professioni mediche impone a chi esercita una professione medica universitaria sotto la propria responsabilità professionale di «approfondire, estendere e migliorare le proprie conoscenze, attitudini e capacità professionali, ai fini della garanzia della qualità, grazie all’aggiornamento permanente». L’art. 16 lett. b della legge sulle professioni sanitarie lo dice più in breve per le professioni insegnate nelle scuole universitarie professionali: «approfondire ed estendere di continuo le proprie competenze attraverso l’apprendimento permanente». Nessuna delle due norma indica ore o termini: l’obbligo diventa verificabile solo attraverso le società professionali e la vigilanza cantonale.

Il controesempio conta altrettanto. La legge sugli avvocati elenca all’art. 12 le regole professionali dalla lett. a alla lett. j, dall’esercizio accurato della professione fino alla comunicazione delle modifiche al registro — un obbligo di aggiornamento non c’è. Dove gli avvocati devono formarsi, ciò discende dalle regole deontologiche del loro ordine, non dal diritto federale. «Imposto per legge» ai sensi dell’OLL 1 non equivale dunque a «usuale nel mio settore», e la differenza decide chi paga il conto.

La regola ha inoltre dei bordi, iscritti nella legge sul lavoro e non nell’ordinanza. Secondo l’art. 2 cpv. 1 lett. a LL la legge non si applica alle amministrazioni federali, cantonali e comunali; secondo l’art. 3 lett. d non si applica ai lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato, e la lett. e esclude i docenti delle scuole private nonché i docenti, gli assistenti, gli educatori e i sorveglianti occupati in istituti. Per questi gruppi l’equazione «il tempo di formazione è tempo di lavoro» viene meno. Il rimborso delle spese secondo l’art. 327a CO invece resta: sta nel Codice delle obbligazioni e vale per ogni contratto di lavoro di diritto privato, che la legge sul lavoro si applichi o meno all’azienda.

Un andamento osservato nella nostra base va nella stessa direzione senza dimostrarlo. Fra gli annunci in lingua tedesca, sanità e cure presentano la formazione come una prestazione del datore di lavoro più spesso di ogni altro gruppo, il 38,2 per cento — proprio là dove due leggi federali esigono un aggiornamento permanente. Ma vendita e ristorazione seguono subito dopo con il 37,4 per cento, e lì un obbligo del genere non esiste. L’obbligo legale spiega quindi al massimo metà del quadro; carenza di personale e consuetudine di settore spiegano il resto.

Cosa prevedono davvero i contratti collettivi di obbligatorietà generale

Dove la legge tace, può parlare un contratto collettivo — e poiché un CCL dichiarato di obbligatorietà generale si applica a tutte le aziende del settore indipendentemente dall’affiliazione, è la fonte più realistica di un diritto vero. Abbiamo esaminato il testo integrale dei decreti del Consiglio federale che la SECO elenca per i CCL dichiarati di obbligatorietà generale a livello federale, stato al 31 agosto 2026. Quarantasei erano in vigore; otto di essi disciplinano soltanto il pensionamento anticipato o la formazione stessa, e 38 fissano salari e condizioni di lavoro.

Di questi 38, trentasei menzionano la formazione continua. Ventitré prevedono un contributo o un fondo di formazione professionale — denaro che passa dai contributi alle spese d’esecuzione del settore, non dal vostro conteggio salariale. Sei disciplinano il mantenimento del salario durante la formazione. E giorni di formazione retribuiti in senso stretto, cioè un diritto a giornate lavorative libere e pagate, ne concedono esattamente tre.

Il più generoso è il CCL dei negozi delle stazioni di servizio. L’art. 37.1, nella versione estesa dal decreto del Consiglio federale del 4 novembre 2025: «I dipendenti con un rapporto di lavoro non revocato hanno diritto a 3 giorni di lavoro retribuiti all’anno per la formazione continua professionale e relativa alla carriera», ai quali si aggiungono due giorni retribuiti all’anno per i corsi della commissione paritetica. Il CCL dei laboratori di protesi dentaria intitola il suo art. 6.6 «Congedi formativi» e accorda almeno tre giorni di lavoro rimunerati all’anno, più tre giorni supplementari per preparare e sostenere un esame federale. Nel settore dei parrucchieri, tre giorni di formazione retribuiti sono la contropartita di un salario iniziale ridotto nei primi due anni dopo il tirocinio.

