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La tredicesima mensilità in Svizzera

Aggiornato:

Nessuna legge federale svizzera nomina la tredicesima mensilità. Se vi spetta, e come si calcola a tempo parziale, a salario orario o su un anno lavorativo incompleto, lo decidono il contratto di lavoro, un contratto collettivo (CCL) o l'uso aziendale — e la risposta cambia da ramo a ramo e da cantone a cantone.

Come si calcola la tredicesima mensilità nel lavoro a tempo parziale?

In breve

A tempo parziale la tredicesima non viene ridotta una seconda volta. Corrisponde a un salario mensile intero — e il vostro salario mensile contiene già il grado di occupazione. Con un grado del 60 per cento ricevete quindi un intero salario mensile al 60 per cento, non il 60 per cento di esso. A salario orario lo stesso diritto viene conteggiato come supplemento dell'8,33 per cento, perché una tredicesima mensilità equivale a un dodicesimo delle dodici mensilità ordinarie. Se il diritto esista dipende però dal contratto o da un CCL, non dalla legge.

Questa risposta spiega la disciplina e non sostituisce una consulenza legale. Nel singolo caso fanno stato il vostro contratto di lavoro e l'eventuale contratto collettivo applicabile al datore di lavoro; è lì, e non nella legge, che si decide se la tredicesima è dovuta e su quale base. Le disposizioni collettive citate vincolano solo le aziende comprese nel loro campo d'applicazione. Per la vostra situazione rivolgetevi all'organo d'esecuzione del vostro CCL, a un sindacato o a un servizio di consulenza giuridica.

È tutto qui, e sembra banale finché non si vede quanto spesso il conteggio venga sbagliato. L'errore non sta quasi mai nella divisione, ma nell'idea che il tempo parziale sia un fattore in più da applicare alla fine. Non lo è: il grado di occupazione ha già determinato il salario mensile nel momento in cui è stato pattuito.

I casi realmente difficili sono quelli in cui un salario mensile fisso non esiste: il salario orario, un grado di occupazione che varia, un'entrata o un'uscita a metà anno, e le indennità per vacanze e giorni festivi che a loro volta fanno parte della base di calcolo. È lì che la scelta della base, più dell'aritmetica, decide diverse centinaia di franchi.

I 36 CCL dichiarati di obbligatorietà generale per decreto cantonale, per cantone
I 36 CCL dichiarati di obbligatorietà generale per decreto cantonale, per cantoneTicino11numero di CCL estesi a livello cantonaleVaud8numero di CCL estesi a livello cantonaleVallese7numero di CCL estesi a livello cantonaleGinevra5numero di CCL estesi a livello cantonaleBasilea Città2numero di CCL estesi a livello cantonaleBasilea Campagna2numero di CCL estesi a livello cantonaleZurigo1numero di CCL estesi a livello cantonale

Conteggio nostro, effettuato sulla lista ufficiale della SECO « CCL dichiarati di obbligatorietà generale a livello federale e cantonale », stato 1° luglio 2025. I cantoni non elencati non hanno alcun CCL esteso per decreto cantonale. Accanto a questi 36 esistono 47 CCL estesi per decreto del Consiglio federale, validi in tutta la Svizzera nel loro campo d'applicazione.

  • Il Codice delle obbligazioni non conosce la tredicesima: nel testo italiano della versione applicabile dal 1° gennaio 2026 « tredicesimo » compare solo nell'intitolazione del tredicesimo titolo, dedicato al mandato.
  • L'articolo 322 capoverso 1 CO elenca quattro fonti del diritto al salario — la convenzione, l'uso, il contratto normale, il contratto collettivo. La legge non è una di esse.
  • A tempo parziale il grado di occupazione è già contenuto nel salario mensile. La tredicesima equivale a quel salario mensile; moltiplicarlo una seconda volta per il grado è l'errore più frequente.
  • A salario orario l'aliquota è dell'8,33 per cento, un dodicesimo delle dodici mensilità ordinarie. L'articolo 12 del CCNL dell'industria alberghiera la nomina espressamente. Il 7,69 per cento, un tredicesimo, risponde a un'altra domanda.
  • Secondo il commento all'articolo 12 CCNL la base è di principio il salario lordo AVS, compreso il pagamento dei giorni di riposo, di vacanza e festivi.
  • Restano fuori dalla base le ore supplementari pagate irregolarmente e le prestazioni volontarie e discrezionali — giubilei, compleanni, matrimoni, nascite.
  • L'Appendice 2 del CCL per il prestito di personale calcola la tredicesima come 8,33 per cento della somma di salario di base, indennità vacanze e indennità giorni festivi: l'indennità di vacanza è quindi già nella base.
  • Con un grado variabile, l'articolo 12 CCNL rende determinante il salario lordo mensile medio del periodo considerato, non il salario del mese di versamento.
  • Un anno di lavoro incompleto dà diritto al pagamento pro rata; il diritto decade se il rapporto è disdetto durante il periodo di prova.
  • Un « extra » che lavora solo poche ore ha diritto alla tredicesima, secondo l'ufficio di controllo del CCNL.
  • L'articolo 339 capoverso 1 CO rende esigibili alla fine del rapporto tutti i crediti che ne derivano: la tredicesima non resta sospesa fino a dicembre.
  • Degli 83 CCL di obbligatorietà generale nella lista della SECO allo stato del 1° luglio 2025, 47 poggiano su un decreto federale e 36 su un decreto cantonale; il Ticino ne conta 11, più di ogni altro cantone.

