Indennità di disoccupazione per gli indipendenti?
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In breve
Chi esercita un’attività lucrativa indipendente ai sensi della LAVS — tipicamente il titolare di una ditta individuale — non è soggetto all’obbligo di contribuzione e non ha quindi diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. Sta scritto così al numero marginale B13 della direttiva della SECO. A escludervi non è però l’indipendenza in sé, bensì l’assenza di un rapporto contributivo: chi è stato anche dipendente in un’altra azienda e vi ha maturato dodici mesi di contribuzione può avere diritto all’indennità. E chi dirige la propria Sagl i contributi li versa — restando comunque escluso, per una ragione del tutto diversa.
Fanno stato unicamente l’informazione del vostro URC e la decisione della vostra cassa di disoccupazione. Il vostro status di contribuente è stabilito dalla cassa di compensazione AVS, il vostro diritto all’indennità dalla cassa di disoccupazione — in entrambi i casi caso per caso e non sulla base di questa pagina. Questo testo è redazionale e non costituisce una consulenza giuridica o fiscale.
Questa seconda ragione colpisce molte più persone, e colpisce chi non si è mai definito indipendente. La direttiva la chiama posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Sedere nel consiglio di amministrazione di una SA o essere socio di una Sagl basta: la cassa nega il diritto all’indennità senza procedere ad alcuna ulteriore verifica, indipendentemente dall’entità della partecipazione.
L’altra metà della risposta è che l’assicurazione finanzia il passaggio all’indipendenza, ma in modo stretto. Versa al massimo 90 indennità giornaliere durante una fase di progettazione, in quel periodo vi esonera dalle ricerche di lavoro e dall’obbligo di controllo, e prolunga il vostro termine quadro di due anni. Sono però le vostre indennità, anticipate: non un aiuto alla costituzione che si aggiunge.
Ripartizione degli annunci del nostro insieme del 30 agosto 2026 che propongono un’attività indipendente anziché un impiego. Ognuno dei sessanta annunci è stato verificato singolarmente a mano.
- È soggetto a contribuzione soltanto il reddito da attività dipendente (art. 2 cpv. 1 lett. a LADI); l’attività indipendente non produce alcun periodo di contribuzione e non è possibile alcuna affiliazione volontaria.
- Fa stato lo status di contribuente AVS, vincolante per l’assicurazione contro la disoccupazione salvo decisione palesemente errata (direttiva SECO 2024/02 del 7 maggio 2024).
- Ai membri del consiglio di amministrazione di una SA e ai soci di una Sagl il diritto all’indennità è negato senza ulteriori verifiche (Direttiva LADI ID, numero B17).
- L’esclusione cessa soltanto con un’uscita definitiva; l’indebitamento o un’interruzione temporanea dell’attività non bastano (B26, B27), e la cancellazione dal registro di commercio ne è la prova usuale (B28).
- Comprovare il periodo minimo di contribuzione in un’altra azienda riapre l’esame dell’idoneità al collocamento e della perdita di lavoro (B13); per la posizione analoga a quella di un datore di lavoro si aggiunge una regola di sei mesi (B30).
- Il sostegno a un’attività indipendente copre al massimo 90 indennità giornaliere nella fase di progettazione, senza requisito di idoneità al collocamento e senza ricerche di lavoro (art. 71a cpv. 1 e 71b cpv. 3 LADI).
- I termini di domanda decorrono dall’inizio della disoccupazione controllata: 19 settimane con indennità giornaliere, 35 settimane senza (art. 95d e 95c OADI).
- L’articolo 9a LADI proroga fino a due anni il termine quadro quando il passaggio all’indipendenza è avvenuto senza l’aiuto dell’assicurazione.
Perché l’assicurazione non vi assicura — e chi decide il vostro status
L’assicurazione contro la disoccupazione svizzera è un’assicurazione per i lavoratori dipendenti. Secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a LADI è tenuto a pagare i contributi «il salariato che è assicurato e tenuto a pagare contributi per il reddito di un’attività dipendente giusta la LAVS». Il reddito da attività indipendente non compare da nessuna parte in questa disposizione.