Due dei 46 contratti hanno la formazione come unico oggetto: quello sulla formazione professionale nel settore pittori e gessatori e quello su formazione continua e protezione della salute nella falegnameria. Entrambi sono dichiarati di obbligatorietà generale dal Consiglio federale. In quei mestieri la formazione non si negozia: è diritto di settore.

Clausole di rimborso, lette in un testo ufficiale

La domanda successiva è sempre la stessa: devo restituire il denaro se mi licenzio? Il CO non ha una disposizione al riguardo. Pone solo un limite esterno: ciò che è spesa necessaria ai sensi dell’art. 327a cpv. 1 non può essere addossato retroattivamente al lavoratore, perché il cpv. 3 dichiara nulli simili accordi. Per la formazione davvero volontaria non esiste alcuna regola di legge, e vale quanto scritto nella convenzione di formazione.

Che aspetto abbia una clausola simile lo si può eccezionalmente leggere in un testo ufficiale. Il CCL dei laboratori di protesi dentaria svizzeri, dichiarato di obbligatorietà generale e pubblicato nel Foglio federale, all’art. 6.6 cpv. 1 dispone: «Se la lavoratrice / il lavoratore scioglie il rapporto d’impiego, il datore di lavoro può dedurle/gli dal salario i giorni di lavoro concessi per i corsi nei sei mesi precedenti la disdetta ed esigere il rimborso delle eventuali spese di corso sostenute.»

Due caratteristiche si riconoscono, e ritornano regolarmente nelle convenzioni aziendali: un periodo di retroattività limitato invece di un vincolo aperto, e un’attivazione solo quando è il lavoratore a disdire. Se una clausola concreta del vostro contratto sia ammissibile dipende da come è redatta ed è una questione di caso singolo: la valutazione spetta a una consulenza legale, non a una pagina di sintesi.

Lavoro interinale: paga il fondo, non l’azienda

Chi lavora a prestito raramente ha un’azienda che investe nella sua formazione: l’impiego è troppo breve. La legge ha previsto una costruzione apposita. Art. 20 cpv. 1 della legge sul collocamento: «Se un contratto di lavoro di obbligatorietà generale prevede un contributo obbligatorio a spese di formazione continua e d’esecuzione, le pertinenti disposizioni si applicano anche al prestatore, nel qual caso i contributi devono essere versati in funzione della durata dell’impiego.»

Il CCL per il prestito di personale lo attua tramite il fondo temptraining, che pubblica importi precisi. Ottantotto ore di lavoro interinale negli ultimi dodici mesi danno diritto a un credito di formazione di CHF 440; ogni ora ulteriore aggiunge CHF 5 al conto, a questa aliquota maggiorata dal 1° luglio 2026. Nell’arco di dodici mesi il conto può arrivare a CHF 5000 per la formazione, ai quali si aggiungono fino a CHF 2250 di indennità per perdita di guadagno — CHF 250 al giorno, CHF 125 la mezza giornata — e fino a CHF 300 per vitto, viaggio e alloggio.

Per un’intera categoria di lavoratori questo trasforma un no in un sì che arriva da un’altra parte: non paga l’azienda utilizzatrice, paga un fondo di settore che il prestatore deve alimentare.

Nel settore pubblico la risposta è scritta — termini di rimborso compresi

Chi lavora per la Confederazione dispone della risposta scritta più chiara di tutto il diritto svizzero su questa domanda, e non coincide con quella del contratto privato. La legge sul personale federale obbliga i datori di lavoro della Confederazione, all’art. 4 cpv. 2 lett. b, a prendere misure adeguate per garantire «lo sviluppo personale e professionale, la formazione e la formazione continua, la motivazione e la polivalenza del personale».

L’art. 4 dell’ordinanza sul personale federale lo esplicita, e il cpv. 4 opera esattamente la distinzione che nel diritto privato nasce solo dall’incontro di due atti normativi: «Il datore di lavoro assume i costi per la formazione e per la formazione continua seguite dagli impiegati per rispondere ai bisogni del servizio e mette loro a disposizione il tempo necessario. Esso può assumere del tutto o in parte i costi per la formazione e per la formazione continua seguite dagli impiegati per rispondere ai loro bisogni.» Per i bisogni del servizio significa: necessaria al posto di lavoro — allora la Confederazione assume costi e tempo. Per i propri bisogni significa: per interesse personale — allora può, ma non deve.