La legge non risponde alla domanda, e non è una dimenticanza

Abbiamo scaricato il testo consolidato del Codice delle obbligazioni nella versione applicabile dal 1° gennaio 2026 direttamente da Fedlex e l'abbiamo passato al setaccio. Nel testo italiano la parola « tredicesimo » compare una sola volta, come intitolazione del tredicesimo titolo del codice, dedicato al mandato. Nel testo tedesco la parola « Monatslohn » compare zero volte; nel testo francese « treizième » due volte, in entrambi i casi nella stessa intitolazione.

L'articolo 322 capoverso 1 CO spiega il perché. Il datore di lavoro deve pagare il salario convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. Quattro fonti — e la legge non è una di esse. La risposta alla vostra domanda si trova quindi nel contratto, in un CCL, oppure in ciò che il datore di lavoro ha versato con tanta regolarità da farne un uso.

L'unica disposizione vicina è l'articolo 322d CO, la cui nota marginale è « gratificazione ». Riguarda una retribuzione speciale che il datore di lavoro versa accanto al salario in occasioni particolari, come Natale o la chiusura dell'esercizio annuale, e conferisce un diritto soltanto se ciò è stato convenuto. Il capoverso 2 aggiunge che, se il rapporto di lavoro finisce prima che si verifichi l'occasione, il lavoratore ha diritto a una parte proporzionale — di nuovo solo se convenuto. Considerare la tredicesima una gratificazione significa quindi perdere esattamente il pro rata di cui si discute quando si esce a metà anno.

L'errore più diffuso: applicare due volte il grado di occupazione

Una tredicesima è per definizione una mensilità in più. Con un grado di occupazione del 60 per cento il salario mensile pattuito è già il salario al 60 per cento; la tredicesima equivale a quell'importo, non al 60 per cento di esso. Applicare la percentuale una seconda volta porta al 36 per cento di una mensilità a tempo pieno invece che al 60 — una riduzione di due quinti che nulla giustifica.

Lo stesso ragionamento è scritto, per le vacanze, nel commento all'articolo 17 del CCNL per l'industria alberghiera e della ristorazione: i lavoratori a tempo parziale hanno di principio lo stesso diritto alle vacanze dei lavoratori a tempo pieno, in proporzione al loro tasso d'occupazione, e durante le vacanze percepiscono lo stesso salario che ricevono durante il tempo di lavoro. Il punto di riferimento è il vostro grado, non un ipotetico tempo pieno.

In pratica: controllate l'importo in franchi, non la percentuale. Se il contratto indica un salario mensile, la tredicesima è quell'importo. Se indica un salario annuo, la domanda decisiva è se quella cifra corrisponda a dodici mensilità o a tredici. Un salario annuo che contiene già tredici parti si divide per tredici; uno che ne contiene dodici, per dodici. Quella sola riga decide circa l'otto per cento del reddito annuo.

A salario orario lo stesso diritto si chiama 8,33 per cento

Chi è pagato a ore non ha un salario mensile da moltiplicare. Il diritto viene quindi convertito in un supplemento. L'articolo 12 del CCNL dell'industria alberghiera lo dice senza ambiguità: se la tredicesima mensilità è versata a fine mese o unitamente al salario orario, il relativo supplemento ammonta all'8,33 per cento.

Quel numero è una frazione, non una convenzione. Una tredicesima vale un dodicesimo delle dodici mensilità ordinarie, e un dodicesimo vale l'8,33 per cento, un valore periodico che entrambi i CCL qui citati arrotondano a due decimali. L'errore speculare consiste nel dividere per tredici, ottenendo il 7,69 per cento — un valore che risponde a un'altra domanda, cioè quale quota rappresenti una mensilità all'interno di un salario annuo in tredici parti. Come supplemento sul salario orario è semplicemente troppo basso.

Il CCL per il prestito di personale 2024–2027, anch'esso di obbligatorietà generale, enuncia il diritto in una sola frase all'articolo 18 capoverso 2 — « sussiste un diritto alla 13a mensilità » — e ne dettaglia poi il conteggio nell'Appendice 2. Anche lì l'aliquota è dell'8,33 per cento. Il settore del lavoro temporaneo conta qui perché è quello in cui il salario orario e i gradi di occupazione irregolari sono la regola e non l'eccezione.

Perché l'8,33 per cento può comparire due volte sullo stesso conteggio

Chi lavora a tempo parziale a salario orario vede spesso due supplementi percentuali sul conteggio salariale, e i due vengono regolarmente confusi perché uno di essi ammonta anch'esso all'8,33 per cento. L'articolo 13 capoverso 1 del CCL per il prestito di personale fissa il diritto alle vacanze a 20 giorni lavorativi, pari all'8,33 per cento, per la maggior parte dei lavoratori, e a 25 giorni lavorativi, pari al 10,6 per cento, fino al compimento del 20° anno di età e a partire dal 50°. La tredicesima si aggiunge poi separatamente.

Nel CCNL dell'industria alberghiera le due cifre divergono, perché quel contratto prevede cinque settimane di vacanze: l'indennità di vacanza è del 10,65 per cento e la tredicesima dell'8,33 per cento. Due supplementi, due motivi, due righe.