Il resto ne consegue. L’articolo 8 capoverso 1 lettera e LADI richiede che il periodo di contribuzione sia adempiuto o che l’assicurato ne sia liberato, e l’articolo 13 capoverso 1 richiede almeno dodici mesi di occupazione soggetta a contribuzione entro il termine quadro biennale. Anni trascorsi nella propria ditta individuale non producono un solo mese di contribuzione, per quanto bene siano andati.
La Direttiva LADI ID lo dice al numero B13: «Le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente ai sensi della LAVS (p. es. titolari di un’impresa individuale) non sottostanno all’obbligo di contribuzione e non hanno pertanto diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.»
Ciò che manca conta quanto ciò che è scritto: in Svizzera non esiste alcuna assicurazione contro la disoccupazione facoltativa per gli indipendenti. Nessun contributo volontario, nessun mantenimento della copertura dopo la cancellazione come dipendente. L’AVS, l’AI e le IPG vi conoscono come indipendenti e riscuotono i vostri contributi. L’assicurazione contro la disoccupazione no.
E non siete voi a decidere il vostro status. Lo fa la cassa di compensazione AVS. La SECO lo ha ribadito nella direttiva 2024/02 del 7 maggio 2024: «Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, a fare la differenza tra lavoratori dipendenti e lavoratori indipendenti nell’assicurazione contro la disoccupazione è lo status di contribuente ai sensi del diritto in materia di AVS. A meno che non siano palesemente errate, le decisioni dell’AVS sono vincolanti per l’assicurazione contro la disoccupazione.»
L’accompagnamento salariale: lo status che credete di avere
Quella stessa direttiva si intitola «Accompagnamento salariale e status AVS» e merita di essere letta da chiunque lavori tramite una società che, dietro commissione, gli emette un conteggio di salario. La SECO la apre constatando che «le casse di disoccupazione ricevono da trattare sempre più casi in cui le persone fanno valere un diritto all’indennità di disoccupazione dopo aver perso un’attività basata sul modello dell’accompagnamento salariale».
Il meccanismo descritto è questo. La cassa di compensazione non verifica singolarmente lo status annunciato dal datore di lavoro, perché il datore di lavoro è esso stesso organo esecutivo dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 49 LAVS; la SECO scrive che «non è possibile escludere totalmente il rischio di errore». Nei casi in cui la cassa di disoccupazione ha «seri dubbi circa la correttezza dello status AVS riconosciuto», deve chiedere ulteriori informazioni all’assicurato.
Il passaggio che vi riguarda è il seguito. Se da queste informazioni emerge che non avete svolto i compiti secondo le istruzioni del datore di lavoro e che sopportavate voi stessi il rischio d’impresa, la cassa di disoccupazione può chiedere alla cassa di compensazione di riesaminare il vostro status. La SECO chiede inoltre alle casse di trasmetterle i nomi delle imprese che lavorano con questi modelli, per segnalarle all’UFAS.
In altre parole: un conteggio di salario non è una garanzia. Il modello è diffuso oltre confine, dove ha una disciplina propria; in Svizzera non ha uno statuto autonomo, e la qualifica ritenuta al momento della domanda di indennità può divergere da quella con cui avete lavorato per anni.
Il secondo blocco: la posizione analoga a quella di un datore di lavoro
Molte delle persone che pongono questa domanda non sono affatto indipendenti ai sensi dell’AVS. Hanno costituito una Sagl o una SA, si sono assunte, hanno percepito un salario e vi hanno versato ogni mese i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione. Sulla carta il periodo di contribuzione è adempiuto. La domanda viene respinta lo stesso.
Il numero B12 definisce la categoria: «Occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro le persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente ai sensi della LAVS (p. es. in una SA, una Sagl o una cooperativa) e che sono in grado di influenzare in modo significativo le decisioni del datore di lavoro.» Secondo B14, chi perde l’impiego in un’azienda in cui conserva una simile posizione non ha diritto all’indennità, in applicazione per analogia dell’articolo 31 capoverso 3 lettera c LADI — cioè la norma sull’indennità per lavoro ridotto. Nessun articolo della LADI esclude i fondatori dall’indennità di disoccupazione: l’esclusione è costruita per analogia dalla giurisprudenza e messa per iscritto in una direttiva.
