Le ore supplementari devono essere pagate in Svizzera?
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In breve
Dipende da quale genere di ore in più si tratta, perché il diritto svizzero ne conosce due. Le ore supplementari secondo l’art. 321c CO sono quelle che superano la durata del lavoro convenuta contrattualmente: vanno pagate con il salario normale più un supplemento di almeno un quarto, ma solo se non sono compensate con un congedo e se «mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo non è stato convenuto o disposto altrimenti». Il lavoro straordinario secondo gli art. 12 e 13 LL supera la durata massima legale, e il suo indennizzo non può essere escluso per contratto.
Questa risposta spiega le regole e non è una consulenza legale. La SECO premette alla propria FAQ che le risposte sono «puramente indicative e non vincolanti» e che in caso di litigio solo il giudice civile è competente a decidere. I rapporti di lavoro di diritto pubblico — amministrazione federale e cantonale, imprese statali — sottostanno a un diritto del personale proprio, e l’esecuzione della legge sul lavoro spetta ai Cantoni secondo l’art. 41 LL, per cui autorità competente e prassi variano da Cantone a Cantone. Per una valutazione del proprio caso ci si rivolge a un servizio di consulenza giuridica, a un sindacato o a un avvocato.
La prima domanda da porsi non è quindi quante ore, ma sopra quale soglia. La SECO lo mostra con un esempio: chi in un’azienda industriale lavora 52 ore in una settimana ha prestato sette ore di lavoro straordinario, perché la durata massima è di 45 ore; se il contratto ne prevede 40, si aggiungono cinque ore supplementari. La stessa settimana genera entrambe le categorie, sotto due leggi diverse e con due conseguenze diverse.
In italiano la distinzione è più insidiosa che in tedesco, perché la stessa espressione compare da entrambe le parti. Chi vuole sapere se le proprie ore vanno pagate non può fidarsi della parola: deve guardare il numero dell’articolo.
Annunci attivi della nostra base con testo descrittivo, stato al 31 agosto 2026, in tutte le lingue di pubblicazione. Viene contata ogni menzione esplicita nel titolo o nella descrizione. Il grado di occupazione in percentuale è di gran lunga l’indicazione più frequente; la durata settimanale in ore — il numero di cui quella percentuale è una percentuale, e il riferimento su cui l’art. 321c CO misura le ore supplementari — non compare quasi mai.
- Ore supplementari = oltre la durata convenuta contrattualmente (art. 321c CO). Lavoro straordinario = oltre le 45 o 50 ore settimanali legali (art. 9 e 12 LL).
- Il supplemento di un quarto dell’art. 321c cpv. 3 CO vale se «non è stato convenuto o disposto altrimenti» per iscritto; l’indennizzo del lavoro straordinario non può essere escluso per contratto.
- Per il personale d’ufficio il supplemento della LL è dovuto solo oltre le sessanta ore per anno civile (art. 13 cpv. 1 LL).
- La compensazione con congedo richiede in entrambe le leggi il consenso del lavoratore e non dà diritto a un supplemento.
- Solo il 4,5 per cento degli annunci in lingua italiana con testo descrittivo indica un grado di occupazione in percentuale.
Ore supplementari e lavoro straordinario — due cose diverse
| Punto | Ore supplementari | Lavoro straordinario |
|---|---|---|
| A partire da | oltre l'orario contrattuale | oltre 45 o 50 ore settimanali |
| Base legale | CO art. 321c | LL art. 12 e 13 |
| Supplemento | 25 % se pagate | 25 %, per legge |
| Compensazione con tempo libero | possibile, con l'accordo | possibile, con l'accordo |
| Escludibile per contratto | sì, per iscritto | no, solo entro limiti |
| Quadri superiori | di norma escluso | la LL non copre i quadri superiori |
La distinzione decide quasi tutto ed è poco nota: le ore supplementari superano l'orario CONTRATTUALE, il lavoro straordinario la durata massima LEGALE. Dati al 7 settembre 2026.