L'Appendice 2 del CCL per il prestito di personale mostra inoltre che l'ordine delle operazioni conta. L'indennità vacanze vi è calcolata come 8,33 per cento della somma di salario di base e indennità giorni festivi — e la tredicesima poi come 8,33 per cento della somma di salario di base, indennità vacanze e indennità giorni festivi. La tredicesima si calcola quindi su una base che contiene già l'indennità di vacanza. Calcolarla sul solo salario di base dà un risultato troppo basso.

Su che cosa si calcola la tredicesima, e su che cosa no

La base di calcolo è il punto in cui, con gradi di occupazione irregolari, si decidono gli importi. Il commento all'articolo 12 CCNL la nomina: di principio il salario lordo AVS, nel quale va compreso anche il pagamento dei giorni di riposo, di vacanza e festivi. La pagina di domande e risposte dello stesso ufficio di controllo lo conferma direttamente per il salario orario: se un dipendente è pagato a ore, la tredicesima è dovuta anche sul pagamento delle ferie e dei giorni festivi.

L'esempio numerico ufficiale rende visibile l'ordine di grandezza. Se con il conteggio finale vengono pagati cinque giorni di vacanza e tre giorni di riposo non goduti — nell'esempio CHF 1545.45 in tutto —, su quell'importo si aggiunge l'8,33 per cento quale quota di tredicesima, cioè CHF 128.75. Per un rapporto a tempo parziale che ha accumulato vacanze su due anni non è una posizione da arrotondamento.

L'elenco contrario è altrettanto esplicito, e il commento lo presenta come esaustivo: non vanno considerate le ore supplementari pagate irregolarmente né le prestazioni volontarie e discrezionali del datore di lavoro — giubilei aziendali, feste, compleanni, fidanzamenti, matrimoni, nascite, esami professionali superati, o un'ulteriore gratificazione accanto alla tredicesima. Le ore supplementari pagate regolarmente contano invece. « Regolarmente » è dunque la parola attorno alla quale nascono le controversie.

In senso inverso il diritto prosegue in caso di impedimento non colposo: il commento afferma che il diritto alla tredicesima sussiste anche durante malattia, infortunio, gravidanza e maternità e servizio militare, e che va coperto dalle assicurazioni d'indennità giornaliera.

Grado di occupazione variabile: la media del periodo considerato

Molti rapporti a tempo parziale non hanno un grado fisso, ma un grado che respira con il volume di lavoro. L'articolo 12 CCNL risolve la questione con una sola formula: la tredicesima è calcolata in base al salario lordo mensile medio del periodo considerato. Non l'ultimo mese, non il migliore, non dicembre — la media.

Conta più di quanto sembri, perché la tredicesima è di regola esigibile a dicembre. Chi ha ridotto il grado in autunno verrebbe conteggiato, su un'istantanea, al grado più basso pur avendo lavorato di più per la maggior parte dell'anno; chi lo ha aumentato ne trarrebbe un vantaggio altrettanto arbitrario. La media riflette ciò che è stato effettivamente lavorato.

Ne derivano due conseguenze pratiche. Il periodo di calcolo va scritto nel contratto, e i conteggi salariali di tutto l'anno ne sono la prova. L'articolo 12 esige inoltre che la tredicesima figuri esplicitamente sul conteggio di salario al momento del versamento — anche quando viene versata mensilmente e anche quando è stato pattuito che sia già compresa in un altro elemento salariale. Un conteggio in cui non compare da nessuna parte è il primo punto su cui vale la pena chiedere spiegazioni.

Entrata o uscita durante l'anno

Per un anno di lavoro incompleto l'articolo 12 CCNL prevede il diritto al pagamento pro rata della tredicesima, indipendentemente dal grado di occupazione. Tempo parziale e uscita infrannuale sono due riduzioni distinte: l'una sta nel salario mensile, l'altra nella frazione d'anno.

Un'eccezione è scritta nello stesso articolo: il diritto al pagamento pro rata decade se il rapporto di lavoro è disdetto durante il periodo di prova. La pagina di domande e risposte dell'ufficio di controllo precisa che cosa sia decisivo: non il periodo di lavoro trascorso, ma il fatto che la disdetta avvenga durante il periodo di prova.

La stessa pagina risponde alla domanda che sorge subito con i gradi bassi. Un « extra » che lavora solo poche ore ha diritto alla tredicesima? Risposta: sì. Un grado di occupazione basso non esclude il diritto, lo rende soltanto più piccolo.

L'esigibilità è regolata per tutti i rapporti di lavoro dall'articolo 339 capoverso 1 CO: con la fine del rapporto di lavoro tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili. La tredicesima non è quindi rinviata a dicembre. L'articolo 12 CCNL dice lo stesso per il proprio campo: al più tardi ogni anno con il salario del mese di dicembre o alla fine del rapporto di lavoro.

Tredicesima o gratificazione: la qualifica decide tutto

Poiché il CO non conosce la tredicesima, è la qualifica data dal contratto a determinare quali regole si applichino. Se il versamento è un elemento salariale, segue le regole del salario: è dovuto, a tempo parziale è già proporzionato perché sta dentro il salario mensile, e diventa esigibile all'uscita. Se è una gratificazione ai sensi dell'articolo 322d CO, già il diritto presuppone che sia stato convenuto — e altrettanto vale per la quota proporzionale in caso di fine anticipata.