La sentenza di principio è la DTF 123 V 234, e la direttiva ne riassume la logica: la giurisprudenza non mira soltanto all’abuso accertato, ma già al rischio di abuso insito nel versamento dell’indennità a una persona in tale posizione. Il numero B15 ne trae la conseguenza che rende la regola così dura: l’esclusione è assoluta, non occorre dimostrare alcun abuso di diritto, basta la mera possibilità.
La portata si legge meglio nell’esempio che la direttiva stessa riporta al numero B17: «Un membro del consiglio di amministrazione che detiene soltanto il 2 % delle azioni e che ha il diritto di firma collettiva a 2 è escluso dalla cerchia degli aventi diritto all’indennità senza ulteriori verifiche e indipendentemente dalle sue attività e dalla ripartizione interna dei compiti, anche se, ad esempio, il presidente del consiglio di amministrazione detiene il 95 % delle azioni e dispone del diritto di firma individuale.» Per i membri del consiglio di amministrazione di una SA e per i soci di una Sagl il potere decisionale determinante discende dalla legge stessa.
Per le altre funzioni la cassa esamina il singolo caso. Il numero B18 avverte che una procura o un diritto di firma da soli non provano nulla, perché disciplinano soltanto le responsabilità verso l’esterno — mentre in una piccola azienda con gerarchie piatte un influsso determinante può esistere anche senza iscrizione a registro. Può bastare anche la sola partecipazione finanziaria: il numero B20 riferisce un caso in cui il 40 % delle azioni ha escluso il diritto, perché il detentore poteva allearsi con l’uno o l’altro dei due partner restanti e guidare la società. Il semplice possesso di azioni destinate al personale non produce questo effetto.
L’esclusione si estende al coniuge che lavora nell’azienda (B21). Secondo B24 questo motivo personale riguarda esclusivamente i coniugi e i partner registrati e non va esteso ad altri rapporti di parentela.
Quando l’abbandono è definitivo: decide il registro di commercio
L’esclusione dura solo finché non avete lasciato definitivamente l’azienda. Il numero B25 esige che ciò «debba poter essere dimostrato in base a criteri chiari che non lasciano sussistere alcun dubbio» e precisa che «la disdetta dei rapporti di lavoro non permette di concludere che l’assicurato non occupa più una posizione analoga a quella di un datore di lavoro».
Il numero B27 elenca le quattro fattispecie che vi pongono fine: lo scioglimento dell’azienda, il fallimento, la cessione dell’azienda o della partecipazione finanziaria con conseguente perdita della posizione, e la disdetta con conseguente perdita della stessa. Il numero B26 elenca ciò che non basta: l’indebitamento, una moratoria concordataria, un’interruzione temporanea dell’attività. Una Sagl senza cifra d’affari da mesi può essere riattivata in qualsiasi momento, e questa sola possibilità tiene chiuso il diritto.
Nella pratica decide l’iscrizione a registro di commercio. Il numero B28 la considera il criterio più maneggevole: di regola è soltanto con la cancellazione, pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che ai terzi viene comunicato in modo attendibile che la persona è uscita definitivamente. Se i fatti contraddicono in modo chiaro e dimostrabile il registro, prevalgono i fatti — dimissioni dal consiglio di amministrazione attestate da un verbale di assemblea generale contano dalla loro data e non dalla pubblicazione.
Questa pubblicità taglia in due direzioni. Se la cassa scopre il motivo di esclusione soltanto durante la riscossione, deve chiedere la restituzione delle prestazioni secondo B33; ma poiché il mandato di amministratore in una SA e la gerenza di una Sagl sono visibili a registro, si ritiene che la cassa ne fosse a conoscenza fin dall’inizio, cosicché il termine di perenzione di tre anni decorre già dall’indennità versata a torto. E secondo la giurisprudenza citata al numero B16 l’effetto di pubblicità del registro vale anche quando le domande relative a tale posizione hanno ricevuto una risposta errata nel modulo.