La stessa espressione per due cose diverse
La nota marginale dell’art. 321c CO nel testo italiano recita «IV. Lavoro straordinario», e i capoversi 2 e 3 parlano di «lavoro straordinario» per la categoria contrattuale, mentre il capoverso 1 usa un altro termine ancora, «ore suppletive». Nella legge sul lavoro, invece, «lavoro straordinario» designa la categoria legale: è la parola usata dall’art. 12 cpv. 2 LL per le ore oltre la durata massima e dall’art. 13 cpv. 1 LL per il supplemento salariale dovuto su quelle ore. L’art. 73 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza 1 fa lo stesso, chiedendo che dagli elenchi risulti la durata del lavoro effettivamente svolto «inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario».
La FAQ della SECO adotta la seconda accezione e la enuncia apertamente: «Per lavoro straordinario s’intende la durata del lavoro che supera la durata massima del lavoro ai sensi della legge sul lavoro (le ore supplementari sono invece quelle che superano la durata del lavoro convenuta contrattualmente)». In tedesco le due categorie hanno due nomi distinti, Überstunden e Überzeit. In italiano no: la stessa espressione compare nel CO per la categoria contrattuale e nella LL per quella legale. È il motivo per cui su questo tema conviene citare l’articolo e non il termine.
Le due soglie: il contratto e la legge
Le ore supplementari sono una questione di contratto. L’art. 321c cpv. 1 CO le àncora al «tempo di lavoro maggiore di quello convenuto o d’uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo». In assenza di una disposizione contrattuale, ricorda la SECO, fa stato la durata del lavoro d’uso. Il lavoro straordinario è invece una questione di diritto pubblico: l’art. 9 cpv. 1 LL fissa la durata massima settimanale a 45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, per il personale d’ufficio, per gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, e a 50 ore per tutti gli altri.
Che cosa sia una grande azienda del commercio al minuto lo definisce l’art. 2 dell’ordinanza 1: le aziende che nello stesso edificio o in edifici vicini occupano «oltre cinquanta lavoratori nella vendita al minuto, compreso il personale di cassa». La soglia legale non è quindi uguale per tutti, e non dipende né dal titolo della funzione né dalla volontà delle parti.
Perché proprio il pagamento può essere escluso
Il CO non rende imperativo l’intero art. 321c. L’art. 361 CO elenca le disposizioni alle quali non si può derogare «né a detrimento del datore di lavoro né a detrimento del lavoratore» e vi indica l’art. 321c capoverso 1 — l’obbligo di prestare le ore — e nient’altro di quell’articolo. L’art. 362 CO, l’elenco di ciò a cui non si può derogare a detrimento del lavoratore, non menziona affatto l’art. 321c.
I capoversi 2 e 3, la compensazione con congedo e il supplemento di un quarto, non figurano dunque in nessuno dei due elenchi, e il capoverso 3 lo dice da sé con la sua riserva finale. La SECO ne trae la conseguenza esplicita: si può convenire per iscritto che le ore supplementari siano indennizzate senza supplemento, oppure con un supplemento inferiore al 25 per cento, e anche l’indennizzo completo può essere escluso. Per il lavoro straordinario, scrive la stessa pagina, l’indennizzo non può essere escluso per via contrattuale.
Le prime sessanta ore, e il tetto sopra di esse
Il regime legale non è negoziabile, ma per una parte consistente degli impiegati non parte dalla prima ora. L’art. 13 cpv. 1 LL impone un supplemento salariale di almeno il 25 per cento, dovuto al personale d’ufficio, agli impiegati tecnici e altri e al personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto «solo per il lavoro straordinario che supera le sessanta ore per anno civile». Chi lavora in ufficio in Svizzera accumula quindi ogni anno sessanta ore sopra il tetto legale senza supplemento previsto dalla legge.
Al di sopra i limiti sono rigidi. L’art. 12 cpv. 2 LL fissa un massimo di due ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi o in caso di necessità, e per anno civile 170 ore per chi ha una durata massima di 45 ore e 140 per chi ne ha 50. E l’art. 12 cpv. 1 lo ammette soltanto in via eccezionale: urgenza o straordinario accumulo di lavoro, inventari, chiusura dei conti e liquidazioni, oppure prevenzione e correzione di disfunzioni d’esercizio.
