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URC & disoccupazione

Per quanto tempo spetta l’indennità di disoccupazione? Indennità giornaliere, termine quadro, fine del diritto

Aggiornato:

La legge conta in indennità giornaliere, non in mesi. Che cosa fissa il tetto, che cosa lo consuma, che cosa lo alza — e che cosa serve per aprire un nuovo diritto.

Per quanto tempo ho diritto all’indennità di disoccupazione?

In breve

La legge non risponde in mesi ma in indennità giornaliere: al massimo 260 se potete comprovare dodici mesi di contribuzione, al massimo 400 con diciotto mesi, al massimo 520 con almeno 22 mesi uniti ai 55 anni compiuti oppure a una rendita d’invalidità di almeno il 40 per cento (art. 27 cpv. 2 LADI). Per una settimana sono pagate cinque indennità giornaliere (art. 21 LADI): 260 indennità coprono quindi circa dodici mesi. Le riscuotete entro un termine quadro biennale che decorre dal primo giorno in cui sono adempiuti tutti i presupposti (art. 9 cpv. 2 LADI).

Fanno fede soltanto l’informazione del vostro URC e la decisione della vostra cassa di disoccupazione; ogni situazione è valutata singolarmente. Questo testo è redazionale e non costituisce una consulenza legale.

Quattro situazioni escono da questa scala. Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto al massimo a 90 indennità (art. 27 cpv. 4 LADI). Le persone minori di 25 anni senza obblighi di mantenimento verso figli ne hanno al massimo 200 (cpv. 5bis). Chi deve assumere o estendere un’attività dipendente dopo la soppressione di una rendita d’invalidità ne ha al massimo 180 (cpv. 5). E poco prima dell’età di riferimento esiste un supplemento di 120 indennità (cpv. 3).

La distinzione decisiva è quella fra il calendario e il contatore. Il termine quadro è una finestra di due anni; il numero massimo di indennità è un saldo di giorni. Se si chiude prima la finestra, il saldo residuo va perso. Se si esaurisce prima il saldo, il diritto è esaurito anche se la finestra è ancora aperta.

Quanto si rinnova il mercato durante un anno di ricerca — quota di annunci pubblicati di recente
Quanto si rinnova il mercato durante un anno di ricerca — quota di annunci pubblicati di recentePubblicati negli ultimi 7 giorni13.2%Negli ultimi 14 giorni36.4%Negli ultimi 30 giorni58.9%Negli ultimi 90 giorni83.6%

Quote cumulate degli annunci datati nel nostro archivio di annunci svizzeri, stato 23 agosto 2026. Un diritto di 260 indennità giornaliere copre circa dodici mesi: in quel periodo l’offerta visibile si rinnova più volte.

  • 260 indennità con dodici mesi di contribuzione, 400 con diciotto, 520 con almeno 22 mesi dai 55 anni compiuti o con una rendita d’invalidità di almeno il 40 per cento (art. 27 cpv. 2 LADI).
  • Cinque indennità alla settimana (art. 21 LADI): 260 coprono circa un anno, 520 riempiono quasi per intero il termine quadro biennale.
  • Il termine quadro per la riscossione dura due anni e decorre dal primo giorno in cui tutti i presupposti sono adempiuti (art. 9 cpv. 2 LADI).
  • I giorni di sospensione sono computati nel numero massimo di indennità giornaliere: costano il versamento e il saldo (art. 30 cpv. 3 LADI).
  • In caso di incapacità temporanea l’indennità intera dura al massimo fino al 30° giorno ed è limitata a 44 indennità entro il termine quadro (art. 28 cpv. 1 LADI).
  • Un nuovo termine quadro richiede dodici nuovi mesi di contribuzione; 30 giorni civili valgono un mese e il tempo parziale conta come il tempo pieno (art. 13 LADI, art. 11 OADI).

Durata del diritto: indennità secondo periodo di contribuzione ed età

SituazioneIndennità giornaliereBase legale
Contribuzione di 12–17 mesi260LADI art. 27 cpv. 2 lett. a
Contribuzione di 18 mesi o più400LADI art. 27 cpv. 2 lett. b
Dai 55 anni, contribuzione di 22 mesi o più520LADI art. 27 cpv. 2 lett. c
Esonerati dall'obbligo di contribuzione (p. es. dopo la formazione)90LADI art. 27 cpv. 4
Dai 60 anni, vicino alla pensionefino a 120 in piùLADI art. 27 cpv. 3

Secondo l'art. 27 LADI. Il numero vale per termine quadro di due anni; l'URC calcola il singolo caso. Dati al 7 settembre 2026.

Due orologi che raramente vanno alla stessa velocità

Il termine quadro per la riscossione della prestazione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti del diritto e dura due anni (art. 9 cpv. 1 e 2 LADI). Dallo stesso giorno ne decorre un secondo all’indietro: il termine quadro per il periodo di contribuzione copre i due anni precedenti (art. 9 cpv. 3 LADI) ed è quello che stabilisce quanti mesi di contribuzione potete far valere.

Poiché per una settimana sono pagate cinque indennità, 520 indennità riempiono la finestra biennale quasi esattamente e 260 ne coprono la metà. Non è una coincidenza: dodici mesi di contribuzione acquistano circa dodici mesi di copertura.

La conseguenza sorprende chi trova un impiego e lo perde di nuovo. Dopo otto mesi di disoccupazione, tre mesi di lavoro e una nuova iscrizione riportano nello stesso termine quadro in corso, con lo stesso saldo residuo: i tre mesi lavorati non hanno azzerato nulla. Nuovi termini quadro biennali si aprono soltanto quando il primo è scaduto e si pretende di nuovo l’indennità (art. 9 cpv. 4 LADI).

Che cosa svuota il contatore senza pagare nulla

La voce più cara è la sospensione del diritto. L’art. 30 cpv. 3 LADI dice due cose in due frasi: la sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto, e il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliere secondo l’art. 27. Un giorno di sospensione è quindi un giorno consumato, non rinviato. Per ogni motivo di sospensione si arriva al massimo a 60 giorni; l’art. 45 cpv. 3 OADI gradua la durata in 1–15 giorni per colpa lieve, 16–30 per colpa mediamente grave e 31–60 per colpa grave. L’esecuzione decade sei mesi dopo l’inizio del termine di sospensione.

Segue l’incapacità temporanea dovuta a malattia, infortunio o gravidanza: l’indennità intera dura al massimo fino al 30° giorno dopo l’inizio dell’incapacità ed è limitata a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro (art. 28 cpv. 1 LADI). L’incapacità va annunciata all’URC entro una settimana; annunciata più tardi senza motivo scusabile, non dà diritto ad alcuna indennità per i giorni precedenti l’annuncio (art. 42 OADI).

L’unica voce piacevole dell’elenco sono i giorni esenti dall’obbligo di controllo: dopo ogni 60 giorni di disoccupazione controllata avete diritto a cinque giorni consecutivi durante i quali non dovete necessariamente essere idonei al collocamento (art. 27 OADI). Vanno annunciati con almeno 14 giorni di anticipo e sono considerati presi anche se vi rinunciate senza motivo scusabile.

Che cosa alza il tetto

Il prolungamento più consistente riguarda la fine della carriera. Se il termine quadro per la riscossione si apre nei quattro anni che precedono l’età di riferimento AVS, avete diritto a 120 indennità giornaliere supplementari e il termine quadro è prolungato fino alla fine del mese che precede il versamento della rendita AVS (art. 41b cpv. 1 e 2 OADI, in esecuzione dell’art. 27 cpv. 3 LADI).

