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Candidatura & CV

Devo indicare le referenze nel CV svizzero?

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In breve

No. Nessuna norma svizzera prescrive che cosa debba contenere un CV. L'unico punto del diritto federale che nomina le referenze in questo contesto non si rivolge a voi ma al collocatore privato: secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sul collocamento, egli deve ottenere il vostro consenso per «chiedere pareri e referenze in merito alle persone in cerca d'impiego», e il capoverso 4 dello stesso articolo esige che tale consenso sia dato per scritto e possa essere revocato in qualsiasi momento.

Questa risposta illustra la situazione giuridica e non sostituisce una consulenza legale. Le disposizioni citate sul collocamento riguardano i collocatori privati, la fornitura di personale a prestito e il servizio pubblico di collocamento, non ogni candidatura diretta. Per i rapporti di lavoro di diritto pubblico prevale il diritto del personale della Confederazione, del Cantone o del Comune, che varia da Cantone a Cantone. Chi ha bisogno di una valutazione del proprio caso la richieda a un consultorio giuridico, a un sindacato o all'orientamento professionale cantonale.

La domanda è quindi costruita al contrario. La riga nel CV non è un atto giuridico: non presta alcun consenso e la sua assenza non ne nega alcuno. Scrivere tre nomi con i numeri di telefono non autorizza la telefonata; ometterli non la impedisce. Ciò su cui il diritto lavora è una dichiarazione che viene da voi — per scritto quando c'è di mezzo un collocatore, ottenuta in anticipo quando è il datore di lavoro a rivolgersi direttamente al vostro ex datore.

Chi arriva dall'Italia porta con sé un'abitudine che qui pesa diversamente. In Italia le referenze sono una prassi reale in diversi settori, e spesso sono l'unica prova disponibile. In Svizzera quel lavoro lo fa un documento scritto: il certificato di lavoro, che l'ex datore redige e firma e che viaggia dentro il dossier. È questa la ragione per cui la convenzione svizzera colloca le persone da contattare dopo il colloquio e non dentro il file.

Annunci svizzeri aperti in lingua italiana la cui destinazione di candidatura è usata anche da altri inserzionisti — in per cento
Annunci svizzeri aperti in lingua italiana la cui destinazione di candidatura è usata anche da altri inserzionisti — in per centoTutti gli annunci in italiano83.8%Senza il maggior inserzionista italofono74%
  • Non c'è alcun obbligo. Nessuna legge e nessuna ordinanza svizzera prescrive il contenuto di un CV. Omettere la riga delle referenze non viola nulla; scriverla non adempie nulla.
  • L'unica disposizione federale che nomina le referenze vincola il collocatore, non voi. L'articolo 19 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sul collocamento subordina la richiesta di pareri e referenze al vostro consenso.
  • Quel consenso ha una forma. Secondo il capoverso 4 deve essere dato per scritto, può essere revocato in qualsiasi momento, e dell'esistenza di questo diritto l'agenzia deve informarvi senza che lo chiediate.
  • La lettera c dello stesso capoverso riguarda la trasmissione oltre le frontiere del Paese: per un frontaliere, o per un dossier trattato fuori dalla Svizzera, è il caso ordinario e non l'eccezione.
  • La fornitura di personale a prestito ricade sotto l'articolo 47, e la sua legge è più severa: l'articolo 18 capoverso 3 esige il consenso espresso del lavoratore per ogni elaborazione o trasmissione che vada oltre quanto la missione richiede.
  • Nessuno di questi obblighi è dovuto alla persona che indicate. Tutti proteggono chi cerca lavoro. La persona di riferimento non compare in questo impianto, mentre il suo numero sta nel file.
  • Fra gli annunci in lingua italiana l'83,8 per cento porta a una destinazione condivisa, ma la cifra va letta con la sua riserva: gli annunci in italiano sono l'1,7 per cento della base e un solo inserzionista pesa il 45,0 per cento del gruppo condiviso; senza di lui la quota è del 74,0 per cento.

Le referenze in un CV svizzero

PuntoConvenzionePerché
Obbligo di indicare referenzenonessuna regola, pura convenzione
«Referenze su richiesta»da togliereletto come frase vuota o evasione
Due o tre persone con la funzioneusuale se ne indichinome, ruolo, legame, contatto
Avvisarle primaindispensabileuna referenza sorpresa danneggia più del nulla
Il tuo superiore attualesolo a disdetta dataaltrimenti «previo accordo»
Allegare i certificati di lavorosì, è lo standard svizzerosostituisce in gran parte la lista

In Svizzera il certificato di lavoro svolge in gran parte il ruolo che altrove hanno le referenze. «Referenze su richiesta» è una formula anglosassone e qui suona evasiva.