La dicitura sul conteggio non è decisiva; lo è il modo in cui il versamento è costruito. Quando una prestazione è fissa, determinata in anticipo e non dipendente dall'apprezzamento del datore di lavoro, si comporta come salario. Il commento all'articolo 12 CCNL traccia il confine per il proprio campo escludendo dalla base « un'ulteriore gratificazione accanto alla tredicesima »: lì sono due cose diverse che possono coesistere.

Ne deriva una regola di lettura semplice per il proprio contratto. Una grandezza fissa — « una tredicesima mensilità », « 8,33 per cento », « un salario annuo in 13 parti » — è salario. Una riserva di apprezzamento, una clausola di volontarietà o un aggancio al risultato d'esercizio lasciano la qualifica aperta, e la formulazione diventa il punto di partenza di ogni discussione.

Dove la regola si trova davvero — e perché il Ticino è un caso a sé

Se non risponde la legge, risponde il contratto o un CCL. L'Ufficio federale di statistica ne misura la portata: al 1° marzo 2024 erano in vigore 201 contratti collettivi di categoria e 362 contratti aziendali, e circa 2,1 milioni di lavoratori erano sottoposti a un CCL con disposizioni normative. Per quei rapporti la risposta si trova in un testo consultabile e non soltanto nel contratto individuale.

Un CCL produce però effetti solo nel proprio campo d'applicazione, e il conferimento dell'obbligatorietà generale — che lo estende anche ai non affiliati — è deciso a livello federale oppure a livello cantonale. Abbiamo contato la lista ufficiale della SECO allo stato del 1° luglio 2025: 83 CCL di obbligatorietà generale in tutto, di cui 47 per decreto del Consiglio federale e 36 per decreto cantonale.

Quei 36 non sono distribuiti in modo uniforme. Si concentrano in esattamente sette cantoni: Ticino 11, Vaud 8, Vallese 7, Ginevra 5, Basilea Città 2, Basilea Campagna 2 e Zurigo 1. Il Ticino è quindi il cantone con il maggior numero di CCL dichiarati di obbligatorietà generale a livello cantonale, quasi un terzo dei 36 decreti cantonali. Per una domanda come questa la conseguenza è concreta: in Ticino la probabilità che il modo di calcolo della tredicesima sia scritto in un contratto di ramo consultabile — e non soltanto nel contratto individuale — è più alta che nella Svizzera tedesca, dove sull'intera lista cantonale figurano appena cinque decreti.

Verificate quindi in quest'ordine. Il contratto dice qualcosa sulla tredicesima? Un CCL si applica all'azienda, ed è stato dichiarato di obbligatorietà generale? E se entrambi tacciono: la tredicesima è stata versata senza riserve per anni, al punto che possa essersi formato un uso aziendale? L'articolo 322 capoverso 1 CO lo chiama « d'uso » e lo colloca deliberatamente accanto alla convenzione. Entrambi i CCL citati qui — industria alberghiera e prestito di personale — figurano nella parte federale della lista e valgono quindi in tutta la Svizzera all'interno del loro campo.

Perché qui non trovate una quota ticinese

Tutto, per la tredicesima, dipende dal grado di occupazione, quindi vale la pena guardare come gli annunci svizzeri lo indichino. Abbiamo analizzato i posti attualmente pubblicati su SwissJobs.app: il 22,1 per cento indica una percentuale nel titolo. Distinguendo per lingua dell'annuncio si arriva al 33,1 per cento in tedesco e al 17,1 per cento in francese.

Una quota per gli annunci in lingua italiana non la pubblichiamo, e la ragione va detta apertamente: gli annunci registrati come italiani sono l'1,7 per cento del totale e quelli con una percentuale nel titolo sono poche unità. Una percentuale calcolata su una base così piccola oscillerebbe di parecchi punti da una settimana all'altra e non descriverebbe nulla. Meglio nessuna cifra che una cifra che non regge. Il quadro nazionale, invece, è solido.

A livello svizzero, dove una cifra compare, si tratta il più delle volte di una fascia e non di un valore: il 58,8 per cento delle indicazioni è una fascia, il 41,2 per cento un valore unico. L'indicazione più frequente in assoluto è « 80–100% » con il 39,4 per cento, seguita da « 100% » con il 26,2 per cento. Nel 73,8 per cento dei casi il limite inferiore è sotto il 100 per cento, e nel 45,2 per cento vale esattamente 80. L'ampiezza mediana della fascia pubblicata è di 20 punti percentuali.

Per la tredicesima non è un dettaglio. Tra i due estremi di un annuncio « 80–100% » c'è un quinto — e un quinto di grado in meno è un quinto di tredicesima in meno, ogni anno. La cifra che determina la vostra tredicesima non è quella dell'annuncio, ma quella che finisce nel contratto. Da notare anche che perfino tra gli annunci registrati come posti a tempo pieno, il 70,8 per cento delle percentuali indicate ha un limite inferiore sotto il 100: la categoria e la fascia pubblicata si contraddicono con regolarità.

Quando il conteggio non torna

Questa risposta spiega come si calcola, non che cosa dovreste fare. Ciò che le regole prevedono si riassume in poche righe: il punto di partenza è sempre il contratto; nei CCL citati la base è il salario lordo AVS comprese le indennità per vacanze e giorni festivi; le ore supplementari irregolari e i versamenti volontari non ne fanno parte; e l'importo deve figurare sul conteggio di salario.

Due disposizioni generali del CO completano il quadro. L'articolo 341 capoverso 1 stabilisce che, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti derivanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo. E l'articolo 128 numero 3 sottopone i crediti derivanti dal rapporto di lavoro alla prescrizione di cinque anni.

