Quanto si riceve di indennità di disoccupazione?
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In breve
L’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. Scende al 70 per cento per chi non ha obblighi di mantenimento verso figli minori di 25 anni, avrebbe un’indennità giornaliera intera superiore a CHF 140 e non percepisce una rendita d’invalidità di almeno il 40 per cento (art. 22 LADI). Il guadagno assicurato è limitato a CHF 148’200 all’anno, cioè CHF 12’350 al mese: nella fascia al 70 per cento si arriva al massimo a circa CHF 8’645 lordi per un mese medio.
Fanno fede unicamente la decisione della tua cassa di disoccupazione e le indicazioni del tuo URC. Ogni valutazione avviene caso per caso. Questo testo è redazionale e non costituisce consulenza giuridica.
Il guadagno assicurato non è l’ultimo stipendio. È la media degli ultimi sei mesi di contribuzione prima del termine quadro per la riscossione della prestazione, oppure degli ultimi dodici se questa media è più alta (art. 37 OADI). Vi rientrano le indennità regolari pattuite contrattualmente, se soggette all’AVS e se non compensano inconvenienti legati al lavoro; un guadagno accessorio, realizzato fuori dall’orario normale, non è assicurato (art. 23 LADI).
Fra quella cifra e il denaro che arriva sul conto ci sono tre cose: i giorni di attesa iniziali, il numero di giorni lavorativi del mese in questione e i contributi sociali. Per questo il primo conteggio è quasi sempre più magro di quanto lasci pensare il semplice calcolo percentuale.
Calcolo per una persona senza obblighi di mantenimento verso figli minori di 25 anni. Guadagno assicurato limitato a CHF 148’200 all’anno, ossia CHF 12’350 al mese (art. 23 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1 OAINF), indennità giornaliera pari al 70 per cento di tale importo (art. 22 cpv. 2 LADI). Valori lordi, prima di giorni di attesa, contributi e imposte. Stato dei testi: 1° gennaio 2026.
- 80 per cento: con obblighi di mantenimento verso figli minori di 25 anni, con un guadagno assicurato fino a CHF 3’797 al mese oppure con una rendita d’invalidità di almeno il 40 per cento (art. 22 cpv. 2 LADI).
- Tetto: guadagno assicurato di al massimo CHF 148’200 all’anno, cioè CHF 12’350 al mese (art. 23 cpv. 1 LADI, art. 22 cpv. 1 OAINF).
- Soglia minima: un guadagno che nel periodo di calcolo non raggiunge mensilmente CHF 500 non è assicurato affatto (art. 40 OADI).
- Il guadagno giornaliero si ottiene dividendo il guadagno mensile per 21.7 (art. 40a OADI); per una settimana sono pagate cinque indennità giornaliere (art. 21 LADI).
- Giorni di attesa: da zero a 20, scaglionati secondo il guadagno assicurato e gli obblighi di mantenimento (art. 18 cpv. 1 LADI, art. 6a OADI).
- Deduzioni sull’indennità: AVS/AI/IPG, contributo alla previdenza professionale per i rischi morte e invalidità e al massimo due terzi del premio per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali (art. 22a LADI).
L'importo dell'indennità: 70 % o 80 %
| Situazione | Quota del guadagno assicurato | Base legale |
|---|---|---|
| Con obbligo di mantenimento verso figli | 80 % | LADI art. 22 cpv. 1 |
| Guadagno assicurato fino a CHF 3’797/mese | 80 % | LADI art. 22 cpv. 1 |
| Rendita d'invalidità da un certo grado | 80 % | LADI art. 22 cpv. 1 |
| Tutti gli altri casi | 70 % | LADI art. 22 cpv. 2 |
| Supplemento per figli | oltre all'assegno familiare | LADI art. 22 cpv. 1 |
| Deduzioni dall'indennità | AVS/AI/IPG, AD, LPP, AINP come sul salario | LADI art. 22a |
Secondo l'art. 22 LADI. Il guadagno assicurato è il salario medio degli ultimi sei (o dodici) mesi, con il tetto massimo LADI. La cassa calcola il singolo caso — questa tabella dice quale riga ti riguarda. Dati al 7 settembre 2026.
Il mese di 21.7 giorni, spiegato
L’indennità di disoccupazione è pagata come indennità giornaliera e per una settimana sono pagate cinque indennità giornaliere, dal lunedì al venerdì (art. 21 LADI). Il guadagno giornaliero è determinato dividendo il guadagno mensile per 21.7 (art. 40a OADI): quel 21.7 è la media annua dei giorni lavorativi di un mese, non un arrotondamento di comodo.
La conseguenza pratica è che un mese reale ha fra 20 e 23 giorni lavorativi a seconda del calendario. L’importo versato oscilla quindi da un mese all’altro mentre il diritto non è cambiato di un franco. Un mese con 20 giorni lavorativi rende circa l’otto per cento in meno della media di 21.7 giorni, uno con 23 circa il sei per cento in più, a parità di guadagno assicurato e di aliquota.