Anche all’interno di un termine quadro già in corso il tetto può essere rivisto verso l’alto. arbeit.swiss elenca quattro situazioni da comunicare all’ultima cassa di disoccupazione: compite 25 anni durante il termine quadro; compite 55 anni e potete comprovare 22 mesi di contribuzione; avete meno di 25 anni e diventate soggetti a un obbligo di mantenimento; oppure avete più di 25 anni, comprovate 22 mesi di contribuzione e percepite una rendita d’invalidità con un grado di almeno il 40 per cento. A seconda del caso il numero massimo passa a 260, 400 o 520 indennità. Questa comunicazione non la fa nessuno al posto vostro.

Due disposizioni allungano la finestra invece del contatore. Chi è passato a un’attività indipendente senza riscuotere prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione e poi vi ha rinunciato ottiene un termine quadro per la riscossione prolungato di due anni (art. 9a LADI), fermo restando che le indennità non possono superare il massimo dell’art. 27. E chi si è dedicato all’educazione di un figlio di età inferiore a dieci anni ottiene un termine quadro per la riscossione prolungato di due anni e un termine quadro per la contribuzione di quattro anni (art. 9b LADI).

Come riparte il contatore: dodici mesi di contribuzione

Un nuovo diritto si guadagna, non si attende. Adempie il periodo di contribuzione chi, entro il termine quadro biennale, ha esercitato un’attività soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi (art. 13 cpv. 1 LADI). Ogni mese civile intero conta come mese di contribuzione; i periodi più brevi si sommano e 30 giorni civili sono reputati un mese (art. 11 cpv. 1 e 2 OADI).

Il tempo parziale segue esattamente le stesse regole del tempo pieno, e se si esercitano simultaneamente più attività a tempo parziale il periodo di contribuzione conta una volta sola (art. 11 cpv. 4 OADI). Un posto al 50 per cento accumula quindi mesi di contribuzione alla stessa velocità di un tempo pieno, ma produce un guadagno assicurato più basso e perciò un’indennità più bassa.

Una regola di nicchia raddoppia il ritmo: nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata — l’ordinanza cita fra gli altri musicisti, attori, artisti, collaboratori artistici di radio, televisione e cinema e tecnici cinematografici — il periodo di contribuzione è moltiplicato per due per i primi 60 giorni civili di un contratto di durata determinata (art. 12a OADI in relazione con l’art. 8 OADI). Fuori da quell’elenco non si raddoppia nulla.

Un anno di ricerca visto dai nostri annunci

260 indennità sono circa dodici mesi, e dodici mesi non sono un mercato del lavoro ma una dozzina di mercati in successione. Nel nostro archivio di annunci svizzeri il 58.9 per cento degli annunci datati è stato pubblicato negli ultimi 30 giorni, il 13.2 per cento negli ultimi sette e l’83.6 per cento entro 90 giorni; l’annuncio mediano ha 20 giorni. Gli annunci in italiano si collocano vicino alla media generale: mediana di 22 giorni e 60.6 per cento pubblicati nell’ultimo mese.

Ne discende un calcolo scomodo ma utile: l’insieme di annunci che consultate il giorno dell’iscrizione non è il mercato in cui consumerete il vostro saldo. Chi ha davanti 260 indennità vedrà l’offerta rinnovarsi una decina di volte, e per questo un rifiuto al terzo mese dice statisticamente pochissimo sul resto del termine quadro.

Il secondo dato riguarda la ricostruzione del periodo di contribuzione. Nel complesso solo l’1.2 per cento degli annunci segnala una durata determinata nel titolo o nel riassunto, ma fra gli annunci in italiano la quota sale al 5.7 per cento, la più alta delle quattro lingue. Fra gli annunci che indicano una durata in mesi, il 61.7 per cento nomina da sei a undici mesi e il 30 per cento dodici mesi o più: un impiego di sei mesi porta sei mesi di contribuzione, metà strada verso un nuovo termine quadro e non l’intero percorso. Il tempo parziale, infine, rappresenta il 4.3 per cento degli annunci in italiano e produce mesi di contribuzione allo stesso ritmo di un tempo pieno.

Dopo l’ultima indennità

Quando il saldo è esaurito il diritto è finito. Secondo arbeit.swiss i servizi di consulenza e collocamento degli URC restano a disposizione, e a determinate condizioni i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono ancora possibili fino alla fine del termine quadro in corso. Chi esaurisce il diritto dai 60 anni in su può entrare in considerazione per le prestazioni transitorie; sotto quella soglia resta spesso l’aiuto sociale del Comune di domicilio.

Un dettaglio sfugge facilmente: la copertura infortuni presso la Suva termina 31 giorni dopo la fine del diritto all’indennità. Se non inizia subito un nuovo impiego, la copertura contro gli infortuni non professionali va organizzata privatamente, con un’assicurazione per convenzione presso la Suva oppure tramite la cassa malati.

Infine, nessuna di queste cifre è decisa dall’URC. Il numero massimo di indennità, l’inizio del termine quadro e ogni giorno computato figurano nella decisione della vostra cassa di disoccupazione, e il conteggio mensile che vi invia tiene aggiornato il saldo. È a lei che va chiesto quante indennità vi restano.

Riferimenti normativi tratti dalla LADI (RS 837.0) nel testo in vigore dal 1° gennaio 2026 e dall’OADI (RS 837.02) nel testo in vigore dal 1° agosto 2026, letti su fedlex.admin.ch. Le indicazioni sulla riattivazione del diritto, sull’esaurimento e sulla copertura infortuni provengono da arbeit.swiss. Le cifre di mercato sono quote calcolate sul nostro archivio di annunci svizzeri, stato 23 agosto 2026.

Iscrizione all’URC: termini, obblighi e prove

Che cos’è il termine quadro?

In breve

Il termine quadro è la finestra temporale entro cui l’assicurazione contro la disoccupazione fa i suoi conti, e ne esistono due. Il termine quadro per la riscossione della prestazione dura due anni e decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione. Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno, quindi all’indietro (art. 9 cpv. 1–3 LADI). Nella prima finestra si riscuotono le indennità giornaliere, nella seconda si verifica se avete dodici mesi di contribuzione.

Fanno fede soltanto l’informazione del vostro URC e la decisione della vostra cassa di disoccupazione; ogni situazione è valutata singolarmente. Questo testo è redazionale e non costituisce una consulenza legale.

Questa data di riferimento non è il giorno della disdetta e nemmeno il vostro ultimo giorno di lavoro. È il primo giorno in cui tutti i presupposti dell’art. 8 LADI si realizzano contemporaneamente: essere disoccupati in tutto o in parte, subire una perdita di lavoro computabile, essere domiciliati in Svizzera, adempiere il periodo di contribuzione o esserne esonerati, essere idonei al collocamento e soddisfare le prescrizioni di controllo. Annunciarsi in ritardo sposta quindi di regola l’intera finestra, non soltanto il primo versamento.

Per gli assicurati che hanno percepito prestazioni volontarie del datore di lavoro, l’ordinanza mette nero su bianco lo stesso principio: il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno in cui la perdita di lavoro è computabile e sono adempiuti tutti i presupposti del diritto (art. 10e OADI). La finestra aspetta che tutto sia davvero al suo posto, e da quel momento resta fissata finché la legge non la prolunga espressamente.