Dove si possa andare avanti nel singolo caso dipende dalla fonte del vostro diritto. Se si applica un CCL, l'informazione competente è il suo organo d'esecuzione — l'ufficio di controllo del CCNL per l'industria alberghiera, l'organo corrispondente per il prestito di personale. Altrimenti la via sono le autorità cantonali di conciliazione in materia di diritto del lavoro, i sindacati e i servizi di consulenza giuridica. Portate con voi il contratto di lavoro, i conteggi salariali di tutto l'anno e il certificato di salario; senza questi tre documenti la base non si può ricalcolare.

Le indicazioni giuridiche provengono dal Codice delle obbligazioni consolidato nella versione applicabile dal 1° gennaio 2026, ottenuto tramite Fedlex, nonché dal testo contrattuale e dal commento ufficiale agli articoli 12 e 17 del CCNL per l'industria alberghiera e della ristorazione, dalle pagine di domande e risposte del suo ufficio di controllo, dal CCL per il prestito di personale 2024–2027 con la sua Appendice 2 e dalla lista della SECO dei CCL di obbligatorietà generale allo stato del 1° luglio 2025; tutti consultati il 31 agosto 2026. I numeri 83, 47 e 36 e la ripartizione fra i sette cantoni sono stati contati da noi su quella lista. Gli indicatori dell'Ufficio federale di statistica si riferiscono al 1° marzo 2024. Le disposizioni collettive citate valgono solo nel rispettivo campo d'applicazione e servono qui da esempio del metodo di calcolo, non da affermazione sul vostro diritto. I dati sugli annunci riguardano i posti svizzeri attualmente pubblicati su SwissJobs.app; è misurata la percentuale contenuta nel titolo dell'annuncio e non il grado di occupazione pattuito nel contratto, e un annuncio senza percentuale nel titolo può benissimo riferirsi a un tempo parziale.

Salari svizzeri per professione e cantone

Ho diritto alla tredicesima mensilità in Svizzera?

In breve

Non per legge. Nel Codice delle obbligazioni nella versione in vigore dal 1° gennaio 2026 la parola «tredicesima» non compare nemmeno una volta. Quello che il CO disciplina è la retribuzione speciale: secondo l’art. 322d cpv. 1, se il datore di lavoro assegna «oltre al salario, una retribuzione speciale in determinate occasioni, come Natale o la fine dell’esercizio annuale», il lavoratore vi ha diritto «qualora ciò sia stato convenuto». La tredicesima nasce quindi dal contratto individuale, da un contratto collettivo o dal diritto pubblico del personale, mai dalla sola legge.

Questa risposta spiega le regole e non sostituisce una consulenza legale. A vincolarvi sono il vostro contratto di lavoro, il contratto collettivo (CCL) applicabile al datore di lavoro e, nel settore pubblico, il diritto del personale della Confederazione, del Cantone o del Comune. La prassi varia da Cantone a Cantone e da ramo a ramo; ogni disposizione citata qui è stata letta il 31 agosto 2026 nella versione in vigore, ma non si applica automaticamente a ogni situazione individuale. Per una valutazione del caso concreto rivolgetevi alla commissione paritetica del ramo, a un sindacato, a un servizio di consulenza giuridica o all’Ufficio cantonale dell’ispettorato del lavoro.

Da dove nasca davvero si può contare. Il 31 agosto 2026 abbiamo scaricato tutti i decreti del Consiglio federale che la SECO elenca per i contratti collettivi dichiarati di obbligatorietà generale a livello federale — 357 decreti — e ne abbiamo cercato il testo integrale. Otto dei 46 contratti in vigore disciplinano solo il pensionamento anticipato o la formazione e non contengono clausole salariali. Dei 38 contratti di ramo rimanenti, 35 prevedono una tredicesima mensilità, o un’indennità di fine anno definita negli stessi termini, nella parte dichiarata di obbligatorietà generale. Tre non la prevedono.

L’ordine da seguire è quindi fisso: prima il contratto scritto, poi il contratto collettivo del ramo, infine — se il datore di lavoro è un ente pubblico — il diritto del personale applicabile. L’annuncio di lavoro non risponde quasi mai: fra gli annunci attivi della nostra banca dati per i quali disponiamo di una sintesi, circa uno su mille cita una tredicesima.

I 46 contratti collettivi di obbligatorietà generale a livello federale, secondo quello che prevedono
I 46 contratti collettivi di obbligatorietà generale a livello federale, secondo quello che prevedonoCon una tredicesima o indennità di fine anno35contrattiSenza, pur disciplinando i salari3contrattiSenza clausole salariali (prepensionamento, formazione)8contratti

Lettura di tutti i 357 decreti del Consiglio federale collegati dalla SECO, scaricati il 31 agosto 2026. Tre contratti di ramo che pure disciplinano i salari non prevedono alcuna tredicesima: acconciatura, contact e call center, servizi di sicurezza privati.