Congedo invece di denaro
Entrambe le leggi prevedono la compensazione in tempo e la subordinano al consenso della persona interessata. L’art. 321c cpv. 2 CO consente al datore di lavoro, «con il consenso del lavoratore», di compensare entro un periodo adeguato mediante un congedo di durata almeno corrispondente. L’art. 13 cpv. 2 LL dispone che, se il lavoro straordinario è compensato con il consenso del singolo lavoratore entro un periodo adeguato mediante congedo di uguale durata, non è dovuto alcun supplemento.
In nessuno dei due casi la legge prevede una maggiorazione sulla via del congedo: un’ora si compensa con un’ora. Ciò che invece non si monetizza è il riposo. L’art. 22 LL stabilisce che, qualora la legge prescriva ore di riposo, «le stesse non possono essere sostituite dal pagamento di una somma di denaro o da altre prestazioni, tranne alla cessazione del rapporto di lavoro».
Quello che l’annuncio non dice — e in italiano meno che mai
Poiché le ore supplementari si misurano su un numero contrattuale, è quel numero che si vorrebbe conoscere prima di firmare — e gli annunci svizzeri lo tacciono. Fra gli annunci attivi della nostra base con testo descrittivo, il 22,5 per cento indica un grado di occupazione in percentuale e lo 0,3 per cento una durata settimanale in ore. Negli annunci redatti in italiano il grado di occupazione compare nel 4,5 per cento dei casi, contro il 34,1 per cento degli annunci in tedesco e il 18,6 per cento di quelli in francese, e la durata in ore non compare praticamente mai.
Il numero di annunci in lingua italiana è piccolo, quindi la cifra va letta come tendenza e non come misura precisa. Ma la direzione è chiara e ha una conseguenza pratica per chi legge annunci in Ticino o da oltre confine: la percentuale che nella Svizzera tedesca è convenzione redazionale nell’annuncio italiano spesso non c’è, e con essa manca anche l’unico indizio pubblico sulla soglia oltre la quale il proprio tempo diventa ora supplementare. La domanda va posta prima della firma, non cercata nel testo dell’annuncio.
Tempo parziale, frontalieri e ufficio direttivo elevato
Per il tempo parziale il punto di partenza è lo stesso: fa stato la durata convenuta e ciò che la supera è ora supplementare. La SECO aggiunge però la precisazione che decide la maggior parte dei casi reali: «Il contratto stabilisce tuttavia spesso che solo la durata del lavoro che supera la durata del lavoro usuale all’interno dell’impresa dà diritto a un indennizzo delle ore supplementari. Un accordo di questo tipo è legittimo.» Con un grado di occupazione del 60 per cento in un’azienda con settimana di 42 ore, una clausola simile colloca circa diciassette ore settimanali in una zona lavorata ma non indennizzata come ore supplementari. Sull’esigibilità la SECO osserva per contro che, per chi lavora a tempo parziale, va tenuto conto degli altri impegni che può avere accanto al posto.
Il domicilio non cambia la legge applicabile: l’art. 1 LL àncora la legge all’azienda e la estende, nella misura in cui le circostanze lo permettono, ai lavoratori occupati in Svizzera da un’azienda con sede all’estero — un frontaliere che lavora in Svizzera si trova nello stesso sistema di un residente. A cambiare il quadro è invece la funzione: l’art. 3 lett. d LL esclude dal campo di applicazione i lavoratori che esercitano «un ufficio direttivo elevato», che l’art. 9 dell’ordinanza 1 definisce come il disporre, in base alla posizione in azienda e tenuto conto delle sue dimensioni, di «un ampio potere decisionale in affari importanti» o il poter influenzare sensibilmente decisioni di grande rilevanza. Nel dubbio sull’applicabilità della legge a singoli lavoratori, l’art. 41 cpv. 3 LL assegna la decisione all’autorità cantonale.