La disposizione che nomina le referenze, e i due testi che le stanno dietro

Chi cerca una base legale per la riga «referenze» nel CV non la trova, perché non esiste. Il CV non è un documento a contenuto prescritto: nessuna norma impone una rubrica, nessuna ne vieta una, nessuna collega una conseguenza a un'omissione.

Un solo testo federale nomina le referenze, ed è un'ordinanza. L'articolo 19 dell'ordinanza sul collocamento si intitola «Protezione dei dati» e pone il principio: il collocatore è generalmente autorizzato a elaborare i dati relativi alle persone in cerca d'impiego e ai posti vacanti solo con il consenso degli interessati. Il capoverso 1 elenca poi tre casi in cui deve «segnatamente» averlo ottenuto: trasmettere i dati ad altre succursali o a partner commerciali giuridicamente indipendenti; chiedere pareri e referenze in merito alle persone in cerca d'impiego; trasmettere i dati oltre le frontiere del Paese.

Dietro l'ordinanza sta l'articolo 7 capoverso 3 della legge sul collocamento, che enuncia la regola in una frase: il collocatore può trattare i dati di chi cerca impiego solo per quanto e finché il collocamento lo richiede, ed «è tenuto a mantenerli segreti».

L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza cita proprio questi due testi, accanto al Codice delle obbligazioni, come basi legali del trattamento dei dati nella procedura di selezione. La risposta al «devo» è tutta qui: l'obbligo grava su chi vuole raccogliere le informazioni, non su chi si candida.

Per scritto, e revocabile in qualsiasi momento

Il capoverso 4 dello stesso articolo è la parte che quasi nessuna guida cita, ed è in pratica la più utile: «Gli interessati devono dare il loro consenso per scritto e possono revocarlo in qualsiasi momento. La persona interessata deve essere informata di questo diritto.»

Tre conseguenze valgono non appena entra in gioco un collocatore privato. Il consenso ha una forma: un assenso a voce durante il colloquio non basta all'ordinanza. Non è definitivo: la revoca non richiede né motivo né termine. E dell'esistenza di questo diritto l'agenzia deve informarvi di propria iniziativa, non solo se lo chiedete.

Quando vi candidate direttamente presso un'azienda, senza intermediari, quel requisito di forma non si applica. L'Incaricato formula allora il principio in modo più generale: se vuole raccogliere informazioni presso terzi — ad esempio presso il datore di lavoro attuale o precedente — il potenziale datore di lavoro deve ottenere il previo consenso del candidato. La differenza fra le due vie non riguarda quindi il se, ma la forma, e quindi la dimostrabilità.

«Referenze» in Italia e in Svizzera non sono la stessa cosa

In italiano la parola copre due oggetti diversi, e la confusione ha conseguenze pratiche. La referenza come persona da contattare è quella di cui parla l'ordinanza. Il certificato di lavoro è un documento: lo scrive il datore di lavoro precedente, lo firma, e sta nel dossier fin dall'invio.

Nel dossier svizzero è il documento a essere la regola: si allega senza che nessuno lo chieda. La persona è l'eccezione, e si nomina su richiesta. Chi arriva con l'abitudine italiana di far pesare le referenze personali rischia due errori simmetrici: mettere numeri di telefono in un file che poi circola, oppure presentarsi al colloquio senza avere pronto ciò che lì viene effettivamente chiesto.

Per chi lavora come frontaliere c'è un dettaglio in più, ed è la lettera c dello stesso capoverso 1: il collocatore deve avere il consenso anche per trasmettere i dati oltre le frontiere del Paese. Un dossier trattato fuori dalla Svizzera porta con sé tutto ciò che contiene, compreso il numero di una persona che non ha firmato nulla.

Che cosa il collocatore può fare senza chiedervelo

Una risposta onesta cita anche l'altro versante della regola. Il capoverso 2 elenca tre trasmissioni che non richiedono consenso: a impiegati della propria succursale; a un cliente per concludere un contratto; e a una più vasta cerchia di potenziali clienti, purché i dati non permettano di identificare la persona in cerca d'impiego o il datore di lavoro.