  • La legge nomina quattro fonti del salario, e nessuna è una cifra. Art. 322 cpv. 1 CO: il datore di lavoro «deve pagare il salario convenuto o d’uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo». Se un tredicesimo mese ne faccia parte lo decide una di queste quattro fonti, non il CO.
  • L’unico articolo che ci si avvicina si intitola «gratifica». L’art. 322d cpv. 1 CO subordina il diritto a un accordo. Il cpv. 2 riguarda la fine del rapporto prima dell’occasione: la parte proporzionale spetta «se ciò è stato convenuto» — nemmeno il pro rata è quindi un automatismo di legge.
  • Il CCL prevale sul contratto individuale. Secondo l’art. 357 cpv. 1 CO le disposizioni del contratto collettivo sulla conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali hanno effetto diretto e imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati; il cpv. 2 dichiara nulli gli accordi che vi derogano e li sostituisce, «sono tuttavia valide le derogazioni a favore dei lavoratori».
  • Non vi si può rinunciare con una firma. Art. 341 cpv. 1 CO: durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo.
  • Avete diritto a un’informazione scritta. L’art. 330b cpv. 1 CO obbliga il datore di lavoro, al più tardi un mese dopo l’inizio di un rapporto stipulato a tempo indeterminato o per più di un mese, a informare per scritto sul nome dei contraenti, la data d’inizio, la funzione, «il salario e gli eventuali supplementi salariali» e la durata settimanale del lavoro. Le modifiche vanno comunicate entro un mese secondo il cpv. 2.
  • Per la Confederazione basta una frase. Art. 41 dell’ordinanza sul personale federale: «Lo stipendio è versato in tredici parti.» È una divisione dell’importo annuo, non un’aggiunta — una distinzione decisiva appena si confrontano due offerte.
  • È salario soggetto a contributi. L’art. 7 dell’ordinanza sull’AVS include espressamente «le gratificazioni e i premi di fedeltà e di produzione» nel salario determinante: una tredicesima non è un regalo esente.

13a mensilità o gratifica — non sono la stessa cosa

Punto13a mensilitàGratifica
Natura giuridicacomponente del salarioretribuzione speciale, CO art. 322d
Dovutasì, se pattuitasolo se promessa o d'uso
Importofisso, di norma una mensilitàpuò variare o non essere versato
Uscita in corso d'annodovuta pro rataspesso legata alla presenza alla data
«Volontaria, senza diritto»allora non lo èquesta clausola di norma regge
Versata più volte senza riserva—può diventare uso, e quindi dovuta

In Svizzera NON esiste un diritto legale alla 13a mensilità. Nasce dal contratto, da un CCL o dall'uso aziendale. A decidere non è la denominazione ma la formulazione e ciò che il datore di lavoro fa realmente da anni. Dati al 7 settembre 2026.

Perché la legge non la conosce, e che cosa dice invece

La via più rapida alla risposta passa dal testo stesso. Abbiamo preso la versione consolidata del Codice delle obbligazioni al 1° gennaio 2026 dall’esportazione di file di Fedlex e l’abbiamo letta nelle quattro lingue. Il testo italiano non contiene una sola volta «tredicesima». Il testo tedesco non contiene «Monatslohn». Il testo inglese non contiene né «13th» né «thirteenth». Il testo francese contiene «treizième» esattamente due volte, entrambe come «Titre treizième», l’intestazione del tredicesimo titolo dedicato al mandato. Nessuna delle due occorrenze riguarda il salario.

Quello che il CO conosce è la gratifica. L’art. 322d la descrive come retribuzione speciale versata «in determinate occasioni, come Natale o la fine dell’esercizio annuale» e ne fa un diritto solo se è stata convenuta. Questa condizione è tutta la risposta: senza un accordo — nel contratto individuale, in un CCL o tacitamente, attraverso il comportamento del datore di lavoro — il versamento resta facoltativo.

Qui si gioca anche la distinzione pratica. Una tredicesima pattuita come componente fissa della retribuzione è salario ai sensi dell’art. 322 CO ed è dovuta incondizionatamente. Una gratifica di cui il datore di lavoro si riserva principio e importo è un’altra cosa. A distinguerle sono il tenore dell’accordo e la prassi effettivamente seguita, non la dicitura sul certificato di salario.

Il contratto collettivo è la vera fonte

Dove tace la legge parla il ramo. L’Ufficio federale di statistica contava al 1° marzo 2024 in Svizzera 563 contratti collettivi con circa 2,3 milioni di lavoratori assoggettati — di cui circa 1,95 milioni sotto contratti di associazione e il resto sotto contratti aziendali. Una parte di questi contratti è inoltre dichiarata di obbligatorietà generale: in virtù della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, si applica allora anche ai datori di lavoro e ai dipendenti che non aderiscono ad alcuna delle associazioni firmatarie. Secondo la SECO, al 1° luglio 2026 erano in vigore 46 contratti di obbligatorietà generale a livello federale e 38 a livello cantonale; i soli contratti federali coprono circa 1,1 milioni di lavoratori.

Abbiamo contato che cosa contengono davvero. L’elenco della SECO rinvia, per ogni contratto di ramo, al decreto di base e a tutti i decreti di modifica del Consiglio federale; il 31 agosto 2026 erano 357. Li abbiamo scaricati tutti, estratto il testo e cercato la tredicesima e i suoi sinonimi. Otto dei 46 contratti in vigore riguardano solo il pensionamento anticipato, il prepensionamento o la formazione e non contengono clausole salariali. Dei 38 contratti di ramo rimanenti, 35 prevedono una tredicesima mensilità, o un’indennità di fine anno definita allo stesso modo, nella parte estesa.

