Posso iscrivermi all’URC e studiare?
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In breve
Iscrivervi potete, sì: l’iscrizione al collocamento presso l’URC e la decisione sull’indennità di disoccupazione sono due cose distinte, e solo la seconda dipende dagli studi. Ciò che decide se l’indennità viene versata accanto a una formazione è l’idoneità al collocamento secondo l’art. 15 cpv. 1 LADI — essere disposti, capaci e autorizzati ad accettare un’occupazione adeguata. Per un corso che l’assicurazione contro la disoccupazione non ha autorizzato, la vostra dichiarazione esplicitamente non basta: la direttiva esige un attestato della direzione del corso o della formazione, in cui siano attestate anche le conseguenze finanziarie dell’interruzione.
Fanno stato unicamente le informazioni del vostro URC e la decisione della vostra cassa di disoccupazione. L’idoneità al collocamento è sempre valutata caso per caso e la prassi varia da un cantone all’altro. Questo testo è redazionale e non costituisce una consulenza legale.
È questa seconda parte a far cambiare direzione alla maggior parte dei colloqui. «Naturalmente interromperei gli studi per un impiego» è un’intenzione, non una prova, e il numero marginale B265 della Direttiva LADI ID lo dice apertamente. L’attestato deve venire dalla scuola e deve quantificare il costo di un’uscita. Una formazione che con l’abbandono fa perdere la tassa dell’intero anno fornisce così, per iscritto, l’argomento che l’abbandono non è realistico.
La regola si rovescia quando l’assicurazione autorizza il provvedimento. Secondo l’art. 60 cpv. 4 LADI, nella misura in cui il corso lo esiga, durante il medesimo il partecipante non è tenuto a essere idoneo al collocamento. La distinzione che conta non è quindi «sto studiando», ma «l’URC ha dato il suo accordo»: da un lato un rischio, dall’altro uno stato autorizzato.
Termini di attesa e numero massimo di indennità giornaliere secondo la LADI e l’OADI. Tutte le cifre sono espresse in giorni di disoccupazione controllata, e l’art. 21 LADI versa cinque indennità giornaliere per settimana. Il tetto di 90 indennità vale per chi è esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione, quello di 260 per chi comprova dodici mesi di contribuzione.
- L’iscrizione al collocamento è personale — tramite la piattaforma d’accesso ai servizi elettronici o presentandosi allo sportello — presso l’URC del vostro domicilio; indicate il numero AVS e la data d’iscrizione vi viene confermata per iscritto (art. 19 e art. 18 cpv. 1 OADI).
- Il diritto all’indennità si fa valere separatamente, presso una cassa di disoccupazione scelta liberamente; il cambiamento di cassa è escluso entro il termine quadro per la riscossione (art. 20 cpv. 1 LADI).
- È idoneo al collocamento il disoccupato disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione (art. 15 cpv. 1 LADI).
- Secondo la DTF 120 V 385 uno studente è idoneo al collocamento se è disposto e in grado di assumere, accessoriamente agli studi, un impiego a tempo pieno o a tempo parziale; chi intende lavorare soltanto per brevi periodi o sporadicamente non lo è.
- La soglia minima ammessa dalla direttiva è un’occupazione adeguata pari ad almeno il 20 per cento di un impiego a tempo pieno (numero marginale B247).
- Per un corso non autorizzato il numero marginale B265 esige un attestato della persona responsabile del corso o della formazione, in cui siano attestate anche le conseguenze finanziarie dell’interruzione.
- Chi vuole partecipare di propria iniziativa a un provvedimento deve presentare la domanda al più tardi dieci giorni prima dell’inizio, altrimenti le prestazioni decorrono solo dal giorno della presentazione (art. 81e cpv. 1 OADI).