Durata massima di un termine quadro (in mesi)
Durata massima di un termine quadro (in mesi)Riscossione, regola generale (art. 9 cpv. 1)24mesiContribuzione, regola generale (art. 9 cpv. 3)24mesiRiscossione, prolungato (art. 9a/9b/71d)48mesiContribuzione, periodo educativo (art. 9b cpv. 2)48mesiContribuzione, educazione + nuova nascita (art. 9b cpv. 3)72mesi

Due anni come regola; i prolungamenti degli art. 9a, 9b e 71d LADI si aggiungono a scaglioni di due anni. Nessuno di essi aumenta il numero massimo di indennità giornaliere dell’art. 27 LADI (art. 9a cpv. 3 e art. 9b cpv. 5 LADI). Testi in vigore: LADI 1° gennaio 2026, OADI 1° agosto 2026.

  • Due finestre, due direzioni: la riscossione due anni in avanti dalla data di riferimento, la contribuzione due anni all’indietro dallo stesso giorno (art. 9 cpv. 1–3 LADI).
  • Nella finestra che guarda indietro conta una cosa sola: avere svolto un’occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (art. 13 cpv. 1 LADI).
  • La stessa data determina il guadagno assicurato: il salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione prima dell’inizio del termine quadro per la riscossione, oppure degli ultimi dodici se quella media è più alta (art. 37 cpv. 1 e 2 OADI).
  • Durante il termine quadro in corso non è ammissibile un mutamento di cassa; l’ordinanza lo consente solo se traslocate fuori dal raggio d’attività della vostra cassa (art. 20 cpv. 1 LADI, art. 28 cpv. 2 OADI).
  • La finestra è prolungata di due anni in caso di periodo educativo (art. 9b LADI), attorno a un’attività lucrativa indipendente (art. 9a e art. 71d cpv. 2 LADI) e poco prima dell’età di riferimento (art. 27 cpv. 3 LADI, art. 41b OADI).
  • Un nuovo termine quadro si apre solo quando quello precedente è scaduto e pretendete di nuovo l’indennità (art. 9 cpv. 4 LADI): un impiego assunto a metà finestra non ne apre nessuno.

I due termini quadro, che non sono la stessa cosa

PuntoTermine quadro per la riscossioneTermine quadro per la contribuzione
A cosa serveil periodo in cui puoi riscuotere indennitàil periodo in cui devono cadere i contributi
Durata2 anni2 anni
Inizioil primo giorno di dirittodue anni prima di quel giorno
Base legaleLADI art. 9 cpv. 2LADI art. 9 cpv. 3
Alla finefine del diritto, anche con indennità residueva costruito un nuovo periodo di contribuzione

Sono due, corrono contemporaneamente e vengono continuamente confusi. Secondo l'art. 9 LADI. Dati al 7 settembre 2026.

Una data, due finestre

L’art. 9 LADI sta in quattro frasi e regge l’intera costruzione. Il capoverso 1 stabilisce che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la legge non disponga altrimenti. Il capoverso 2 fissa la data di riferimento. Il capoverso 3 vi aggancia la seconda finestra: il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno. Una data, due periodi che puntano in direzioni opposte.

Le due finestre svolgono compiti diversi. Quella rivolta all’indietro è una verifica: in quei due anni dovete avere svolto un’occupazione soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi (art. 13 cpv. 1 LADI). Chi non ha potuto adempiere il periodo di contribuzione a causa di una formazione scolastica, di una riqualificazione, di una malattia, di un infortunio o di una maternità per complessivamente più di dodici mesi all’interno della stessa finestra può esserne esonerato (art. 14 cpv. 1 LADI). La finestra rivolta in avanti non verifica nulla: contiene. Vi si trovano tutti i giorni per i quali possono essere versate indennità giornaliere.

Per questo conviene separare due domande che allo sportello dell’URC arrivano spesso insieme. Quanto dura la mia finestra, e quante indennità giornaliere ci stanno dentro? La finestra misura tempo di calendario, il diritto misura giorni. Un diritto contenuto lascia scadere la finestra con giorni non utilizzati; un diritto lungo può esaurirsi molto prima che il calendario arrivi in fondo.

Che cosa decide ancora quella data

Prima di tutto il denaro. Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione precedenti l’inizio del termine quadro per la riscossione, oppure degli ultimi dodici se quella media risulta più alta (art. 37 cpv. 1 e 2 OADI). All’interno della finestra viene ricalcolato solo a condizioni strette, per esempio dopo almeno sei mesi ininterrotti di occupazione soggetta a contribuzione con un salario superiore al guadagno assicurato, seguiti da una nuova disoccupazione (art. 37 cpv. 4 OADI).

Poi la cassa. La scegliete liberamente, al più tardi durante il primo colloquio di consulenza e di controllo, e da quel momento vi restate vincolati per tutta la durata della finestra (art. 20 cpv. 1 LADI, art. 28 cpv. 1 OADI). Il cambiamento è ammesso solo se traslocate fuori dal raggio d’attività della cassa e, salvo alla fine di un termine quadro, deve avvenire all’inizio di un periodo di controllo (art. 28 cpv. 2 OADI).

Poi le scadenze minori all’interno. Il diritto relativo a un periodo di controllo si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine di quel periodo (art. 20 cpv. 3 LADI). In caso di incapacità lavorativa temporanea il contatore non gira per malattia ma per finestra: al massimo 44 indennità giornaliere entro il termine quadro (art. 28 cpv. 1 LADI). E le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione possono riscuotere per la prima volta l’indennità nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa speciale di 12 mesi al massimo stabilito dal Consiglio federale (art. 18 cpv. 2 LADI).

Infine i sostegni. Gli assegni per il periodo d’introduzione sono pagati, durante il termine quadro, per sei mesi al massimo, in casi eccezionali per dodici (art. 66 cpv. 2 LADI). I sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali sono versati, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo (art. 68 cpv. 2 LADI). Gli assicurati di oltre 50 anni possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla fine del loro termine quadro, indipendentemente dal diritto all’indennità (art. 59 cpv. 3bis LADI). E per il guadagno intermedio la compensazione della perdita di guadagno dura al massimo dodici mesi, ma fino alla fine del termine quadro per gli assicurati con obblighi di mantenimento verso figli di età inferiore ai 25 anni e per quelli che hanno più di 45 anni (art. 24 cpv. 4 LADI).

Quando la finestra si prolunga

Attività indipendente senza l’aiuto dell’assicurazione: se un termine quadro correva quando l’assicurato ha intrapreso l’attività e se, al momento in cui la cessa e proprio a causa di essa, non adempie un periodo di contribuzione sufficiente, il termine quadro per la riscossione è prolungato di due anni e quello per il periodo di contribuzione della durata dell’attività indipendente, ma al massimo di due anni (art. 9a LADI). L’ordinanza fissa due limiti: nessun prolungamento se l’attività era soggetta a contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI e nessuno per gli assicurati che durante l’attività hanno riscosso prestazioni (art. 3a cpv. 1 e 2 OADI). Se invece l’attività indipendente è avviata con il sostegno dell’assicurazione, il termine quadro in corso è comunque prolungato di due anni (art. 71d cpv. 2 LADI).

Periodo educativo: il termine quadro per la riscossione è prolungato di due anni se un termine quadro correva all’inizio del periodo dedicato a un figlio di età inferiore ai dieci anni e se, al momento del riannuncio, il periodo di contribuzione non è adempiuto (art. 9b cpv. 1 LADI). Se allora non correva alcun termine quadro, quello per il periodo di contribuzione è di quattro anni invece di due (cpv. 2) e ogni nascita successiva lo prolunga al massimo di due anni (cpv. 3). Per lo stesso periodo educativo la regola vale per uno solo dei due genitori e per un solo figlio (cpv. 4); l’ordinanza aggiunge che al momento dell’annuncio il figlio non deve avere ancora compiuto dieci anni e che i mesi di contribuzione già utilizzati per aprire un termine quadro non possono essere considerati una seconda volta (art. 3b cpv. 1 e 3 OADI).