Le formulazioni sono di rara chiarezza. L’art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli alberghi, i ristoranti e i caffè stabilisce che «il collaboratore ha diritto a una tredicesima mensilità corrispondente al 100% del salario lordo mensile»; per un anno di lavoro incompleto il diritto è pro rata e decade se il rapporto è disdetto durante il periodo di prova, e se la tredicesima è versata a fine mese l’indennizzo è dell’8,33%. Il contratto del prestito di personale — che la SECO annovera, insieme a quello alberghiero e a quello dell’edilizia principale, fra i tre contratti estesi più importanti, che da soli coprono circa tre quarti di milione di lavoratori — se la cava con una frase all’art. 18 cpv. 2: esiste un diritto a una tredicesima mensilità.

I tre rami in cui la parte estesa non la prevede

Le tre eccezioni dicono più delle trentacinque. Nei contratti dell’acconciatura, dei contact e call center e dei servizi di sicurezza privati nessuno dei relativi decreti del Consiglio federale menziona una tredicesima, un’indennità di fine anno o una retribuzione speciale analoga. Nell’acconciatura la parola «gratifiche» compare una volta sola, e serve a dire che premi, provvigioni di vendita e gratifiche non sono presi in considerazione nel calcolo del salario per le vacanze. Negli altri due la nozione è del tutto assente.

Sono tre rami dei servizi con salari d’ingresso bassi. I 35 contratti che prevedono una tredicesima appartengono in larghissima maggioranza all’edilizia, al secondo settore edile, all’artigianato e all’industria — dai ponteggi alla metalcostruzione, dalla carpenteria all’industria dei laterizi. Quando vi dicono che la tredicesima «in Svizzera è la norma», leggete l’affermazione ramo per ramo: è vera dove un partenariato sociale forte l’ha scritta nel contratto, e non lo è automaticamente altrove.

Una riserva accompagna questo conteggio: di un CCL viene dichiarata di obbligatorietà generale solo una parte. La nostra lettura stabilisce quindi una cosa sola — se la parte estesa a tutto il ramo contiene una tredicesima. Un contratto può andare oltre nella parte non estesa, che allora vincola solo i membri delle associazioni firmatarie.

Tredici parti oppure dodici più una: le stesse parole, due importi

È il punto che costa denaro con regolarità, ed è aritmetica. Una «tredicesima» indica due cose diverse. Nella prima variante uno stipendio annuo viene diviso in tredici parti: è esattamente la formula dell’art. 41 dell’ordinanza sul personale federale, ed è anche la logica della legge ticinese sugli stipendi, il cui art. 8 cpv. 2 dispone che «lo stipendio è corrisposto in tredici mensilità» e il cui art. 19 cpv. 1 precisa che «i dodici tredicesimi dello stipendio e le indennità per i figli sono pagati mensilmente». Nella seconda variante una tredicesima mensilità si aggiunge a dodici; i CCL la esprimono spesso come 8,33% del salario annuo lordo, perché un dodicesimo vale precisamente quella quota.

La differenza non è teorica. A parità di importo annuo lo stipendio mensile è più basso nella prima variante, perché la stessa torta è tagliata in più fette. A parità di stipendio mensile il totale annuo è più alto nella seconda, perché una fetta si aggiunge. Davanti a un’offerta la domanda utile non è quindi mai lo stipendio mensile da solo, ma quante volte viene versato e se la cifra annua indicata comprende già la tredicesima.

Per chi confronta un’offerta svizzera con una italiana, o per un frontaliere che ragiona in importi annui, questa lettura è decisiva: due annunci con la stessa cifra possono descrivere due retribuzioni diverse. Come si calcoli la tredicesima con un grado di occupazione parziale è una domanda a sé, con una risposta propria su questa pagina.

Il settore pubblico segue un diritto proprio — e in Ticino ha una particolarità

Nel settore pubblico la questione non si risolve con il diritto privato. L’art. 342 cpv. 1 lett. a CO riserva espressamente le prescrizioni federali, cantonali e comunali sul rapporto di servizio di diritto pubblico. I dipendenti federali rientrano quindi nell’ordinanza citata sopra; ogni Cantone ha la propria legge sugli stipendi, e le differenze non sono soltanto redazionali. A Ginevra la legge sul trattamento prevede che il 13° salario sia versato in due metà, una con lo stipendio di giugno e una con quello di dicembre.

La legge ticinese sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti aggiunge qualcosa che altrove non si trova: il suo art. 20 permette all’autorità di nomina di concedere agli impiegati la facoltà di chiedere «la conversione parziale o totale della tredicesima mensilità in congedo». La tredicesima diventa cioè, su richiesta e compatibilmente con le esigenze di servizio, tempo libero invece che denaro. L’art. 19 cpv. 3 precisa inoltre che per stabilire il diritto si tiene conto dell’entrata in servizio e delle modificazioni di stipendio intervenute durante l’anno.

Il federalismo pesa qui più che nel diritto privato: se e come venga versato un tredicesimo mese lo stabilisce la legge sul personale o sugli stipendi dell’ente interessato, e Confederazione, Cantoni e Comuni legiferano ciascuno per sé. Davanti a un datore di lavoro pubblico la risposta non sta quindi né nel CO né in un CCL, ma in quella legge — di regola pubblicata, con la disposizione sotto un titolo come «versamento» o «elementi della retribuzione».

Che cosa dice l’annuncio — e che cosa tace

Possiamo misurare quante volte la domanda trova risposta prima ancora della candidatura, e il risultato è severo. Per il 78,7% degli annunci attivi della nostra banca dati esiste una sintesi del testo. Su tutte le lingue, il 14,5% di questi annunci cita la formazione continua, il 3,3% il telelavoro, il 2,6% la cassa pensione, l’1,4% un numero preciso di settimane di vacanza, lo 0,6% un importo in franchi — e lo 0,1% una tredicesima.