- Una formazione formale completa secondo il sistema educativo svizzero può essere conseguita esclusivamente nell’ambito degli assegni di formazione; singoli moduli o corsi di una formazione formale possono invece essere frequentati come provvedimento inerente al mercato del lavoro (numero marginale A4b, Direttiva LADI PML).
- Gli assegni di formazione riguardano una formazione di durata massima di tre anni, dai 30 anni in su e senza una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera; l’importo massimo è di CHF 3500 mensili e la domanda va presentata otto settimane prima dell’inizio (art. 66a LADI, art. 90a cpv. 4 e 7 OADI).
- L’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione per motivi di formazione presuppone oltre dodici mesi di impedimento e almeno dieci anni di domicilio in Svizzera (art. 14 cpv. 1 lett. a LADI).
- Chi è esonerato compie un periodo di attesa speciale di 120 giorni oltre a quello generale e ha diritto al massimo a 90 indennità giornaliere (art. 6 cpv. 1 e 6 OADI, art. 27 cpv. 4 LADI).
Due decisioni, due sportelli
La domanda ne contiene due, che la legge tratta in punti diversi. L’iscrizione al collocamento è disciplinata dall’art. 19 OADI: è personale, avviene tramite la piattaforma d’accesso ai servizi elettronici oppure presentandosi al servizio competente, richiede il numero AVS e dà luogo a una conferma scritta della data. L’art. 18 cpv. 1 OADI attribuisce la competenza al servizio del luogo di domicilio. In tutta questa procedura non compare mai la parola formazione.
La seconda procedura è la richiesta di indennità. L’art. 20 cpv. 1 LADI la colloca presso una cassa di disoccupazione scelta liberamente, senza possibilità di cambiarla entro il termine quadro per la riscossione. È qui che vengono esaminate le condizioni cumulative dell’art. 8 cpv. 1 LADI: essere disoccupati totalmente o parzialmente, subire una perdita di lavoro computabile, essere domiciliati in Svizzera, aver concluso la scuola dell’obbligo, adempiere il periodo di contribuzione o esserne esonerati, essere idonei al collocamento e adempiere le prescrizioni di controllo.
In pratica: iscriversi conviene anche quando sapete già che la questione dell’indennità sarà difficile. L’art. 10 cpv. 3 LADI precisa che la persona in cerca d’impiego è considerata disoccupata soltanto dopo essersi annunciata al collocamento, e la consulenza e il collocamento dell’URC non dipendono dall’indennità. Quello che invece non conviene è arrotondare la propria situazione al primo colloquio: quanto dichiarato finisce nel verbale, e la cassa lo legge.
L’idoneità al collocamento, parola per parola
L’art. 15 cpv. 1 LADI costruisce l’idoneità su tre elementi esaminati separatamente: essere disposti, capaci e autorizzati ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. Il primo riguarda l’intenzione, il secondo la disponibilità effettiva in ore, il terzo il permesso. Una formazione tocca soprattutto il secondo, ed è lì che si colloca la giurisprudenza.
La DTF 120 V 385 è la sentenza di riferimento ed è più generosa di quanto ci si aspetti: uno studente è considerato idoneo al collocamento se è disposto e in grado di assumere, accessoriamente agli studi, un impiego a tempo pieno o a tempo parziale. La parola decisiva è «accessoriamente», cioè in modo duraturo. Deve invece essere negata l’idoneità allo studente che intende esercitare un’attività lucrativa soltanto per periodi di breve durata o sporadicamente, in particolare durante le vacanze semestrali. Studiare non esclude il diritto; una disponibilità calcata sul calendario accademico sì.
La soglia di legge è bassa. Il numero marginale B247 della Direttiva LADI ID stabilisce che gli assicurati parzialmente disoccupati sono considerati idonei al collocamento se sono disposti e in grado di accettare un’occupazione adeguata pari ad almeno il 20 per cento di un impiego a tempo pieno. Un giorno alla settimana basta, dunque, dal punto di vista giuridico. L’ostacolo vero sta altrove: in ciò che i datori di lavoro mettono a concorso.