Prima di concludere che l’indennità è stata ridotta conviene dunque confrontare il numero di indennità giornaliere conteggiate e solo dopo l’aliquota applicata. La maggior parte dei cali apparenti è calendario, non decisione.
Dove si trova davvero il confine fra 70 e 80 per cento
La legge non formula il passaggio fra le due aliquote come uno stipendio, ma come un’indennità. L’art. 22 cpv. 2 lett. b LADI riguarda gli assicurati che beneficiano di un’indennità giornaliera intera il cui importo supera i CHF 140. Riportato al mese con il divisore legale, quell’importo giornaliero corrisponde a un guadagno assicurato di CHF 3’797 — la cifra che la SECO pubblica nelle sue FAQ sull’indennità di disoccupazione e nella guida per gli assicurati.
Le altre due vie d’accesso alla fascia dell’80 per cento non dipendono dall’importo. Gli obblighi di mantenimento verso figli minori di 25 anni vi danno diritto a prescindere dal guadagno, così come una rendita d’invalidità corrispondente a un grado d’invalidità di almeno il 40 per cento. Perché scatti l’aliquota inferiore devono venir meno tutte e tre le condizioni dell’art. 22 cpv. 2 LADI contemporaneamente.
C’è poi un supplemento che sfugge a molti: oltre all’indennità, l’assicurato riceve l’importo giornaliero degli assegni familiari cui avrebbe diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro, ma soltanto se durante la disoccupazione quegli assegni non gli vengono versati e se per lo stesso figlio non sussiste il diritto di una persona che esercita un’attività lucrativa (art. 22 cpv. 1 LADI).
Il tetto, ossia quando la percentuale smette di essere vera
Finché lo stipendio precedente resta sotto il tetto il calcolo è lineare: il 70 o l’80 per cento della media, e basta. Sopra il tetto la percentuale diventa fuorviante. L’art. 23 cpv. 1 LADI dichiara l’importo massimo del guadagno assicurato identico a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, e l’art. 22 cpv. 1 OAINF lo fissa a CHF 148’200 all’anno. Diviso per dodici fa CHF 12’350 al mese; tutto ciò che eccede semplicemente non è assicurato.
Nella fascia al 70 per cento l’indennità si ferma quindi attorno a CHF 8’645 lordi per un mese medio, per quanto alto fosse lo stipendio precedente. Chi guadagnava CHF 15’000 si vede sostituire circa il 57.6 per cento della retribuzione; a CHF 18’000 circa il 48 per cento; a CHF 25’000 appena il 34.6 per cento. Verso l’alto l’assicurazione non è proporzionale, e lo è per scelta del legislatore.
In valori giornalieri: CHF 12’350 divisi per 21.7 danno un guadagno giornaliero assicurato di circa CHF 569. Ne derivano circa CHF 455 al giorno nella fascia all’80 per cento e circa CHF 398 in quella al 70 per cento. Sono, in pratica, i due massimali dell’intero sistema.
I giorni di attesa sono una franchigia
Il diritto all’indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata. Per le persone senza obblighi di mantenimento verso figli minori di 25 anni il periodo si allunga con il reddito: dieci giorni per un guadagno assicurato compreso fra CHF 60’001 e CHF 90’000, quindici giorni fra CHF 90’001 e CHF 125’000, venti giorni oltre tale soglia (art. 18 cpv. 1 LADI).
Verso il basso, invece, scompare. Il periodo di attesa generale non si applica agli assicurati il cui guadagno assicurato non supera CHF 36’000 all’anno, né a quelli con un guadagno fra CHF 36’001 e CHF 60’000 che hanno obblighi di mantenimento verso figli minori di 25 anni (art. 6a cpv. 2 e 3 OADI). Il periodo generale va compiuto una sola volta all’interno del termine quadro.
Il costo si può quantificare. Con un guadagno assicurato di CHF 100’000 all’anno e senza obblighi di mantenimento sono dovuti quindici giorni di attesa; nella fascia al 70 per cento l’indennità giornaliera si aggira sui CHF 269, quindi l’attesa vale circa CHF 4’030 che non verranno mai versati. Possono aggiungersi periodi speciali: un giorno dopo un’attività stagionale, cinque giorni per la maggior parte delle persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione e 120 giorni quando l’esonero è dovuto a formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento (art. 6 OADI).
Dal lordo al conto corrente
L’indennità di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi della LAVS. La cassa deduce quindi la quota del lavoratore ai contributi AVS, AI e IPG e la versa alla cassa di compensazione insieme alla quota del datore di lavoro, che assume essa stessa (art. 22a cpv. 1 e 2 LADI).
Seguono altre due trattenute. Per garantire la protezione previdenziale in caso di morte e invalidità la cassa preleva un contributo alla previdenza professionale (art. 22a cpv. 3 LADI): il testo copre esplicitamente i rischi morte e invalidità, non la vecchiaia, sicché durante la disoccupazione non si accumula alcun avere di vecchiaia. Trattiene inoltre al massimo due terzi del premio dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali (art. 22a cpv. 4 LADI). Per i giorni di sospensione e di attesa non sono riscossi premi.