La via che resta aperta: il periodo di contribuzione in un’altra azienda
Il numero B13 non si ferma all’esclusione. La seconda frase dispone: «Tuttavia, se tali persone possono comprovare un periodo minimo di contribuzione in un’altra ditta, occorre esaminare la loro idoneità al collocamento e, all’occorrenza, determinare la perdita di lavoro computabile.»
Per chi è indipendente e nel contempo dipendente, è la frase operativa. Una fisioterapista con un grado di occupazione parziale in uno studio, un grafico con un committente che lo assume con contratto di lavoro, una consulente al 40 per cento: la perdita di quell’impiego può aprire un diritto anche se l’attività indipendente continua. La domanda non è più se siete indipendenti, ma quanta perdita di lavoro resta davvero.
Per chi occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro la via è più stretta. Secondo B30 tale persona «è altresì esclusa dal diritto all’ID se ha esercitato un’attività lucrativa dipendente soltanto per un breve periodo di tempo in un’altra azienda»: se conserva la posizione nell’azienda A e chiede l’indennità per la perdita di un’attività dipendente nell’azienda B, ha diritto all’indennità soltanto se quest’ultima era soggetta a contribuzione, è durata almeno sei mesi e il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi è raggiunto complessivamente. Il numero B31 applica la stessa regola dei sei mesi al coniuge uscito dall’azienda che l’altro continua a gestire.
Il sostegno a un’attività indipendente: cosa paga davvero l’assicurazione
Gli articoli 71a-71d LADI disciplinano il sostegno agli assicurati che intendono mettersi in proprio. La Direttiva LADI PML ne descrive tre varianti al numero K1: indennità giornaliere nella fase di progettazione, una garanzia contro i rischi di perdite o l’assunzione dei costi dell’analisi di un microcredito, oppure la combinazione delle due.
L’articolo 71a capoverso 1 LADI autorizza «il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività». Durante quella fase l’articolo 71b capoverso 3 sospende gli obblighi ordinari; il numero K5 precisa che l’assicurato «non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dagli obblighi previsti dall’art. 17 LADI, in particolare dall’obbligo di cercare lavoro e dall’obbligo di controllo». Fino all’inizio della fase di progettazione restano applicabili le condizioni dell’articolo 15 LADI.
Tre limiti decidono se l’operazione conviene. Primo: sono le vostre indennità. Il numero massimo fissato dall’articolo 27 LADI non aumenta, e quanto riscuotete nella fase di progettazione vi mancherà poi. Secondo: il numero K23 riserva le indennità alla fase di progettazione o di preparazione — «per la fase di avvio dell’impresa non viene fornito alcun aiuto finanziario», e in caso di acquisizione di una ditta esistente o di ingresso in una ditta già costituita in linea di principio non se ne versano. Terzo: i termini sono brevi e decorrono dall’inizio della disoccupazione controllata — la domanda di garanzia con indennità giornaliere va presentata all’URC entro le prime 19 settimane (art. 95d OADI), quella senza indennità entro le prime 35 settimane (art. 95c OADI). L’opuscolo ufficiale lo dice senza giri di parole: «Attenzione: i termini per far valere questo genere di domande sono molto brevi.»
Una quarta trappola sta all’altro estremo. Il numero K41 consiglia a chi vuole il numero massimo di indennità di presentare la domanda «al più tardi 22 settimane prima della scadenza del termine quadro normale» — 18 settimane per i 90 giorni più quattro settimane per l’elaborazione. E secondo K31 l’inidoneità al collocamento non può essere legittimata retroattivamente se avete già cominciato la fase di progettazione senza aver presentato la domanda in tempo utile. Chi prima costituisce e poi chiede ha già perso il diritto.