L’attestato che la scuola deve scrivere
Il numero marginale B265 è la regola applicabile a ogni formazione intrapresa di propria iniziativa. Se durante la disoccupazione l’assicurato frequenta un corso che non è stato autorizzato dall’assicurazione contro la disoccupazione, l’idoneità al collocamento gli viene riconosciuta unicamente se è stabilito che egli è disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento tale corso per assumere un impiego. Poi arriva la frase che sposta la verifica: «Non è sufficiente che l’assicurato si dichiari disposto a interrompere il corso, egli deve inoltre presentare un attestato della direzione della persona responsabile del corso o della formazione […] in cui siano attestate anche le conseguenze finanziarie di tale interruzione.»
Due conseguenze pratiche. La prima: chiedete quell’attestato alla segreteria della scuola subito, invece di aspettare che ve lo domandino, e fatevi indicare per iscritto quanto costa un’uscita a metà semestre. La seconda: sappiate che quella cifra gioca contro di voi quando è alta — è un argomento invisibile finché non entra nell’incarto.
La giurisprudenza mostra entrambi i lati. Nella DTFA C 136/02 del 4.2.2003 un assicurato che durante la disoccupazione seguiva di propria iniziativa un corso di formazione in ambito medico era idoneo al collocamento, ma doveva comunque continuare le ricerche di lavoro ed essere disposto a interrompere il corso per assumere un impiego. All’opposto, nella DTFA C 132/04 dell’11.10.2004 un corso di quattro mesi negli Stati Uniti non ha retto: in nessun momento era garantito che l’assicurata potesse essere contattata nell’arco di una giornata e collocata entro un termine ragionevole.
Il corso autorizzato: quando la regola si rovescia
Non appena l’assicurazione autorizza un provvedimento di formazione, la logica cambia. L’art. 60 cpv. 4 LADI stabilisce che, nella misura in cui il corso lo esiga, durante il medesimo il partecipante non è tenuto a essere idoneo al collocamento. Il numero marginale B264 lo conferma e aggiunge che la partecipazione a una misura dell’AI non comporta automaticamente e senza verifica l’inidoneità al collocamento.
La strada passa da una domanda. L’art. 81e cpv. 1 OADI esige che la persona che partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro presenti la domanda di consenso al servizio cantonale competente al più tardi dieci giorni prima dell’inizio del provvedimento. Se la presenta senza motivo scusabile dopo l’inizio, le prestazioni sono versate soltanto dal momento della presentazione: le settimane precedenti sono perse anche se il provvedimento viene poi autorizzato. È per questo che un corso che parte in gennaio si discute in ottobre e non in dicembre.
Per gli assegni di formazione vale un termine diverso e più lungo: secondo l’art. 90a cpv. 7 OADI le domande devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell’inizio della misura, e il servizio comunica la sua decisione di regola quattro settimane dopo. Confondere i due termini significa quasi certamente mancare il secondo.
Che cosa finanzia l’assicurazione — e la frase che ferma gran parte dei progetti di studio
La Direttiva LADI PML fissa il principio al numero marginale A4a: le formazioni, i perfezionamenti e le riqualificazioni delle persone in cerca d’impiego devono sempre essere indicati dal mercato del lavoro, e va rispettato il principio della proporzionalità. Quando entrambe le condizioni sono date, sono espressamente promossi. La domanda non è quindi se l’assicurazione apprezzi la formazione, ma con quale metro la misuri.
Il numero marginale A17 fornisce il primo criterio e colpisce direttamente la maggior parte dei progetti di studio: se la richiesta della persona in cerca d’impiego è motivata dal suo desiderio, indipendente dalla disoccupazione, di realizzare un progetto professionale, allora l’indicazione proveniente dal mercato del lavoro non è data. Se si tratta invece di un provvedimento adeguato per porre termine alla disoccupazione o evitare che si ripeta — per esempio perché consente di adeguarsi ai cambiamenti del mercato e al progresso tecnologico — l’indicazione è data. Il desiderio coltivato da anni di riprendere finalmente certi studi è dunque, in questo quadro, l’opposto di un argomento.