Per la questione delle referenze è quest'ultima condizione a contare. Il vostro dossier può circolare dentro l'agenzia e può andare al cliente con cui la cosa si concretizza. Ciò che non può fare è raggiungere una cerchia ampia restando identificabile — e il numero di telefono di un terzo è esattamente il tipo di dettaglio che mantiene un documento identificabile.

Il capoverso 3 fissa il limite nel tempo: una volta concluso il collocamento o revocato il mandato, il collocatore può elaborare i dati solo con un nuovo consenso dell'interessato, fatti salvi gli obblighi di conservazione derivanti da altre norme. L'autorizzazione si spegne con il mandato invece di sopravvivere in silenzio.

Fornitura di personale a prestito: stessa regola, legge più severa

Chi passa da un'agenzia interinale non ricade sotto l'articolo 19 ma sotto l'articolo 47 della stessa ordinanza, e il testo è identico a parte i nomi dei ruoli: il prestatore deve ottenere il consenso degli interessati per chiedere pareri e referenze in merito alle persone in cerca d'impiego e ai lavoratori.

La legge che sta dietro è formulata più stretta della sua corrispondente per il collocatore. L'articolo 18 capoverso 3 della legge sul collocamento consente al prestatore di elaborare i dati concernenti i lavoratori e di trasmetterli alle imprese acquisitrici soltanto nella misura in cui e fintanto che siano necessari; ogni ulteriore elaborazione o trasmissione necessita del consenso espresso del lavoratore.

La ragione è concreta. Nella fornitura di personale a prestito il vostro dossier è destinato a circolare verso più imprese acquisitrici e non verso un solo datore: il capoverso 2 dell'articolo 47 consente la trasmissione «a imprese acquisitrici interessate, purché possano far valere un interesse particolare». Un CV che porta tre numeri di telefono lì non viene inoltrato una volta, ma tante volte quante sono le missioni.

Il servizio pubblico di collocamento segue una regola propria

Per l'URC e le autorità cantonali non vale nessuna delle due disposizioni dell'ordinanza, ma l'articolo 34 della legge sul collocamento: le persone incaricate di svolgere, controllare o sorvegliare l'attività del servizio pubblico di collocamento devono mantenere il segreto nei confronti di terzi riguardo ai dati relativi alle persone in cerca di lavoro, ai datori di lavoro e ai posti vacanti.

È un obbligo di segreto e non un regime di consenso: la costruzione è diversa da quella che riguarda il collocatore privato. L'ordinanza la completa in un punto che conta per chi cerca lavoro. Secondo l'articolo 58, chi si annuncia viene informato sull'identità del responsabile del trattamento, sullo scopo del sistema d'informazione, sui dati trattati, sugli eventuali destinatari e sui propri diritti. E può esigere informazioni gratuite e per scritto, la rettifica di dati inesatti o incompleti e la distruzione dei dati non più necessari.

Chi si chiede dove i dati del proprio dossier finiscano per sparire trova qui la risposta più concreta che il diritto svizzero offra: presso l'autorità su richiesta, presso il collocatore privato all'estinzione del mandato, presso il datore diretto dopo il rifiuto.

In tutto questo nessuno protegge la persona che indicate

Leggete le disposizioni una di seguito all'altra e appare una lacuna che tocca il cuore della domanda. Ognuno di questi obblighi è dovuto alla persona in cerca d'impiego. Il collocatore ha bisogno del vostro consenso. Il prestatore ha bisogno del vostro consenso espresso. L'autorità vi deve informazione, rettifica e distruzione.

Sulla persona di cui avete scritto nome e numero nel vostro documento, nessuna di queste disposizioni dice una parola. Non ha conferito un mandato di collocamento, non ha un contratto con il prestatore, non è annunciata all'autorità cantonale. Compare nel vostro dossier senza essere conosciuta da nessuna delle norme che quel dossier proteggono.

Non ne discende un'istruzione, ma una descrizione. La formula «referenze su richiesta» sposta un'informazione da un documento che circola a una conversazione che avviene. Non cambia nulla dei vostri diritti. Cambia quanti posti detengono il numero di qualcun altro prima che quella persona sappia che potrebbe ricevere una telefonata.