Poco prima dell’età di riferimento: se un termine quadro si apre negli ultimi quattro anni che la precedono, spettano 120 indennità giornaliere supplementari e la finestra è prolungata fino alla fine del mese che precede il versamento della rendita AVS (art. 27 cpv. 3 LADI, art. 41b cpv. 1 e 2 OADI). Gli assegni di formazione prolungano il termine quadro fino alla fine della formazione autorizzata (art. 66c cpv. 4 LADI). Una riserva vale per tutti questi prolungamenti: più tempo non significa più denaro. Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo dell’art. 27 LADI (art. 9a cpv. 3 e art. 9b cpv. 5 LADI).

Quando si apre un nuovo termine quadro, e quando no

L’innesco sta nell’art. 9 cpv. 4 LADI: se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, sono nuovamente applicabili termini quadro biennali per la riscossione e per il periodo di contribuzione. Due condizioni, quindi, non una: la scadenza e una nuova pretesa. Un impiego iniziato e perso nel mezzo di una finestra in corso non ne soddisfa nessuna.

Per il secondo termine quadro torna ad applicarsi l’art. 13 LADI, misurato nella nuova finestra all’indietro: dodici mesi di occupazione soggetta a contribuzione nei due anni che precedono la nuova data di riferimento. Per i termini quadro prolungati l’ordinanza è esplicita: il termine quadro prolungato è sostituito da uno nuovo quando, esaurito il diritto massimo alle indennità giornaliere, sono adempiuti i presupposti per l’apertura (art. 3a cpv. 3, art. 3b cpv. 5, art. 41b cpv. 3 e art. 95e cpv. 3 OADI).

E non tutti i termini quadro della legge sono i vostri. Il lavoro ridotto ha un proprio periodo biennale che vale per l’azienda e comincia il primo giorno del primo periodo di conteggio per il quale è versata l’indennità; dopo 24 mesi di riscossione ininterrotta un nuovo termine quadro può essere aperto solo dopo un periodo di attesa di sei mesi (art. 35 cpv. 1 e 4 LADI). Chi diventa disoccupato dopo una fase di lavoro ridotto incontra così due termini con lo stesso nome e titolari diversi.

Che cosa vale dopo la scadenza

Con la fine della finestra finisce la riscossione, anche se aritmeticamente restano indennità. Subentra poi una regola che sfugge a molti: dopo la conclusione del termine quadro per la riscossione della prestazione non si può partecipare per due anni a un provvedimento di formazione o di occupazione ai sensi dell’art. 59d cpv. 1 LADI (art. 82 OADI). La finestra produce effetti oltre la propria fine.

Due date meritano un promemoria appena la cassa ha emesso la sua decisione: il primo giorno del vostro termine quadro, che vi è indicato e che fissa anche la finestra retrospettiva alle sue spalle, e l’ultimo. La fine di un termine quadro è inoltre l’unico momento in cui un mutamento di cassa non deve cadere all’inizio di un periodo di controllo (art. 28 cpv. 2 OADI).

Due anni, un mercato che non finisce al confine linguistico

La finestra è legata a un domicilio, il mercato del lavoro no. Nel nostro archivio di annunci svizzeri le città ticinesi che identifichiamo per nome rappresentano lo 0.9 per cento degli annunci, e in esse il 59.9 per cento dei testi è in italiano, il 17.2 per cento in inglese e il 3.6 per cento in tedesco. Sull’insieme dell’archivio gli annunci in italiano sono l’1.6 per cento, contro il 41.8 per cento in tedesco e il 19.8 per cento in inglese; la località più grande da sola raccoglie il 16.1 per cento degli annunci.

È la lettura pratica di due disposizioni che altrimenti sembrano note a piè di pagina. I sussidi per pendolari e soggiornanti settimanali esistono perché nella regione di domicilio non è stato possibile procurare un’occupazione adeguata, e durano al massimo sei mesi entro il termine quadro (art. 68 LADI). Il trasloco fuori dal raggio d’attività della cassa è l’unico motivo per cui l’ordinanza ammette un mutamento di cassa a finestra aperta (art. 28 cpv. 2 OADI). Entrambe rispondono allo stesso fatto: in due anni una ricerca si sposta, e in Ticino si sposta prima che altrove.

Riferimenti normativi tratti dalla LADI (RS 837.0) nel testo in vigore dal 1° gennaio 2026 e dall’OADI (RS 837.02) nel testo in vigore dal 1° agosto 2026, letti in italiano su fedlex.admin.ch. Le cifre di mercato sono quote calcolate sul nostro archivio di annunci svizzeri, stato 23 agosto 2026; le città ticinesi considerate sono quelle che identifichiamo per nome nel luogo di lavoro.

Iscrizione all’URC: il giorno in cui inizia il termine quadro

Che cos’è il periodo di contribuzione?

In breve

Il periodo di contribuzione è il tempo durante il quale hai svolto, come lavoratore dipendente, un’occupazione soggetta a contribuzione. Lo ha adempiuto chi, entro il termine quadro previsto a tale scopo, ha svolto durante almeno dodici mesi un’occupazione di questo tipo (art. 13 cpv. 1 LADI). Il conteggio è in mesi e non in ore: è considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero durante il quale sei soggetto a contribuzione, i periodi più brevi si addizionano e 30 giorni civili sono reputati un mese (art. 11 cpv. 1 e 2 OADI).

Fanno stato unicamente le informazioni del tuo URC e la decisione della tua cassa di disoccupazione. Ogni situazione viene valutata singolarmente. Questo testo è redazionale e non costituisce una consulenza legale.

Chi è tenuto a contribuire lo stabilisce l’art. 2 cpv. 1 lett. a LADI: il salariato che è assicurato e tenuto a pagare contributi per il reddito di un’attività dipendente giusta la legge sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. I contributi sono calcolati per ogni rapporto di lavoro sul salario determinante secondo la legislazione AVS; l’aliquota ammonta al 2,2 per cento sino al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ed è a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore (art. 3 cpv. 1–3 LADI).

Per chi lavora in proprio la conseguenza è netta, e lavoro.swiss la scrive senza giri di parole: le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente non sono assicurate e, non essendo soggette al pagamento dei contributi AD, non hanno diritto all’indennità di disoccupazione.

Forme d’impiego in cui il periodo di contribuzione è ancora da costruire — quota sugli annunci svizzeri del nostro inventario
Forme d’impiego in cui il periodo di contribuzione è ancora da costruire — quota sugli annunci svizzeri del nostro inventarioForma d’impiego non indicata9.1% degli annunciTirocinio (apprendistato)3.7% degli annunciStage2.9% degli annunciTemporaneo o a termine1.8% degli annunci

Analisi del nostro inventario di annunci di lavoro svizzeri, stato al 23 agosto 2026. «Forma non indicata» significa che l’annuncio non dice di quale tipo di contratto si tratti: dal solo testo non si capisce quanti mesi di contribuzione il posto possa produrre.