Vi si aggiungono tre limiti. A18 vuole evitare, in particolare per i giovani disoccupati, che chiedano prestazioni dell’assicurazione per la loro formazione di base. A19 esclude, secondo la giurisprudenza, gli stage obbligatori nell’ambito degli studi di medicina e il periodo di pratica per gli avvocati al termine degli studi di diritto. A20 indica dodici mesi come durata normale massima di un provvedimento e impone il rifiuto quando lo stesso miglioramento dell’idoneità al collocamento può essere raggiunto con un provvedimento meno costoso o più breve. A21 ammette i provvedimenti all’estero soltanto a titolo eccezionale e in presenza di validi motivi.
Due sentenze delimitano il campo meglio di qualsiasi regola. Nella sentenza C 280/02 del 18.11.2003 il finanziamento di una formazione biennale di educatrice sociale non era, per una persona in cerca d’impiego con formazioni di base da sarta ed estetista, né indicato dal mercato del lavoro né proporzionato. Nella sentenza C 242/05 del 6.10.2006 il conseguimento della licenza di condurre di categoria D era invece, per una persona manifestamente difficile da collocare, un provvedimento mirato che le apriva un nuovo campo d’attività in un settore già familiare. Vince ciò che è breve, concreto e agganciato a un posto riconoscibile; perde ciò che è lungo, biografico e nuovo.
L’unica via verso un titolo completo: gli assegni di formazione
Il numero marginale A4b traccia la linea più netta dell’intero tema: le formazioni che costituiscono una formazione formale completa secondo il sistema educativo svizzero possono essere conseguite esclusivamente nell’ambito degli assegni di formazione. I corsi di perfezionamento e di riqualificazione che non costituiscono una formazione formale completa possono invece essere seguiti nell’ambito dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro — e in questo ambito possono essere frequentati anche singoli moduli o corsi di una formazione formale. È la via d’uscita pratica per molti: non l’intero curriculum, ma un modulo.
Gli assegni stessi si trovano all’art. 66a LADI. L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di durata massima di tre anni ai disoccupati che hanno almeno 30 anni e non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera, oppure hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione. Il cpv. 3 esclude chi possiede un titolo riconosciuto in Svizzera di una scuola universitaria o di una scuola professionale superiore, chi ha frequentato almeno tre anni un simile istituto senza conseguire il titolo e chi ha superato un esame professionale federale. È richiesto un contratto di formazione che preveda un concetto di formazione e un certificato finale.
L’art. 90a OADI fornisce le cifre. L’importo massimo secondo l’art. 66c cpv. 2 LADI ammonta a CHF 3500 mensili, e le borse di studio assegnate sono computate se non servono a coprire le spese familiari di mantenimento. Il cpv. 5 contiene la disposizione che rende sostenibile l’intera costruzione: con l’inizio della formazione il termine quadro per la riscossione è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l’assegno. Il versamento passa dal datore di lavoro, che paga l’assegno insieme al salario e conteggia mensilmente con la cassa.
Dopo gli studi, senza periodo di contribuzione: dieci anni, 120 giorni, 90 indennità
Chi durante gli studi non ha lavorato, o quasi, non passa dal periodo di contribuzione ma dall’esenzione. L’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI esonera le persone che, entro il termine quadro e durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro e non hanno potuto adempiere il periodo di contribuzione a causa di formazione scolastica, riqualificazione professionale, formazione o formazione continua — «a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera».