Il cpv. 4bis consente perfino di assumere i costi di una formazione richiesta dal servizio iniziata o svolta prima dell’inizio del rapporto di lavoro, purché il periodo di prova sia stato superato. E il cpv. 5 mette nero su bianco ciò che gli accordi di formazione privati di regola negoziano senza mai pubblicarlo: la Confederazione può chiedere il rimborso se la persona interrompe la formazione o scioglie il rapporto di lavoro — entro due anni dalla conclusione se la quota dei costi è inferiore a CHF 50'000, entro quattro anni se raggiunge CHF 50'000, e non se subentra senza interruzione un nuovo rapporto presso un’altra unità amministrativa della Confederazione.

Queste cifre vincolano la Confederazione e nessun altro. Ogni Cantone e ogni Comune ha un proprio diritto del personale, con termini e terminologia propri, e poiché la legge sul lavoro a quelle amministrazioni non si applica comunque, nel settore pubblico la prima fonte da leggere è il regolamento del personale e non il Codice delle obbligazioni. Chi è impiegato da un Comune, da un Cantone, da un ospedale o da una scuola parte da lì — la norma federale mostra soltanto con quanta precisione una regola del genere possa essere formulata.

Ticino: l’aiuto cantonale al perfezionamento professionale

Sopra il livello federale c’è quello cantonale, e il Ticino ha uno strumento proprio che vale la pena conoscere prima di iscriversi a un corso. L’aiuto al perfezionamento professionale è il contributo che può essere concesso, di regola, per la frequenza di un corso di perfezionamento previsto dalla legge cantonale sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua.

Due condizioni lo definiscono. La prima è che chi lo chiede possieda già una prima qualifica professionale: il perfezionamento è considerato una qualifica supplementare, volta a rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche già possedute, e di regola si conclude con l’ottenimento di un certificato d’esame. La seconda è il tetto: il massimo sussidiabile corrisponde alla sola tassa del corso e in ogni caso non supera CHF 16’000.

Vale la pena leggere questa cifra accanto a quella federale. I contributi della Confederazione coprono metà dei costi computabili di un corso di preparazione a un esame federale; l’aiuto cantonale ticinese si riferisce alla sola tassa del corso e a una platea diversa. Sono strumenti distinti, con basi legali distinte, e la variazione cantonale è qui la regola: chi vive in un altro Cantone deve verificare le proprie condizioni, che non coincidono.

La regola fiscale che avvantaggia discretamente il datore di lavoro

Chi paga la fattura cambia anche la fattura fiscale, e il cambiamento va nella direzione del datore di lavoro pagante. Art. 17 cpv. 1bis LIFD, in vigore dal 1° gennaio 2016: «Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.» Quale che sia il loro ammontare: non esiste una soglia oltre la quale una formazione pagata dall’azienda diventi salario imponibile.

Se pagate voi, compare un tetto. L’art. 33 cpv. 1 lett. j LIFD ammette in deduzione le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese quelle di riqualificazione, «fino a concorrenza di una somma globale di CHF 13’000», nella versione in vigore dal 1° gennaio 2025, a condizione di aver conseguito un titolo del livello secondario II o di aver compiuto i vent’anni. È la cifra dell’imposta federale diretta. I Cantoni fissano deduzioni massime proprie e divergono — consultate la legge tributaria cantonale o le istruzioni allegate alla dichiarazione.

È un argomento utilizzabile in un colloquio con il superiore proprio perché è aritmetico e non morale: lo stesso corso costa complessivamente meno se l’azienda paga direttamente l’ente formatore anziché versarvi l’equivalente come salario.

Cosa dicono gli annunci di lavoro, e cosa tacciono

Prima di candidarsi, l’annuncio risponde solo in parte, e la nostra base mostra esattamente dove si ferma. Fra gli annunci attivi in lingua italiana per i quali disponiamo di un riassunto, il 7,2 per cento presenta la formazione come qualcosa che l’azienda offre, sostiene o finanzia. Va detto subito che la base italofona conta poche centinaia di annunci: è un’indicazione, non una misura, ed è la ragione per cui questa pagina non pubblica una quota ticinese.

Il confronto fra lingue regge meglio. Negli annunci in tedesco la quota è del 23,1 per cento, in francese del 15,3, in inglese del 3,8. La differenza è in parte linguistica: il tedesco ha un’unica parola, «Weiterbildung», che funziona da etichetta di prestazione aziendale, mentre l’italiano e il francese ricorrono più spesso a formule generiche come «opportunità di crescita». Negli annunci in italiano il 20,1 per cento promette crescita o sviluppo in termini vaghi, quasi tre volte più spesso di quanto nomini una formazione che il datore di lavoro mette a disposizione.