  • Dodici mesi di occupazione soggetta a contribuzione entro il termine quadro: questa è la soglia (art. 13 cpv. 1 LADI).
  • Un mese civile intero soggetto a contribuzione vale un mese di contribuzione; i periodi incompleti si sommano e 30 giorni civili formano un mese (art. 11 cpv. 1 e 2 OADI).
  • Il tempo parziale si calcola con le stesse norme del tempo pieno; più attività a tempo parziale simultanee contano un’unica volta (art. 11 cpv. 4 OADI).
  • Sono parimenti computati, senza contributi a tuo carico: l’attività dipendente svolta prima dell’età in cui si devono pagare contributi AVS, i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri, i periodi senza salario per malattia o infortunio durante un rapporto di lavoro in corso e le interruzioni per maternità protette (art. 13 cpv. 2 LADI).
  • Secondo lavoro.swiss, i periodi maturati in uno Stato dell’UE o dell’AELS valgono se l’ultima occupazione soggetta a contribuzione è stata svolta in Svizzera; per i frontalieri residenti in Svizzera questa condizione non si applica.
  • La prova è documentale: gli «Attestati del datore di lavoro» degli ultimi due anni e, per chi proviene da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, il modulo «PD U1».

Periodo di contribuzione: quanti mesi bastano

SituazioneRichiestoBase legale
Caso normale12 mesiLADI art. 13 cpv. 1
Dopo malattia, infortunio, maternitàil termine quadro si prolungaLADI art. 9a
Esonerati: dopo formazione, detenzione, separazionenessuna contribuzione richiestaLADI art. 14
Tempo parzialeconta per intero, a prescindere dal gradoLADI art. 13 cpv. 1
Lavoro nell'UE/AELScomputabile con il modulo PD U1ALC allegato II
Attività indipendentenon conta come contribuzioneLADI art. 13

I mesi devono cadere nel termine quadro di contribuzione di due anni. Periodo di contribuzione significa lavoro assicurato, non l'impiego in sé — il congedo non pagato non conta. Dati al 7 settembre 2026.

Frontalieri, distaccati e chi arriva da fuori

In Ticino la domanda nasce quasi sempre da un percorso a cavallo del confine. Le FAQ di lavoro.swiss elencano che cosa vale come periodo di contribuzione: lo svolgimento di un’attività dipendente in Svizzera soggetta a contribuzione; i periodi maturati in uno Stato membro dell’UE da cittadini dell’UE o in uno Stato membro dell’AELS da cittadini dell’AELS, se come ultima occupazione hanno svolto un’attività soggetta a contribuzione in Svizzera; lo svolgimento di un’attività dipendente soggetta a contribuzione per un’azienda svizzera all’estero, cioè il lavoro distaccato; e i periodi di servizio militare, servizio civile e servizio di protezione civile svizzeri.

La condizione dell’«ultima occupazione in Svizzera» è quella che blocca più percorsi, e conosce un’eccezione esplicita nella stessa fonte: per i frontalieri residenti in Svizzera il computo avviene anche se l’ultima occupazione soggetta a contribuzione non è stata svolta in Svizzera.

Un soggiorno fuori dall’UE e dall’AELS segue invece un’altra logica. Lì non si tratta di sommare, ma di esonerare: chi rientra dopo più di un anno in uno Stato terzo può, alle condizioni dell’art. 14 cpv. 3 LADI, essere esonerato per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione, se dimostra un’attività dipendente corrispondente all’estero e almeno sei mesi di occupazione soggetta a contribuzione in Svizzera. Questi sei mesi devono situarsi entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 2 OADI).

I mesi che contano senza che tu abbia versato contributi

L’art. 13 cpv. 2 LADI parifica quattro situazioni ai periodi di contribuzione. La prima sono i periodi in cui l’assicurato esercita un’attività dipendente prima di aver raggiunto l’età dalla quale deve pagare contributi AVS. L’art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS esonera dall’obbligo contributivo gli adolescenti che esercitano un’attività lucrativa fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 17 anni: quei mesi contano comunque per l’assicurazione contro la disoccupazione.

La seconda sono i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno due settimane consecutive a giornata intera. La terza sono i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro ma, per malattia o infortunio, non riceve salario e non paga quindi contributi. La quarta sono le interruzioni di lavoro dovute a maternità, purché prescritte nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro.

Per le ultime tre categorie l’ordinanza fissa anche il salario di riferimento: quello che l’assicurato avrebbe normalmente conseguito (art. 39 OADI). Questi mesi non abbassano quindi il guadagno assicurato.

Che cosa non costruisce nulla

L’indennità stessa non ricarica il contatore. L’art. 2 cpv. 2 lett. e LADI esclude espressamente i disoccupati dall’obbligo contributivo per le indennità secondo l’art. 22a cpv. 1: i mesi trascorsi a percepire indennità giornaliere non sono mesi di contribuzione.

Il guadagno intermedio dipende invece dallo statuto con cui viene conseguito. Tra i vantaggi del guadagno intermedio lavoro.swiss elenca la maturazione di nuovi periodi di contribuzione, escludendo però il guadagno intermedio conseguito con un’attività indipendente. Lavorare come dipendente durante la disoccupazione ricostruisce dunque mesi; fatturare in proprio no.

Esiste infine il caso in cui i contributi si pagano e il diritto non nasce comunque. Non hanno diritto all’indennità, scrive lavoro.swiss, i lavoratori dipendenti che, in qualità di membro del consiglio d’amministrazione di una SA, socio di una Sagl, compartecipe finanziario o membro di un organo dirigente dell’azienda, prendono parte alle decisioni aziendali o possono esercitarvi un influsso considerevole, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell’azienda. L’estratto contributivo può essere impeccabile e non aprire alcun diritto.

Come si dimostra

Nulla viene stimato. Dopo l’iscrizione la cassa di disoccupazione chiede, secondo lavoro.swiss, il modulo «Domanda d’indennità di disoccupazione», i moduli «Attestato del datore di lavoro» concernenti gli ultimi due anni, le ulteriori informazioni richieste dalla cassa e — per chi proviene da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS — il modulo «PD U1».

Due anni di attestati non sono una cifra casuale: è esattamente l’ampiezza della finestra in cui i mesi vengono cercati. Ogni impiego che vi rientra appartiene all’incarto: quello breve, quello piccolo, quello finito male. Un attestato mancante è il motivo più banale per cui un conteggio finale risulta più basso del previsto.

I dodici mesi svolgono poi un secondo compito. Il periodo di riferimento per il calcolo del guadagno assicurato inizia, indipendentemente dal momento dell’iscrizione, il giorno precedente l’insorgere di una perdita di guadagno computabile, a condizione che prima di quel giorno vi siano almeno dodici mesi di contribuzione entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 37 cpv. 3 OADI). La soglia apre il diritto e fissa nello stesso momento il punto di partenza del calcolo del salario.

Quando i dodici mesi non si raggiungono

L’art. 14 LADI prevede l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione. Riguarda chi, entro il termine quadro, per un periodo complessivo di oltre dodici mesi non ha potuto essere vincolato da un rapporto di lavoro a causa di una formazione, a condizione di essere stato domiciliato in Svizzera per almeno dieci anni; a causa di malattia, infortunio o maternità, a condizione di essere stato domiciliato in Svizzera durante quel periodo; oppure a causa del soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene o d’educazione al lavoro.