È la condizione su cui inciampa la maggior parte dei diplomati stranieri delle scuole universitarie svizzere, e riguarda da vicino chi arriva dall’Italia per studiare a Lugano, Zurigo o Losanna. Un master dura due anni, un bachelor più un master cinque: nessuna di queste durate si avvicina a dieci. Il numero marginale B187 attenua appena la regola — non è necessario che i dieci anni abbiano immediatamente preceduto la domanda né che siano stati consecutivi — ma non li accorcia. Vale la pena notare il contrasto interno all’articolo: per malattia, infortunio o maternità la lett. b esige soltanto il domicilio durante il periodo corrispondente, senza i dieci anni. La condizione lunga è propria della formazione.
Lo stesso numero marginale definisce che cosa sia una formazione: qualsiasi curriculum formativo al termine del quale viene rilasciato un certificato che l’assicurato può far valere sul mercato del lavoro, comprovato da un attestato dell’istituto con la durata e le ore, incluse quelle preparatorie. Una frase elimina un’intera categoria: «Le formazioni da autodidatta non possono in genere essere riconosciute in quanto non sufficientemente controllabili.» Un anno di studio autogestito non è dunque un motivo di esenzione. E la formazione è ritenuta conclusa nel momento in cui l’assicurato riceve i risultati dell’esame finale — dettaglio che conta, perché se la formazione dura un anno la condizione dei dodici mesi non è generalmente soddisfatta.
Il numero marginale B209 aggiunge la regola più dura: il cumulo di periodi di contribuzione e di periodi coperti da un motivo di esenzione è escluso. L’esempio della direttiva sono dodici mesi di perfezionamento e undici mesi di contribuzione nello stesso termine quadro: entrambe le condizioni mancate di poco, e nessun diritto. Due strade quasi complete non ne fanno una.
L’esenzione costa tempo e rende poco. L’art. 6 cpv. 1 OADI impone un periodo di attesa di 120 giorni, da compiere secondo il cpv. 6 in aggiunta al periodo di attesa generale dell’art. 18 cpv. 1 LADI, e contano come giorni di attesa soltanto quelli per i quali l’assicurato adempie le condizioni del diritto: il termine non scorre da solo, va compiuto iscritti, idonei al collocamento e con ricerche di lavoro in corso. I cpv. 1bis e 1ter permettono nel frattempo un semestre di motivazione o un periodo di pratica professionale. L’importo è forfettario: l’art. 41 cpv. 1 OADI fissa il guadagno assicurato a CHF 153 al giorno per un titolo di livello terziario, CHF 127 per il livello secondario II e CHF 102 per le altre persone dai 20 anni in su, e il cpv. 2 riduce del 50 per cento queste quote per chi è esonerato per motivi di formazione, ha meno di 25 anni e non ha obblighi di mantenimento verso figli.
Chi ha lavorato durante gli studi
La posizione decisamente migliore è quella dello studente che ha svolto un’attività soggetta a contribuzione. Il numero marginale B211 la calcola: una persona esercita da diversi anni, accanto agli studi universitari, un’attività a tempo parziale soggetta a contribuzione di dodici ore settimanali, per un salario mensile di CHF 1200, e si annuncia dopo aver concluso con successo gli studi. Il guadagno assicurato si compone allora del salario e della quota globale convertita in base al grado di impedimento: con una durata normale del lavoro di 40 ore presso il datore di lavoro, CHF 1200 più 28/40 della quota globale mensile di CHF 3320, ossia un guadagno assicurato di CHF 3524.
Ciò è possibile perché la DTF 8C_318/2011 del 5.3.2012 ammette il parallelismo: un assicurato può adempiere il periodo di contribuzione per un tasso di attività inferiore al 100 per cento ed essere esonerato dall’adempimento per la percentuale rimanente, purché il grado di occupazione precedente e il grado di impedimento corrispondano insieme a un’occupazione a tempo pieno.