Le altre condizioni: essere disoccupati senza colpa propria, avere almeno 20 anni, presentare un progetto schematico di attività economicamente sostenibile e duratura e comprovare conoscenze adeguate in materia di gestione aziendale (art. 71b LADI, art. 95b OADI). Se sussiste un nesso causale tra disoccupazione per colpa propria e avvio dell’attività indipendente, il numero K7 esclude il sostegno; il numero K8 prevede che sei mesi di attività dipendente sul mercato del lavoro facciano venir meno quel nesso. La scelta della forma giuridica resta libera (K12).
L’articolo 9a LADI: il biglietto di ritorno di cui nessuno parla
Una disposizione lavora a vostro favore senza alcuna pratica, e riguarda espressamente gli assicurati che hanno intrapreso un’attività indipendente «senza l’aiuto dell’assicurazione contro la disoccupazione» — cioè la grande maggioranza.
Il termine quadro per la riscossione è prolungato di due anni se un termine quadro correva nel momento in cui avete intrapreso l’attività indipendente e se, a causa di quella attività, al momento in cui la cessate non adempite i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente. E il termine quadro per il periodo di contribuzione viene esteso per tutta la durata dell’attività indipendente, fino a un tetto di due anni. In concreto: lo sguardo all’indietro sui vostri vecchi mesi di contribuzione arriva più lontano dei due anni consueti quando in mezzo c’è un periodo di lavoro indipendente.
Due limiti, all’articolo 3a OADI: nessun prolungamento se l’attività era essa stessa contributiva ai sensi dell’articolo 13 LADI, e nessun prolungamento del termine quadro per la riscossione per chi ha percepito prestazioni mentre esercitava l’attività indipendente. Il numero complessivo di indennità resta comunque limitato dall’articolo 27 LADI.
Per chi ha usato la fase di progettazione e ha poi effettivamente avviato l’attività vale l’articolo 71d capoverso 2 LADI: il termine quadro in corso è prolungato di due anni. L’opuscolo ufficiale spiega perché conta: «In questo modo, nel caso in cui l’esercizio dell’attività indipendente non andasse come sperato e l’assicurato fosse costretto a interrompere il progetto, esso potrà beneficiare delle prestazioni dell’AD.»
Essere indipendenti e riscuotere l’indennità nello stesso tempo
Un’attività indipendente a carattere duraturo non esclude necessariamente l’idoneità al collocamento: lo dice espressamente il numero B238. Quello che il servizio cantonale competente stabilisce è «in quale misura tale attività riduce la perdita di lavoro computabile» — e non è importante sapere se l’attività esisteva già prima dell’iscrizione alla disoccupazione o se è stata intrapresa o estesa dopo.
Il calcolo si fa in ore, non in franchi. Nell’esempio della direttiva, chi dedica dodici ore la settimana a un’attività indipendente duratura dopo aver lavorato 40 ore come dipendente fa valere una perdita di lavoro del 70 per cento. Se quelle ore cadono in fasce orarie sfavorevoli, il numero B239 ammette che la perdita effettivamente sfruttabile sia inferiore al calcolo aritmetico. Il numero B241 impone di fissare misura e orari dell’attività perché la perdita possa essere determinata, e l’URC verbalizza tale disponibilità; chi insiste sull’attività ma non vuole fissare gli orari è dichiarato inidoneo al collocamento.
La frase che spiega l’intera costruzione sta al numero B244: «Lo scopo dell’AD non è infatti di coprire i rischi imprenditoriali come le fluttuazioni nell’andamento delle ordinazioni e le relative ripercussioni sul tasso di occupazione.» Per questo il numero B245 ammette l’estensione di un’attività indipendente duratura durante la disoccupazione soltanto se avviene una volta sola, a orari fissi, e pone fine in modo duraturo almeno in parte alla disoccupazione. Ridurre poi il volume perché gli affari vanno male non aumenta l’indennità.