Ciò che non viene prelevato è un nuovo contributo all’assicurazione contro la disoccupazione: l’indennità non assicura se stessa. La cassa deduce invece l’imposta alla fonte per i cittadini stranieri che vi sono assoggettati, e per tutti gli altri l’indennità è reddito imponibile, perché l’art. 23 lett. a LIFD comprende ogni provento che sostituisce il reddito da attività lucrativa.
Un ultimo elemento, spesso scoperto tardi: le prestazioni di vecchiaia dell’AVS e della previdenza professionale sono dedotte dall’indennità di disoccupazione (art. 18c LADI), comprese le rendite di vecchiaia di un’assicurazione estera, obbligatoria o facoltativa.
Per quanto tempo, non solo quanto
L’aliquota dice poco finché la durata resta aperta. L’art. 27 LADI scagliona il numero massimo di indennità giornaliere secondo il periodo di contribuzione e l’età: al massimo 200 fino ai 25 anni compiuti senza obblighi di mantenimento verso figli, al massimo 260 con dodici mesi di contribuzione, al massimo 400 con diciotto e al massimo 520 con almeno 22 mesi uniti ai 55 anni compiuti oppure a una rendita d’invalidità di almeno il 40 per cento.
Chi diventa disoccupato nei quattro anni che precedono l’età di riferimento può ottenere fino a 120 indennità giornaliere supplementari (art. 27 cpv. 3 LADI). Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto al massimo a 90 indennità.
Proprio per queste persone, e per chi percepisce l’indennità subito dopo una formazione professionale di base, la cassa non parte da uno stipendio precedente ma da importi forfettari: CHF 153 al giorno con un titolo di livello terziario, CHF 127 con un titolo del livello secondario II, CHF 102 per le altre persone dai 20 anni in su e CHF 40 per chi ha meno di 20 anni (art. 41 cpv. 1 OADI). Gli importi sono ridotti della metà quando l’esonero dipende da formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, la persona ha meno di 25 anni e non ha obblighi di mantenimento verso figli.
Chi si avvicina alla soglia di bascula: che cosa dicono i nostri annunci
Per un assicurato senza figli la fascia applicabile dipende soltanto dal livello del guadagno assicurato, e quel livello segue il grado di occupazione degli ultimi sei o dodici mesi. Un posto al 60 per cento produce uno stipendio medio al 60 per cento e quindi un guadagno assicurato ridotto nella stessa misura.
Il nostro archivio di annunci svizzeri mostra quanto disugualmente sia distribuita questa esposizione. Nell’istruzione il 34.9 per cento degli annunci offre meno di un tempo pieno; nelle cure il 19.7 per cento; nella vendita il 12.3 per cento; nelle funzioni commerciali e nelle risorse umane il 10.3 per cento ciascuna. All’estremo opposto: edilizia allo 0.5 per cento, informatica all’1.8 per cento, professioni ingegneristiche al 2.0 per cento e logistica al 2.5 per cento.
Il divario è quindi di circa settanta volte. Chi proviene da un settore in cui il tempo parziale è la norma ha una probabilità nettamente maggiore di entrare in disoccupazione con un guadagno assicurato sotto la soglia di bascula: con l’aliquota superiore dell’80 per cento, ma su una base più piccola. Chi proviene dall’edilizia o dall’informatica quella soglia non la incontra quasi mai, e incontra molto più spesso il tetto.
I due effetti insieme spiegano perché due persone con la stessa percentuale sulla decisione ricevono importi del tutto diversi, e perché la domanda resta senza risposta finché non si conosce il proprio guadagno assicurato. La cifra vincolante figura sulla decisione della tua cassa di disoccupazione; l’URC, da parte sua, non la calcola.
Riferimenti normativi tratti dalla LADI (RS 837.0) e dall’OADI (RS 837.02) nel testo in vigore dal 1° gennaio 2026, tetto secondo l’art. 22 cpv. 1 OAINF; gli importi in franchi riportati nel testo sono calcolati da tali disposizioni e arrotondati al franco. Le quote di tempo parziale provengono dal nostro archivio di annunci svizzeri, stato agosto 2026.
Fonti
Domande correlate
Che cosa dice il nostro indice sul mercato svizzero
Calcolato in tempo reale sul nostro indice, non ripreso da uno studio. Solo quote, dato di oggi.
Lingua in cui è scritto l’annuncio
- Deutsch
- 60%
- English
- 23%
- Français
- 13%
- Italiano
- 3%
Tra gli annunci che indicano una lingua, la quota che chiede
- Deutsch
- 70%
- English
- 43%
- Français
- 21%
- Italiano
- 3%
19% pubblicati negli ultimi 7 giorni · Mercati principali: Zürich 18% · Bern 10% · Genève 5% · Basel 5%