La direttiva annota anche la fine sgradevole dell’esempio: se la persona prosegue l’attività a tempo parziale dopo la conclusione degli studi, le vengono versati pagamenti compensativi a titolo di guadagno intermedio fino alla riscossione di 90 indennità giornaliere; dopodiché il guadagno assicurato è ridotto a CHF 1200 e, in mancanza di una perdita di guadagno computabile, il diritto viene meno. Tenere il lavoro da studente dopo la laurea apre una finestra, non una soluzione.
Perché qui non trovate una percentuale ticinese
Per capire se un posto è compatibile con gli studi bisogna prima conoscerne il grado di occupazione, e la prima difficoltà è che quasi nessun annuncio lo dice: nell’index di annunci di SwissJobs.app soltanto il 23,2 per cento degli annunci aperti indica una percentuale nel titolo o nel riassunto redazionale.
Una cifra ticinese su questo punto non la pubblichiamo, e vale la pena dire perché. Gli annunci aperti riconducibili al Ticino sono meno di trecento, e quelli che indicano una percentuale sono qualche decina: una quota calcolata su una base così sottile oscillerebbe di parecchi punti per una manciata di annunci in più o in meno, e non descriverebbe il mercato ticinese ma il caso. La stessa regola vale, in questo testo, per Vallese, Giura e per i cantoni con poche decine di annunci riconducibili.
Quello che si può dire riguarda l’insieme del mercato svizzero, e riguarda anche chi cerca in Ticino. Fra gli annunci che indicano una percentuale, il 73,6 per cento chiede il 100 per cento pieno. Un grado del 60 per cento o meno entra in questione per il 14,4 per cento, il 50 per cento o meno per il 9,3 per cento, il 40 per cento o meno per il 5,6 per cento, e il 20 per cento che la direttiva ammette come minimo compare nell’1,8 per cento degli annunci. La soglia giuridica è quindi molto più bassa dell’offerta reale: non è l’amministrazione a essere stretta, è il mercato.
Quando inizia l’obbligo di cercare lavoro
Il numero marginale B319 fissa l’inizio dell’obbligo di ridurre il danno — cioè delle ricerche di lavoro da comprovare — per le persone che stanno per concludere la propria formazione, e lo fa dipendere dalla data di annuncio. Se l’iscrizione avviene prima dei risultati degli esami, l’obbligo di cercare lavoro inizia dalla data dell’iscrizione. Se avviene dopo i risultati, inizia dalla data in cui si viene a conoscenza di tali risultati. Se l’iscrizione viene effettuata al termine dell’obbligo scolastico, l’obbligo inizia prima della fine dell’anno scolastico.
È il punto in cui un’iscrizione anticipata, fatta con le migliori intenzioni, fa scattare un obbligo che nessuno aveva previsto: iscriversi sei mesi prima degli esami finali significa dover documentare ricerche di lavoro da quel giorno, oltre a prepararsi agli esami. L’iscrizione anticipata resta comunque utile, perché consulenza e collocamento partono prima; conviene però chiedere espressamente, al primo colloquio, quante ricerche e di che tipo sono attese per i mesi che precedono il titolo, e far mettere a verbale la risposta.
Qualunque strumento usiate per tenere traccia delle candidature, le ricerche si dichiarano come prescrive il cantone: sul modulo ufficiale oppure tramite Job-Room. Uno strumento privato organizza il lavoro, non sostituisce mai la dichiarazione.
Che cosa non è «studiare», per l’assicurazione
Tre situazioni assomigliano a una formazione e non contano. La prima è lo studio da autodidatta, che il numero marginale B187 di regola non riconosce perché non sufficientemente controllabile. La seconda è il periodo di pratica dopo il diploma: il numero marginale B187a stabilisce che un periodo di pratica poco o per nulla remunerato, svolto dopo aver conseguito il diploma per approfondire le conoscenze teoriche acquisite durante gli studi, non è considerato periodo di formazione se non è assolutamente necessario — confermato dalla DTF 8C_981/2010 del 23.8.2011. La terza sono i tirocini abilitanti che il numero marginale A19 esclude dal finanziamento.