Un secondo motivo riguarda una rottura biografica: divorzio o separazione, invalidità o decesso del coniuge, soppressione di una rendita d’invalidità o un motivo analogo che costringa ad assumere o estendere un’attività dipendente. L’evento non deve risalire a più di un anno e al suo insorgere il domicilio doveva trovarsi in Svizzera (art. 14 cpv. 2 LADI). L’ordinanza vi parifica il venir meno della cura di una persona bisognosa di assistenza, se questa aveva durevolmente bisogno di aiuto, se le due persone convivevano nella stessa economia domestica e se la cura è durata più di un anno (art. 13 cpv. 1bis OADI).

L’esenzione non equivale però a un periodo di contribuzione adempiuto: la cassa calcola allora su importi forfettari e non sul salario precedente, e il numero massimo di indennità giornaliere segue una regola diversa. Le due domande vicine su questa pagina trattano l’importo e la durata.

Dove il mercato offre mesi di contribuzione

Poiché il contatore gira in mesi e non in percentuali di un tempo pieno, la domanda pratica non è quanto paga un posto, ma quanti mesi dura. Nel nostro inventario di annunci svizzeri, il 3,7 per cento degli annunci riguarda un tirocinio o una posizione da apprendista, il 2,9 per cento uno stage e l’1,8 per cento un impiego dichiaratamente temporaneo o a termine. Tutte e tre sono rapporti di lavoro soggetti a contribuzione: producono mesi di contribuzione come qualsiasi altro impiego.

Gli annunci di tirocinio hanno un orizzonte temporale insolito: il 46,1 per cento di essi indica già l’anno 2027 nel titolo. Ci si candida quindi in larga maggioranza per un inizio distante più di un anno — e sono proprio quei primi mesi che l’art. 13 cpv. 2 lett. a LADI computa anche quando l’età per i contributi AVS non è ancora raggiunta.

Il punto cieco è un altro: nel 9,1 per cento degli annunci la forma d’impiego non è indicata affatto. Dal testo non si capisce se si tratti di un contratto a tempo indeterminato, di una sostituzione di pochi mesi o di un mandato. Se l’obiettivo è arrivare a dodici mesi di contribuzione, quella domanda appartiene al primo colloquio e non alla firma.

Il ritmo del mercato è simile nelle tre categorie: l’annuncio di tirocinio mediano ha 22 giorni, quello di stage 24 giorni e quello temporaneo o a termine 20 giorni, come l’età mediana dell’intero inventario.

Quote calcolate sul nostro inventario di annunci di lavoro svizzeri pubblicati su SwissJobs.app, stato al 23 agosto 2026. Tirocini e stage sono stati riconosciuti dai termini del titolo, gli impieghi temporanei e a termine dalla forma d’impiego indicata; sono possibili sovrapposizioni. Stato dei testi: LADI al 1° gennaio 2026, OADI al 1° agosto 2026.

Iscrizione all’URC: che cosa serve alla cassa sui tuoi contributi

Indennità di disoccupazione dopo il congedo di maternità?

In breve

Durante il congedo di maternità non spetta alcuna indennità di disoccupazione: l’indennità di maternità esclude il versamento delle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 16g cpv. 1 lett. a LIPG) e, in cambio, in quei 98 giorni l’assicurazione non chiede nulla. Il diritto può riprendere il giorno dopo, se siete iscritte all’URC, idonee al collocamento e adempite il periodo di contribuzione oppure ne siete esonerate. Il congedo conta come periodo di contribuzione solo nella misura in cui è prescritto dalle norme sulla protezione dei lavoratori o convenuto in un CCL (art. 13 cpv. 2 lett. d LADI).

Questa risposta può contenere errori e non sostituisce un’informazione ufficiale. Fa fede quanto dice il vostro URC o la vostra cassa di disoccupazione.

La domanda ha quindi due metà molto diverse. I 98 giorni sono regolati con chiarezza. Quello che segue è un calcolo che nessuno fa al vostro posto: quanti mesi di occupazione soggetta a contribuzione cadono nel vostro termine quadro, quando quel termine ha iniziato a decorrere e se si applica il prolungamento di due anni per periodo educativo.

Periodi di attesa prima della prima indennità, in giorni
Periodi di attesa prima della prima indennità, in giornispeciale: esonero per formazione120giornigenerale: caso di base5giornispeciale: esonero per maternità, malattia, infortunio5giornispeciale: dopo un’attività stagionale1giorni

Art. 18 cpv. 1 e 2 LADI e art. 6 cpv. 1, 2 e 4 OADI, versioni in vigore rispettivamente dal 1° gennaio e dal 1° agosto 2026. Il periodo di attesa speciale si aggiunge a quello generale. Il periodo generale è più lungo per chi non ha obblighi di mantenimento verso figli e ha un guadagno assicurato elevato.

  • Nei 98 giorni: nessuna indennità, ma nemmeno ricerche di lavoro né prescrizioni di controllo.
  • Il congedo conta come periodo di contribuzione se prescritto o convenuto in un CCL (art. 13 cpv. 2 lett. d LADI).
  • Se il periodo di contribuzione non basta: esonero possibile per maternità (art. 14 cpv. 1 lett. b LADI) — ma al massimo 90 indennità giornaliere.
  • Il periodo di attesa speciale in questo caso è di cinque giorni, non di 120 (art. 6 cpv. 1 e 2 OADI).
  • Con un obbligo di mantenimento verso un figlio l’indennità resta all’80 per cento (art. 22 cpv. 2 LADI).
  • Riannunciarsi al più tardi il primo giorno per cui si chiede l’indennità (art. 17 cpv. 2 LADI).

I 98 giorni: che cosa vale

Il diritto all’indennità di maternità inizia il giorno del parto e l’indennità è versata per 98 giorni consecutivi (art. 16c cpv. 1 e 2 LIPG). L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto (art. 16e cpv. 2 LIPG), al massimo 220 franchi al giorno (art. 16f cpv. 1 LIPG, importo in vigore dal 1° gennaio 2025). Il diritto del lavoro fornisce la cornice: almeno 14 settimane di congedo di maternità dopo il parto (art. 329f cpv. 1 CO).

Per l’assicurazione contro la disoccupazione l’articolo decisivo è l’art. 16g cpv. 1 lett. a LIPG: l’indennità di maternità «esclude il versamento» delle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione. Non è una riduzione, è un’esclusione. In quei giorni non spetta alcuna indennità, nemmeno parziale.

Il rovescio della regola è altrettanto netto ed è quello che sfugge più spesso. Le FAQ di arbeit.swiss lo scrivono così: «In caso di congedo di maternità, dell’altro genitore o di assistenza non sussiste alcun diritto a un’indennità di disoccupazione, come pure non sussiste alcun obbligo verso l’assicurazione contro la disoccupazione.» Nessuna ricerca di lavoro da documentare, nessuna prescrizione di controllo, nessun colloquio di consulenza.

Un obbligo resta: il congedo «va annunciato il prima possibile all’URC competente». Vale la pena notare la sfumatura, perché le quattro versioni della stessa pagina non dicono esattamente la stessa cosa: la versione italiana chiede di annunciarlo il prima possibile, quella tedesca «rechtzeitig» e quella francese «à temps», cioè per tempo. La lettura italiana è la più esigente delle quattro, ed è quella che conta se il vostro URC è a Bellinzona o a Chiasso.

Come si finisce disoccupate dopo un congedo di maternità

La domanda non è retorica: la risposta determina tutto il resto del calcolo. Dopo il periodo di prova il datore di lavoro non può disdire durante la gravidanza né nelle 16 settimane successive al parto (art. 336c cpv. 1 CO). La protezione temporale supera quindi di due settimane le 14 settimane di congedo.