Il guadagno intermedio indipendente è un’altra cosa. Secondo B235 «soltanto le attività indipendenti a carattere transitorio, temporanee e che necessitano di pochi investimenti entrano in linea di conto come guadagno intermedio»; occorre continuare intensamente le ricerche di un’attività dipendente e poter abbandonare l’attività in tempi utili. E la direttiva è esplicita sul caso più frequente: chi intendeva da tempo mettersi in proprio e approfitta della disoccupazione per avviare l’attività si vede negare l’idoneità al collocamento.
Cosa offre davvero il mercato svizzero degli annunci
Abbiamo esaminato il nostro insieme di annunci aperti del 30 agosto 2026 per individuare quelli che propongono un incarico indipendente anziché un impiego — cioè lavoro che, alla luce di quanto precede, non produrrebbe alcun mese di contribuzione. Abbiamo lavorato sugli annunci per cui teniamo un riassunto, circa quattro quinti dell’insieme.
La quota è dello 0,39 per cento. L’abbiamo verificata a mano: l’espressione di ricerca ha prodotto 71 candidati, di cui ne abbiamo scartati 11 perché la parola «franchise» vi indicava un portafoglio di prodotti, perché l’azienda gestisce essa stessa una rete in franchising, oppure perché il ruolo consiste nel coordinare freelance anziché esserlo. Restano 60 annunci provenienti da 33 inserzionisti.
Dove l’indipendenza viene proposta, i modelli sono quattro. Tre quarti circa sono incarichi freelance o di progetto, concentrati nel linguistico, nei dati e nel creativo. Un decimo sono partenariati in franchising — rilevamenti di negozi e mandati immobiliari. Il resto si divide fra i mandati a onorario, le professioni sanitarie regolamentate che cercano espressamente «su base indipendente» e i contratti a sola provvigione.
Un avvertimento sul lessico, perché è in parte all’origine della domanda. Negli annunci in tedesco la parola «selbständig» compare nell’11,2 per cento dei testi, mentre soltanto lo 0,19 per cento propone davvero un’attività indipendente. Negli annunci in italiano le parole «indipendente» e «autonomo» compaiono nel 13,8 per cento dei testi. In entrambe le lingue il termine descrive quasi sempre un modo di lavorare — lavorare in autonomia, gestire da soli un caso — e non uno status.
Perché qui non trovate una quota ticinese
Per questa domanda rinunciamo a indicare una percentuale ticinese o riferita agli annunci in lingua italiana, per la ragione che applichiamo anche altrove: la base è troppo sottile perché una quota significhi qualcosa.
Gli annunci redatti in italiano nel nostro insieme sono poco più di trecento, e di questi uno solo propone un incarico indipendente. Una quota costruita su un annuncio non è una misura, è un artefatto: basta che quell’annuncio scada perché il valore diventi zero, e basta che ne compaiano due perché raddoppi. Le percentuali che trovate sopra si riferiscono all’intero insieme svizzero e alle lingue con una base sufficiente.
Quello che possiamo dire con onestà è di ordine qualitativo: il lavoro indipendente pubblicizzato sui portali svizzeri è in larga maggioranza in inglese, poi in tedesco, e nelle due lingue latine è quasi assente. Se cercate un incarico indipendente in Ticino, i canali che contano non sono gli annunci ma le associazioni professionali, i mandati diretti e il passaparola — e nessuna di queste vie produce contributi all’assicurazione contro la disoccupazione.
Cosa cambia rispetto all’Italia
Chi arriva dall’Italia, o vi risiede lavorando da questa parte del confine, si aspetta qui qualcosa che non esiste. La differenza non è di grado: è di natura.
L’Italia ha creato un’indennità dedicata ai lavoratori autonomi, l’ISCRO. La circolare INPS che la disciplina — la prestazione è riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024 — la attribuisce ai soggetti iscritti alla Gestione separata «che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo», a condizione fra l’altro di «aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti» e di «essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni». La prestazione «è erogata per sei mensilità», non comporta accredito di contribuzione figurativa, va chiesta entro il 31 ottobre di ciascun anno e «non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa».