Dove finisce davvero il vostro dossier — e perché qui la cifra ticinese va letta con cautela

Il numero di posti si misura. Per ogni annuncio aperto della nostra base abbiamo guardato l'indirizzo verso cui porta il pulsante di candidatura e contato quanti inserzionisti diversi usano la stessa destinazione. Stato al 31 agosto 2026.

Fra gli annunci scritti in italiano, l'83,8 per cento porta a un indirizzo usato da più di un inserzionista. È la quota più alta delle quattro lingue di annuncio, e va detto subito che non è una fotografia del Ticino. Gli annunci in lingua italiana sono l'1,7 per cento della base, e un solo inserzionista rappresenta il 45,0 per cento del gruppo condiviso italofono. Tolto quell'inserzionista, la quota scende al 74,0 per cento.

La direzione regge quindi anche senza di lui, il decimale no. E la ragione della quota alta è strutturale piuttosto che linguistica: una parte consistente degli annunci in italiano proviene da amministrazioni federali e da grandi datori che affittano il proprio percorso di candidatura invece di costruirselo.

Non è uno scandalo, è il modo in cui il mercato è fatto. Ma è la parte di risposta che decide la domanda pratica, perché il CV è il file che resta depositato lì — con dentro tutto ciò che avete scritto.

Se l'annuncio chiede espressamente le referenze

Allora le chiede, e nulla di quanto precede vi si oppone: nessuna di queste disposizioni vieta a un'azienda di chiedere persone di riferimento. Ciò che regolano è la telefonata, non la domanda.

Quello che chiede un annuncio batte in pratica qualsiasi convenzione generale. La decisione che resta aperta riguarda il momento: se i nomi partono con il dossier oppure vengono consegnati al colloquio, quando le persone indicate lo sanno. L'Incaricato ricorda che il dossier di candidatura può essere consultato solo da persone autorizzate, di regola il servizio del personale o il superiore diretto. È un obbligo dell'azienda, non una garanzia lungo tutta la catena.

Chi indicare, e chi non entra in considerazione, è una domanda a sé, alla quale rispondiamo separatamente. Questa riguarda soltanto l'obbligo — e non c'è.

Che cosa non fa questa risposta

Illustra regole e non valuta un caso singolo. Le disposizioni citate riguardano i collocatori privati, la fornitura di personale a prestito e il servizio pubblico di collocamento; non riguardano una candidatura diretta a un'azienda senza intermediari, dove la valutazione la portano il Codice delle obbligazioni e la legge sulla protezione dei dati.

I rapporti di lavoro di diritto pubblico seguono inoltre il diritto del personale della Confederazione, del Cantone o del Comune, che varia da Cantone a Cantone. Alcuni settori — sanità, finanza, compiti di sicurezza — praticano verifiche aggiuntive su basi proprie.

Per una valutazione della vostra situazione rivolgetevi a un consultorio giuridico, a un sindacato o all'orientamento professionale cantonale.

Indicazioni giuridiche: legge federale sul collocamento (stato 1° gennaio 2026) e ordinanza sul collocamento (stato 1° agosto 2024) nelle versioni consolidate pubblicate su fedlex.admin.ch, consultate il 31 agosto 2026; la pagina dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sulle diverse fasi del rapporto di lavoro è stata consultata lo stesso giorno. Cifre di mercato: tutti gli annunci aperti della nostra base con un indirizzo di candidatura utilizzabile, ossia la totalità degli annunci registrati. Per ogni indirizzo di destinazione è stato contato il numero di inserzionisti distinti che lo usano; un indirizzo è considerato condiviso dal secondo inserzionista in poi. Gli annunci in lingua italiana sono l'1,7 per cento della base e un solo inserzionista rappresenta il 45,0 per cento del gruppo condiviso italofono: senza di lui la quota passa dall'83,8 al 74,0 per cento. Le cifre descrivono la nostra base e non l'intero mercato del lavoro svizzero. Questa pagina illustra regole e non sostituisce una consulenza legale.

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Fonti

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Che cosa dice il nostro indice sul mercato svizzero

Calcolato in tempo reale sul nostro indice, non ripreso da uno studio. Solo quote, dato di oggi.

Lingua in cui è scritto l’annuncio

Deutsch
60%
English
23%
Français
13%
Italiano
3%

Tra gli annunci che indicano una lingua, la quota che chiede

Deutsch
70%
English
43%
Français
21%
Italiano
3%

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