Restano tre strade verso la disoccupazione, trattate in modo diverso dall’assicurazione. La disdetta data prima della gravidanza, oppure dopo la fine del periodo di protezione. Un contratto di durata determinata che semplicemente giunge a scadenza: la protezione non prolunga un termine fisso. Oppure le vostre dimissioni, perché il grado di occupazione, gli orari o il tragitto non sono più compatibili. Solo il terzo caso rientra nell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI, la sospensione del diritto per disoccupazione imputabile all’assicurato, al massimo 60 giorni per ogni motivo. I giorni di sospensione non cancellano il diritto: sono giorni senza indennità, computati sul numero massimo (art. 30 cpv. 3 LADI).

Dimettersi durante o subito dopo il congedo non sposta quindi soltanto una data. Sposta anche la questione se le prime settimane del nuovo diritto saranno pagate.

Il congedo conta come periodo di contribuzione?

In parte, e la restrizione è la frase più tagliente dell’intero capitolo. L’art. 13 cpv. 2 lett. d LADI computa «le interruzioni di lavoro dovute a maternità» — ma soltanto «purché prescritte nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro».

Ciò che è prescritto sta nella legge sul lavoro. Art. 35a cpv. 3 LL: le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto e, in seguito, fino alla sedicesima settimana soltanto con il loro consenso. Le prime otto settimane sono quindi un divieto assoluto di occupazione. Le settimane dalla nona alla sedicesima non sono un divieto ma un requisito di consenso. E ciò che un CCL prevede in più come congedo di maternità rientra, secondo il tenore dell’articolo, nella stessa regola di computo: un motivo per leggere il proprio contratto collettivo prima di fare i conti.

In pratica: il congedo di maternità non apre un buco nel periodo di contribuzione, ma non lo riempie neppure automaticamente per tutta la sua durata. Se siete al limite dei dodici mesi, è questa sfumatura a decidere. Altrimenti vale la regola ordinaria: dodici mesi di occupazione soggetta a contribuzione entro il termine quadro (art. 13 cpv. 1 LADI), che la risposta vicina su questa stessa pagina spiega per esteso.

Se il periodo di contribuzione non basta: l’esonero e il suo prezzo

L’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI esonera dall’adempimento del periodo di contribuzione chi, entro il termine quadro e per oltre dodici mesi complessivamente, non è stato vincolato da un rapporto di lavoro e non ha potuto adempiere il periodo per malattia, infortunio o maternità, a condizione di essere stato domiciliato in Svizzera durante quel periodo. La via esiste, dunque, per una pausa familiare lunga e non per le 14 settimane.

È però cara, e in tre modi. Primo: le persone esonerate hanno diritto a 90 indennità giornaliere al massimo (art. 27 cpv. 4 LADI), contro 260 con dodici mesi di contribuzione e 400 con diciotto (art. 27 cpv. 2 LADI). Secondo: come guadagno assicurato non vale il salario precedente ma una quota globale fissata dall’art. 41 cpv. 1 OADI — 153 franchi al giorno per un titolo di livello terziario, 127 franchi per un titolo di livello secondario II, 102 franchi per tutte le altre persone dai 20 anni in su.

Terzo il periodo di attesa, ed è qui che il timore diffuso dei 120 giorni sbaglia indirizzo, come mostra il grafico. L’art. 6 cpv. 1 OADI impone i 120 giorni solo per l’esonero fondato sull’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, cioè i casi di formazione, da soli o combinati con un altro motivo. Il capoverso 2 dello stesso articolo dispone che «gli altri assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione devono compiere un periodo di attesa di cinque giorni». Le FAQ di arbeit.swiss citano espressamente la maternità nel gruppo dei cinque giorni. Questo periodo speciale si aggiunge a quello generale (art. 6 cpv. 6 OADI).

Per una frontaliera la condizione di domicilio merita due letture: la lettera b esige il domicilio in Svizzera durante il periodo in questione e l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esige la residenza in Svizzera per il diritto stesso. Una pausa familiare trascorsa oltre confine non è lo stesso caso, ed è una domanda da porre alla cassa prima e non dopo.

Il termine quadro continua a decorrere

Il termine quadro per la riscossione inizia il primo giorno in cui sono adempiuti tutti i presupposti del diritto e dura due anni (art. 9 cpv. 1 e 2 LADI). La legge non prevede alcuna sospensione di questa finestra durante il congedo di maternità. L’ordinanza presuppone anzi che continui: l’art. 29 cpv. 1bis lett. a OIPG subordina il prolungamento dell’indennità di maternità al fatto che «il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo di maternità».

L’unico prolungamento che la legge riserva ai genitori è l’art. 9b LADI, e le sue condizioni sono strette. Il capoverso 1 aggiunge due anni alla finestra di riscossione, ma a condizioni cumulative: una finestra doveva già decorrere quando è cominciato il periodo educativo, il figlio doveva avere meno di dieci anni e al riannuncio il periodo di contribuzione dev’essere insufficiente. Il capoverso 2 riguarda la configurazione opposta e porta a quattro anni la finestra contributiva quando in quel momento non decorreva alcuna finestra di riscossione: è il caso della madre che lavorava prima della nascita e prende poi una pausa più lunga. Il testo integrale dell’articolo è riportato nella risposta vicina sul termine quadro.

Due limiti che raramente vengono citati insieme: il capoverso 4 applica i capoversi 1–3, per lo stesso periodo educativo, a uno solo dei due genitori e per un solo figlio. Il capoverso 5 ricorda che le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’art. 27. Il prolungamento compra tempo, non indennità in più.

Idoneità al collocamento, custodia e la trappola del 70 per cento

È idonea al collocamento la persona «disposta, capace e autorizzata ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a un provvedimento di reinserimento» (art. 15 cpv. 1 LADI). La legge non dice che occorre dimostrare un posto in un asilo nido. Dice che dovete essere in grado di iniziare un lavoro, e da lì il consulente URC ricava la domanda sulla custodia. Il rigore varia da Cantone a Cantone: è esattamente il punto in cui un colloquio con il vostro URC vale più di qualsiasi risposta generale.

L’obbligo di assistenza verso i familiari compare una sola volta nella legge, e come protezione. Secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. f LADI non è adeguata un’occupazione che richiede un tragitto di oltre due ore sia per l’andata sia per il ritorno e non offre la possibilità di un alloggio conveniente sul posto, oppure che, esistendo tale alloggio, rende «notevolmente difficile l’adempimento dell’obbligo di assistenza verso i familiari». La lettera g esclude inoltre l’occupazione che implica «un tenersi costantemente a disposizione che supera l’ambito dell’occupazione garantita».

Il punto scomodo è la lettera i: non è adeguata un’occupazione che procura un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato. Chi è assicurata su un salario a tempo pieno e dopo il parto può assumere soltanto un grado di occupazione del 60 per cento finisce esattamente sotto quella soglia: il posto non è giuridicamente adeguato, pur essendo l’unico che si adatta alla nuova situazione. La legge lascia una porta: con il consenso della commissione tripartita, il servizio cantonale può eccezionalmente dichiarare adeguata un’occupazione retribuita sotto la soglia, e l’art. 24 LADI prevede prestazioni compensative in caso di guadagno intermedio. Sono procedure, non automatismi, e il loro posto è nel primo colloquio di consulenza, non nel conteggio finale.

Una buona notizia nello stesso punto: l’indennità ridotta al 70 per cento dell’art. 22 cpv. 2 LADI riguarda solo gli assicurati senza obbligo di mantenimento verso figli minori di 25 anni. Con un figlio resta all’80 per cento del guadagno assicurato.