Una cifra non la scrive quasi nessuno. Abbiamo cercato, in tutti gli annunci in tedesco che menzionano la formazione continua, un importo, una percentuale o un numero di giorni entro 45 caratteri dalla parola chiave. L’elenco dei risultati era abbastanza corto da essere riletto a mano, e nessuno era un budget di formazione: erano gradi di occupazione, giorni di vacanza vicini alla parola, uno sconto per il personale e titoli di impieghi di persone che sono esse stesse in formazione. Che non sia un effetto del riassunto è verificabile: fra gli annunci in tedesco che menzionano le vacanze, il 54,9 per cento indica un numero di giorni o di settimane. Le cifre concrete sopravvivono al riassunto — per la formazione i datori di lavoro semplicemente non le pubblicano.

Una parola sulla comparabilità, perché questa pagina porta ora due percentuali sulla formazione negli annunci. La nostra distingue le lingue dell’annuncio e misura la presentazione della formazione come prestazione aziendale; quella della domanda vicina è calcolata su tutte le lingue insieme e conta ogni menzione. Basi diverse, conteggi diversi: entrambe sono corrette e non si contraddicono.

Prima di chiedere

La preparazione più utile non è la formulazione della richiesta, ma la classificazione della formazione: ordinata, imposta dalla legge o scelta. È questo a stabilire se state parlando di un diritto o se state negoziando una convenzione.

Poi l’ordine delle fonti: contratto di lavoro e regolamento del personale, quindi il CCL applicabile alla vostra azienda con il suo fondo di formazione, quindi — per un corso di preparazione a un esame federale — il contributo federale, che corre indipendentemente da qualsiasi datore di lavoro e che l’altra domanda di questa pagina illustra per esteso. Senza lavoro non decide l’azienda ma il servizio cantonale in merito a un provvedimento di formazione; anche questo è spiegato lì. In Ticino si aggiunge il livello cantonale con le sue condizioni. Nel lavoro interinale il fondo di settore viene prima di tutto il resto.

Per una valutazione della vostra situazione, gli indirizzi giusti sono il sindacato competente, la commissione paritetica del settore, un servizio di consulenza giuridica o l’ispettorato cantonale del lavoro. Questa pagina spiega le regole; non vi dice cosa fare.

I testi legali provengono dalle versioni consolidate pubblicate su Fedlex, consultate una per una il 31 agosto 2026 nella versione allora in vigore: CO del 1° gennaio 2026, legge sul lavoro del 1° settembre 2023, OLL 1 del 1° settembre 2024, LFCo del 1° gennaio 2017, OAut del 1° luglio 2022, LPMed e LPSan del 1° luglio 2025, LLCA del 1° luglio 2025, LPers del 1° gennaio 2024, OPers del 1° luglio 2026, LIFD del 1° gennaio 2026, legge sul collocamento del 1° gennaio 2026. Le citazioni sono riprese alla lettera dalla versione italiana ufficiale. L’analisi dei contratti collettivi si basa sul testo integrale di tutti i decreti del Consiglio federale elencati dalla SECO per i CCL dichiarati di obbligatorietà generale a livello federale; è considerato «in vigore» un contratto la cui durata di validità indicata era ancora in corso il 31 agosto 2026. I dati sul lavoro interinale provengono da temptraining, il fondo di formazione del CCL per il prestito di personale, consultato il 31 agosto 2026. Le condizioni dell’aiuto al perfezionamento professionale provengono dalle pagine ufficiali del Cantone Ticino, consultate il 31 agosto 2026. Le cifre sugli annunci riguardano gli annunci attivi della nostra raccolta al 30 agosto 2026; sono stati analizzati solo gli annunci per i quali disponiamo di un riassunto, il 78,7 per cento della raccolta, e una lingua dell’annuncio è registrata per il 90,1 per cento di essi. Tutte le percentuali si riferiscono a questo insieme. Una menzione conta come «prestazione aziendale» quando accanto alla parola chiave compare un verbo di offerta, sostegno o finanziamento: è una misura del testo, non un impegno. I riassunti comprimono l’annuncio, perciò tutte le quote sono valori minimi — il controllo sulle ferie verifica proprio questo. La quota italiana poggia su poche centinaia di annunci e va letta come indicazione, non come misurazione.

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Calcolato in tempo reale sul nostro indice, non ripreso da uno studio. Solo quote, dato di oggi.

Lingua in cui è scritto l’annuncio

Deutsch
60%
English
23%
Français
13%
Italiano
3%

Tra gli annunci che indicano una lingua, la quota che chiede

Deutsch
70%
English
43%
Français
21%
Italiano
3%

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