In Svizzera non esiste nulla di equivalente. Nessuna indennità per gli autonomi, nessun importo minimo, nessuna durata — perché a monte manca il rapporto assicurativo. Ciò che esiste in Svizzera, e che non ha un corrispettivo italiano diretto, sta all’altro capo del percorso: il sostegno alla costituzione descritto sopra, riservato a chi è già indennizzato come lavoratore dipendente.
Per i frontalieri una precisazione è necessaria. Se risiedete in Italia e lavoravate in Svizzera come dipendenti, la competenza in materia di disoccupazione spetta di regola allo Stato di residenza ed è il diritto italiano a determinare i vostri diritti. Questa pagina descrive il diritto svizzero, applicabile a chi è assicurato e indennizzato in Svizzera; non dice nulla su come un regime estero valuterà un’attività indipendente esercitata in Svizzera.
La base giuridica di questa pagina è costituita dagli articoli 2, 8, 9a, 13, 15, 23, 27, 31 e 71a-71d LADI e dagli articoli 3a e 95a-95e OADI, letti il 31 agosto 2026 nei testi consolidati su Fedlex — la LADI in vigore dal 1° gennaio 2026, l’OADI dal 1° agosto 2026. I numeri marginali da B12 a B34a, B40 e da B235 a B245 provengono dalla Direttiva LADI ID della SECO, valida dal 1° luglio 2026; i numeri da K1 a K44 dalla Direttiva LADI PML, valida dal 1° giugno 2026; entrambe lette il 31 agosto 2026 nell’edizione italiana. Le citazioni dall’opuscolo provengono dall’Info-Service «Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – Un primo passo verso il reinserimento», edizione 2026. I passaggi sullo status AVS provengono dalla Direttiva 2024/02 del 7 maggio 2024. Le indicazioni sull’ISCRO provengono dalla circolare INPS n. 84 del 23 luglio 2024, letta il 31 agosto 2026. Per le nostre quote abbiamo analizzato lo stato degli annunci aperti al 30 agosto 2026, limitandoci a quelli dotati di un riassunto, cioè circa quattro quinti di essi. Un incarico indipendente lo riconosciamo da come sono formulati il titolo e il riassunto, non da un campo del contratto; l’espressione di ricerca ha prodotto 71 candidati, di cui 11 scartati dopo esame individuale perché «franchise» vi indicava un portafoglio di prodotti o la rete di filiali del datore di lavoro, oppure perché il ruolo coordina freelance invece di esserlo. Lo 0,39 per cento è quindi un valore minimo e non massimo. Non pubblichiamo quote ticinesi né in lingua italiana: gli annunci in italiano sono poco più di trecento e uno solo di essi propone un incarico indipendente.
Fonti
- LADI (RS 837.0) — articoli 2, 8, 9a, 13, 31 e 71a-71d: obbligo di contribuzione, diritto all’indennità, termini quadro, sostegno all’attività indipendente
- OADI (RS 837.02) — articoli 3a e 95a-95e: termini quadro prolungati, fase di progettazione, termini di domanda
- SECO — Direttiva LADI ID (indennità di disoccupazione), valida dal 1° luglio 2026: numeri da B12 a B34a e da B235 a B245
- SECO — Direttiva LADI PML (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), valida dal 1° giugno 2026: capitolo K, sostegno a un’attività indipendente
- SECO — Direttiva 2024/02 del 7 maggio 2024: accompagnamento salariale e status AVS
- SECO — Info-Service «Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – Un primo passo verso il reinserimento», edizione 2026
- INPS — Circolare n. 84 del 23 luglio 2024: indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
Domande correlate
Che cosa dice il nostro indice sul mercato svizzero
Calcolato in tempo reale sul nostro indice, non ripreso da uno studio. Solo quote, dato di oggi.
Lingua in cui è scritto l’annuncio
- Deutsch
- 60%
- English
- 23%
- Français
- 13%
- Italiano
- 3%
Tra gli annunci che indicano una lingua, la quota che chiede
- Deutsch
- 70%
- English
- 43%
- Français
- 21%
- Italiano
- 3%
19% pubblicati negli ultimi 7 giorni · Mercati principali: Zürich 18% · Bern 10% · Genève 5% · Basel 5%