Prova, prescrizione e chi decide
La prova passa dalla registrazione dell’orario. L’art. 73 cpv. 1 dell’ordinanza 1 esige che dagli elenchi risultino, alla lettera c, «la durata (giornaliera e settimanale) del lavoro effettivamente svolto, inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario nonché la loro posizione sull’arco della giornata», e alla lettera h i supplementi di tempo e i supplementi salariali prescritti dalla legge. Il cpv. 2 impone di conservare questi documenti per almeno cinque anni dopo la scadenza della loro validità.
Sul principio dell’indennizzo la SECO distingue le ore ordinate espressamente dal datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che fossero necessarie, e quelle non ordinate ma necessarie o che il lavoratore poteva ritenere tali in buona fede — con l’onere di informarne il datore di lavoro —, regola che vale anche quando il datore di lavoro accetta le ore senza opposizione. Le pretese derivanti dal rapporto di lavoro si prescrivono in cinque anni secondo l’art. 128 n. 3 CO, e l’art. 341 cpv. 1 CO vieta al lavoratore di rinunciare, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo, ai crediti risultanti da disposizioni imperative — il che presuppone che la disposizione lo sia, e l’art. 321c cpv. 3 CO non lo è. Che cosa ne discenda nel caso concreto lo decide il giudice civile, con autorità di conciliazione organizzate dai Cantoni; sull’applicabilità della legge sul lavoro decide l’autorità cantonale di esecuzione dell’art. 41 LL.
Le cifre di mercato provengono dagli annunci attivi della nostra base, stato al 31 agosto 2026. La base di riferimento di tutte le quote citate sono gli annunci attivi con testo descrittivo, pari al 78,6 per cento degli annunci attivi. Viene contata ogni menzione esplicita nel titolo o nel testo descrittivo, in tutte le lingue di pubblicazione: un grado di occupazione espresso in percentuale, una durata settimanale espressa in ore, la Gleitzeit o un modello di orario flessibile, il telelavoro e le parole che designano le ore supplementari e il lavoro straordinario in tedesco, francese, italiano e inglese. Tutte le quote sono valori minimi: ciò che il testo non menziona può comunque essere regolato nel contratto. Gli annunci in lingua italiana sono pochi rispetto a quelli in tedesco, e le quote per lingua vanno lette come tendenza; anche gli annunci che indicano una durata in ore sono troppo pochi perché la loro distribuzione sia più di un’indicazione — tre su quattro riportano un numero inferiore a 35 ore, cioè un volume di tempo parziale e non una settimana intera. Tutte le indicazioni giuridiche provengono dai testi di legge su Fedlex — codice delle obbligazioni, legge sul lavoro e ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro nelle versioni applicabili al 31 agosto 2026 — e dalla FAQ della SECO sulle ore supplementari; ciò che lì non figura non figura nemmeno qui.
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Fonti
- Codice delle obbligazioni (RS 220), art. 321c — lavoro straordinario e ore suppletive; art. 128 n. 3 — prescrizione quinquennale; art. 341 cpv. 1 — irrinunciabilità; art. 361 e 362 — disposizioni imperative (Fedlex, italiano)
- Legge sul lavoro (RS 822.11), art. 1 — campo d’applicazione; art. 3 lett. d — ufficio direttivo elevato; art. 9 — durata massima della settimana lavorativa; art. 12 — condizioni e durata del lavoro straordinario; art. 13 — supplemento salariale; art. 22 — divieto di sostituire il riposo; art. 41 — esecuzione da parte dei Cantoni (Fedlex, italiano)
- Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (RS 822.111), art. 2 — grandi aziende del commercio al minuto; art. 9 — ufficio direttivo elevato; art. 73 — elenchi e altri atti (Fedlex, italiano)
- SECO — FAQ sulle ore supplementari: definizione, obbligo di prestarle, differenza rispetto al lavoro straordinario, condizioni e modalità di retribuzione
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Calcolato in tempo reale sul nostro indice, non ripreso da uno studio. Solo quote, dato di oggi.
Lingua in cui è scritto l’annuncio
- Deutsch
- 60%
- English
- 23%
- Français
- 13%
- Italiano
- 3%
Tra gli annunci che indicano una lingua, la quota che chiede
- Deutsch
- 70%
- English
- 43%
- Français
- 21%
- Italiano
- 3%
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