Se eravate già disoccupate al momento del parto

Allora l’ordine si inverte, e il risultato sorprende. L’art. 29 cpv. 1 OIPG dà diritto all’indennità di maternità alla madre disoccupata al momento del parto se fino al parto ha beneficiato di un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione, oppure se il giorno del parto adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiarne. È la seconda ipotesi quella notevole: basta adempiere il periodo di contribuzione, senza aver mai riscosso nulla.

L’importo è protetto dall’art. 16g cpv. 2 lett. e LIPG: se fino all’inizio del diritto all’indennità di maternità vi era un diritto a un’indennità giornaliera secondo la LADI, l’indennità di maternità corrisponde almeno all’indennità versata precedentemente. Il passaggio da un’assicurazione all’altra non vi costa nulla in termini di importo.

L’art. 29 cpv. 1bis OIPG disciplina inoltre il versamento prolungato in caso di degenza ospedaliera del neonato per le madri indennizzate fino al parto: presuppone che le indennità non fossero esaurite prima del parto, che il termine quadro sia ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo e un attestato medico.

Un dettaglio dall’opuscolo 6.02 del centro d’informazione AVS/AI che quasi non si legge altrove: se siete disoccupate restate assicurate contro gli infortuni anche durante il congedo di maternità, e non dovete quindi revocare la sospensione della copertura infortuni presso la cassa malati — a condizione che non vi sia alcuna lacuna fra la riscossione dell’indennità di disoccupazione e quella di maternità. Qualche giorno di vuoto non è quindi solo una questione di denaro.

Dove i Cantoni hanno regole proprie

L’art. 16h LIPG autorizza espressamente i Cantoni a prevedere, in aggiunta, un’indennità di maternità più elevata o di più lunga durata e a riscuotere contributi particolari per finanziarla. Non esiste quindi una risposta svizzera unica alla domanda su quanto durino davvero i 98 giorni.

Ginevra si è avvalsa di questa facoltà: la sua legge cantonale sull’assicurazione maternità e adozione prevede un’indennità per 112 giorni, cioè 16 settimane invece di 14, e non la limita a 220 franchi ma al guadagno assicurato massimo determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Quanto percepito in virtù del diritto federale viene dedotto, e la legge ginevrina nomina espressamente le indennità giornaliere dell’assicurazione federale contro la disoccupazione fra le prestazioni con cui l’indennità cantonale va coordinata.

Per il Ticino e per ogni altro Cantone la regola di base è che il diritto federale è il pavimento e non il soffitto: se e quanto il vostro Cantone integri è materia di diritto cantonale. L’ufficio che risponde a questa domanda è la cassa di compensazione AVS, non l’URC — e vale la pena porla prima della fine del congedo, non dopo.

Che cosa offre davvero il mercato

La parte difficile del rientro di solito non è la questione giuridica ma quella pratica: il posto a grado ridotto che fa quadrare il calcolo esiste davvero? Il nostro index risponde in modo più asciutto dei manuali.

La condivisione del posto annunciata esplicitamente compare nello 0,05 per cento degli annunci aperti, circa uno su duemila. Metà proviene da un datore di lavoro il cui nome indica un ospedale, un Cantone, un Comune o una scuola; fuori dalla sanità sono casi isolati come Allianz Suisse e Hilti Schweiz. Gli annunci che parlano da sé di un rientro dopo una pausa familiare valgono lo 0,06 per cento e sono tutti in tedesco: fra gli annunci in italiano, in francese e in inglese non ce n’è nessuno. Una parola qualsiasi su asilo nido, custodia dei bambini o conciliazione compare nel 2,3 per cento.

Dove i gradi ridotti sono realmente pubblicati, il profilo è costante: scuole e scuole universitarie indicano un tempo parziale nel 19,5 per cento dei loro annunci, Cantoni e Comuni nel 18,3, ospedali e istituti di cura nel 12,8, contro il 5,5 per cento di tutti gli altri datori di lavoro. Questi tre gruppi insieme pesano però poco più del sette per cento dell’index.

Perché qui non trovate una quota ticinese. Gli annunci redatti in italiano sono l’1,7 per cento dell’index e il gruppo appena descritto ne rappresenta il 4,0 per cento: una manciata di annunci, su cui una percentuale sembrerebbe una misura e sarebbe un rumore. Preferiamo dirlo che arrotondarlo in un dato. Le cifre nazionali qui sopra sono invece calcolate su una base ampia e valgono anche per chi cerca in Ticino.

La conclusione non è un consiglio ma una descrizione: in questo mercato il grado ridotto si negozia più spesso di quanto si trovi. Per la LADI la cosa conta, perché l’art. 15 misura l’idoneità al collocamento su ciò che il mercato offre realmente, e perché una ricerca filtrata solo sul tempo parziale annunciato esclude la maggior parte degli annunci.

In che ordine procedere

Prima l’annuncio: il congedo di maternità va segnalato il prima possibile all’URC, anche se in quel periodo non corre alcun obbligo. L’indennità di maternità invece non si chiede lì ma alla cassa di compensazione AVS — direttamente se siete disoccupate, altrimenti tramite il datore di lavoro. L’opuscolo 6.02 aggiunge che il datore di lavoro attuale o l’ultimo attesta la durata del rapporto di lavoro e il salario determinante.

Poi il calcolo: quanti mesi di occupazione soggetta a contribuzione cadono nel vostro termine quadro per il periodo di contribuzione e quale parte del congedo conta ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 lett. d LADI? Se i dodici mesi ci sono, il resto è amministrazione. Se non ci sono, tutto si gioca sull’art. 14 e sulla domanda se l’art. 9b salvi la finestra — e questo esame lo fa la cassa di disoccupazione, non l’URC.

Infine la data: al più tardi il primo giorno per cui chiedete l’indennità (art. 17 cpv. 2 LADI). È il giorno dopo il 98°, non il giorno in cui la ricerca comincia a rallentare.

Testi di legge letti il 31 agosto 2026 nelle versioni consolidate di Fedlex: LADI in vigore dal 1° gennaio 2026, OADI dal 1° agosto 2026, LIPG e OIPG dal 1° giugno 2026, LL dal 1° settembre 2023, CO dal 1° gennaio 2026. Gli elementi di prassi provengono dalle FAQ di arbeit.swiss e dall’opuscolo 6.02 del centro d’informazione AVS/AI (stato al 1° gennaio 2025), letti lo stesso giorno. Dati di mercato dall’analisi continua degli annunci svizzeri aperti su SwissJobs.app, stato al 30 agosto 2026: il gruppo di datori di lavoro è riconosciuto dal nome dell’azienda, il che sottostima i fornitori privati di cure e i Comuni dal nome inconsueto e può sovrastimare le cliniche private; l’indicazione di tempo parziale esiste solo dove l’annuncio la porta, quindi le quote sono valori minimi. Gli annunci redatti in italiano sono l’1,7 per cento dell’index: una base troppo ristretta per pubblicare una quota ticinese, come già indicato in altre risposte di questa raccolta.

Monitorare le candidature per l’URC

Fonti

Domande correlate

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Che cosa dice il nostro indice sul mercato svizzero

Calcolato in tempo reale sul nostro indice, non ripreso da uno studio. Solo quote, dato di oggi.

Lingua in cui è scritto l’annuncio

Deutsch
60%
English
23%
Français
13%
Italiano
3%

Tra gli annunci che indicano una lingua, la quota che chiede

Deutsch
70%
English
43%
Français
21%
Italiano
3%

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