Va aggiunta una costellazione raramente menzionata: chi svolge una formazione o un perfezionamento nell’ambito di un provvedimento inerente al mercato del lavoro e percepisce indennità giornaliere non può poi invocare, per quello stesso periodo, il motivo di esenzione dal periodo di contribuzione. Lo stesso vale se la riqualificazione o il perfezionamento sono stati finanziati dall’assicurazione. Il tempo si conta una volta sola.
Chi infine non adempie il periodo di contribuzione né ne è esonerato non resta del tutto senza nulla: l’art. 59d LADI consente a queste persone di beneficiare, entro un termine di due anni e per al massimo 260 giorni, delle prestazioni previste se partecipano, in base a una decisione del servizio competente, a un provvedimento di formazione o di occupazione che le abiliti ad assumere un’attività lucrativa dipendente. I costi sono sostenuti in parti uguali dall’assicurazione e dai cantoni.
Le indicazioni giuridiche seguono il testo degli art. 8, 9, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 27, 59d, 60, 66a e 66c LADI (RS 837.0) nella versione in vigore dal 1° gennaio 2026 e degli art. 6, 18, 19, 41, 81e e 90a OADI (RS 837.02) nella versione in vigore dal 1° agosto 2026, entrambi pubblicati su Fedlex e consultati il 31 agosto 2026. I numeri marginali B187, B187a, B209, B211, B247, B264, B265 e B319 provengono dalla Direttiva LADI ID della SECO, stato 1° luglio 2026, e i numeri marginali A4a, A4b e da A17 a A21 dalla Direttiva LADI PML, stato 1° giugno 2026; entrambe sono state lette nella versione italiana. Le cifre di mercato sono calcolate a partire dall’index di annunci di SwissJobs.app, stato 30 agosto 2026: il titolo e il riassunto redazionale sono stati analizzati alla ricerca di percentuali comprese fra 5 e 100, e quando un annuncio indica un intervallo conta il valore più basso. Le quote si riferiscono agli annunci che indicano una percentuale — il 23,2 per cento degli annunci aperti — e costituiscono quindi un limite inferiore, poiché ciò che figura solo nel testo integrale non è conteggiato. Per il Ticino non viene pubblicata alcuna percentuale: gli annunci aperti riconducibili al cantone sono meno di trecento e la base è troppo sottile.
Fonti
- LADI (RS 837.0) art. 8 presupposti del diritto, art. 14 esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione, art. 15 idoneità al collocamento, art. 18 periodi di attesa, art. 27 numero massimo di indennità giornaliere, art. 60 provvedimenti di formazione, art. 66a e 66c assegni di formazione
- OADI (RS 837.02) art. 6 periodi di attesa speciali, art. 18 e 19 iscrizione al collocamento, art. 41 quote globali per il guadagno assicurato, art. 81e competenza e procedura, art. 90a assegni per la formazione
- SECO — Direttiva LADI ID, stato 1° luglio 2026 (numeri marginali B187, B209, B211, B247, B264, B265, B319)
- SECO — Direttiva LADI PML, stato 1° giugno 2026 (numeri marginali A4a, A4b, da A17 a A21)
- SECO / arbeit.swiss — Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Domande correlate
Che cosa dice il nostro indice sul mercato svizzero
Calcolato in tempo reale sul nostro indice, non ripreso da uno studio. Solo quote, dato di oggi.
Lingua in cui è scritto l’annuncio
- Deutsch
- 60%
- English
- 23%
- Français
- 13%
- Italiano
- 3%
Tra gli annunci che indicano una lingua, la quota che chiede
- Deutsch
- 70%
- English
- 43%
- Français
- 21%
- Italiano
- 3%
19% pubblicati negli ultimi 7 giorni · Mercati principali: Zürich 18% · Bern 10% · Genève 5% · Basel 5%