Per gli annunci in lingua italiana non pubblichiamo una quota separata, e la ragione è metodologica: rappresentano il 2,1% della base, un numero troppo piccolo perché una percentuale sia significativa. È però esso stesso un dato utile per chi cerca in Ticino: la maggior parte degli annunci del mercato svizzero è in tedesco, e la seconda lingua degli annunci non è il francese ma l’inglese.

L’ordine di quelle cifre è l’insegnamento vero. I datori di lavoro scrivono volentieri di sviluppo e flessibilità, quasi mai di denaro. E proprio l’unica informazione che sposta il totale annuo di circa l’otto per cento sta all’ultimo posto. La cifra dell’annuncio e quella del contratto non sono la stessa grandezza; la differenza si chiarisce al colloquio, o nell’informazione scritta prevista dall’art. 330b CO.

Se nessun CCL si applica e il contratto tace

Resta da sapere se l’accordo ai sensi dell’art. 322d CO possa essere anche tacito. La legge dice soltanto che il diritto sussiste «qualora ciò sia stato convenuto». Non fissa né un numero di anni né un numero di versamenti dopo i quali una prestazione facoltativa diventerebbe un diritto; abbiamo cercato una regola simile nel testo e non c’è. L’art. 322 cpv. 1 CO nomina però espressamente il salario «d’uso» fra le quattro fonti, e in caso di controversia è il giudice a valutare sui fatti se una prassi sia diventata un accordo tacito.

Nella pratica conta il modo in cui il versamento viene accompagnato. Una prestazione erogata ogni anno nello stesso importo, senza riserve e senza legame con il risultato d’esercizio, si presenta diversamente da una prestazione fissata ogni anno da capo e qualificata espressamente come facoltativa. È una questione di prova più che una formula, ed è uno dei punti su cui vale la pena farsi consigliare prima di firmare.

Contributi, vacanze e uscita a metà anno

Una tredicesima è salario e viene trattata come tale. L’art. 7 dell’ordinanza sull’AVS conta espressamente le gratificazioni e i premi di fedeltà e di produzione nel salario determinante: i contributi sociali vi si applicano. Per chi è imposto alla fonte compare anche nel conteggio del datore di lavoro — che cosa sia l’imposta alla fonte e chi la paghi è oggetto di una risposta a sé in questa raccolta.

Per le vacanze l’art. 329d cpv. 1 CO prevede che il datore di lavoro paghi «il salario completo per la durata delle vacanze». Il modo in cui una tredicesima entra in quel calcolo varia molto da contratto a contratto: alcuni la aggiungono espressamente all’indennità di vacanza, altri ne escludono singole indennità.

In caso di uscita a metà anno decide di nuovo la base. L’art. 322d cpv. 2 CO concede una parte proporzionale solo se è stato convenuto. I contratti di ramo sono di regola più generosi e più espliciti — quelli dell’edilizia e dell’industria alberghiera prevedono entrambi un pro rata — ma talvolta vi pongono condizioni: nella posa di piastrelle il diritto decade se il lavoratore non ha disdetto regolarmente il rapporto o se è stato licenziato in tronco.

Dove ottenere una risposta per il vostro caso

Questa pagina espone che cosa dicono le regole, non che cosa fare. L’ordine delle fonti resta lo stesso in ogni caso: il contratto scritto e l’informazione prevista dall’art. 330b CO, poi il contratto collettivo del ramo insieme alla domanda se e in che misura sia stato dichiarato di obbligatorietà generale, infine, per un datore di lavoro pubblico, il diritto del personale dell’ente interessato.

Una risposta vincolante su un contratto concreto si ottiene dalla commissione paritetica del ramo, da un sindacato o da un’associazione professionale, dall’ispettorato cantonale del lavoro o da un servizio di consulenza giuridica. Le panoramiche della SECO sui contratti federali e cantonali indicano, per ogni contratto, l’organo di esecuzione competente.

L’analisi dei contratti collettivi si basa sui decreti del Consiglio federale relativi al conferimento dell’obbligatorietà generale, collegati dalla SECO nella sua pagina di sintesi; tutti i decreti elencati il 31 agosto 2026 sono stati scaricati e cercati nel testo integrale con «13. Monatslohn», «dreizehnter Monatslohn», «Jahresendzulage», «Jahresschlussentschädigung», «13e salaire», «treizième salaire» e «tredicesima». Il conteggio riguarda i 46 contratti in vigore a livello federale; un contratto scaduto nel 2025 ma ancora visibile nella pagina di sintesi è stato escluso. Esso stabilisce se la parte estesa contiene una simile disposizione — non il suo importo, né che cosa preveda in più la parte non estesa. Le quote degli annunci si riferiscono agli annunci svizzeri attivi della nostra banca dati, stato 30 agosto 2026, e più precisamente al 78,7% per cui esiste una sintesi del testo. Una sintesi condensa l’annuncio: un dettaglio sepolto in un testo lungo può mancare. Le quote sono quindi un limite inferiore della visibilità di un’informazione nell’annuncio e non uno spoglio dei testi completi. Gli annunci in italiano sono il 2,1% di quella base, troppo pochi per una percentuale propria.

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Fonti

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