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Diritto del lavoro

Il periodo di prova in Svizzera

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Quello che il Codice delle obbligazioni fissa come durata, quello che i contratti collettivi di obbligatorietà generale fissano al loro posto — e perché in Ticino il periodo di prova dello Stato dura il doppio del tetto federale.

In breve

La risposta della legge sta in una parola: un mese. L’art. 335b cpv. 1 CO fa del primo mese di lavoro la durata predefinita, valida ogniqualvolta non sia stato pattuito altro. Solo tre strumenti possono discostarsene — l’accordo scritto, il contratto normale di lavoro e il contratto collettivo — e possono portare la durata al massimo a tre mesi. Secondo la lettura della SECO una clausola che vada oltre produce effetto soltanto fino al terzo mese. È inoltre esclusa una durata che leghi la persona assunta più a lungo di quanto leghi l’azienda.

Questa risposta spiega la regola e non sostituisce una consulenza legale. La SECO precisa che le proprie informazioni servono unicamente da orientamento, non sono vincolanti e che in caso di controversia decide esclusivamente il tribunale civile. I rapporti d’impiego di diritto pubblico — amministrazione federale, cantonale e comunale, buona parte degli ospedali e delle scuole — sono retti da un proprio diritto del personale e non dal Codice delle obbligazioni, e questo diritto varia da Cantone a Cantone. Quale contratto collettivo si applichi a una determinata azienda dipende dal campo d’applicazione del contratto e non da come l’annuncio descrive il settore. Per una valutazione del caso concreto rivolgetevi al vostro sindacato, alla commissione paritetica del ramo, a un servizio di consulenza giuridica o a un legale.

Il mese legale, però, è raramente quello che compare nel contratto. Abbiamo esaminato i contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale dal Consiglio federale — quelli che valgono per un intero ramo, anche per le aziende che non aderiscono ad alcuna associazione. Fra quelli in vigore a fine agosto, trenta fissano da sé la durata del periodo di prova. Dieci restano al mese legale, diciotto vanno oltre e tredici si collocano direttamente al tetto dei tre mesi. Chi comincia in uno di questi rami trova la risposta nel CCL e non nel CO.

Perché la cifra pesa più di quanto sembri: è la fine della prova a far scattare i periodi protetti dell’art. 336c CO, che ne presuppongono espressamente la scadenza. Tre mesi anziché uno significano quindi due mesi in più senza quella protezione — stessa cifra, effetto doppio. E la data di uscita può slittare ancora: un’assenza per malattia o infortunio durante la prova la rinvia di altrettanto, e la SECO chiarisce che tale rinvio è autorizzato a superare il tetto dei tre mesi.

Annunci attivi nei rami con un CCL di obbligatorietà generale, per ramo
Annunci attivi nei rami con un CCL di obbligatorietà generale, per ramoAlberghi e ristorazione (14 giorni)29.8%Falegnameria, carpenteria (3 mesi)15.2%Macelleria (3 mesi)15.2%Involucro edilizio, ponteggi, piastrelle (2 mesi)8.2%Panetteria, pasticceria (3 mesi)7.6%Edilizia principale (2 mesi)7.4%Pulizie (1 mese)4.5%Giardinaggio (1 mese)4.1%

Quota degli annunci attivi del nostro stock che possiamo attribuire a un ramo coperto da un contratto collettivo di obbligatorietà generale con una propria regola sul periodo di prova; la base è quel solo gruppo classificato. Fra parentesi la durata che il rispettivo contratto fissa. L’attribuzione avviene tramite denominazioni professionali nel titolo dell’annuncio, nelle quattro lingue di pubblicazione, ed è volutamente stretta: le quote sono valori minimi. Sono esclusi i posti di tirocinio, retti dall’art. 344a CO. Rilevazione del 30 agosto 2026; quattro rami minori, ciascuno sotto il quattro per cento della base, non sono rappresentati.

  • Durata predefinita: il primo mese di un rapporto a tempo indeterminato (art. 335b cpv. 1 CO), con un preavviso di sette giorni esercitabile in qualunque momento.
  • Tetto: tre mesi (art. 335b cpv. 2 CO). Possono discostarsene solo tre strumenti — l’accordo scritto, il contratto normale di lavoro e il contratto collettivo. Una clausola che vada oltre, nella lettura della SECO, produce effetto soltanto fino al terzo mese.
  • Simmetria: secondo la SECO entrambe le parti devono avere la stessa durata. Una clausola che vincoli più a lungo la sola persona assunta non è valida.
  • Nei CCL di obbligatorietà generale tre mesi è il valore più frequente: dei trenta contratti che fissano una durata propria, tredici indicano tre mesi, cinque due mesi, dieci un mese, uno quattro settimane e uno quattordici giorni.
  • La durata più breve è nel ramo alberghiero e della ristorazione: l’art. 5 del contratto collettivo nazionale fissa quattordici giorni con un preavviso di tre giorni, prorogabile per accordo scritto fino a un massimo di tre mesi.
  • Chi si assenta resta più a lungo in prova: i giorni di malattia, di infortunio o di un obbligo di legge non scelto si aggiungono in coda invece di essere tolti all’inizio (art. 335b cpv. 3 CO). Questo slittamento, per la SECO, può oltrepassare il tetto dei tre mesi.
  • Con un contratto a termine la legge non prevede alcuna prova — la SECO lo dice espressamente — ma nulla vieta di pattuirla. Diversi CCL se ne servono, uno la cancella invece per i rapporti fino a sei mesi.
  • Contratto di tirocinio: l’art. 344a cpv. 3 CO chiede un periodo di prova non inferiore a un mese e non superiore a tre; se il contratto tace vale tre mesi, ed è prorogabile in via eccezionale fino a sei con l’approvazione dell’autorità cantonale.
  • Settore pubblico: il tetto dei tre mesi non vincola le amministrazioni. Alla Confederazione il periodo di prova è di tre mesi, portato per contratto a sei per otto categorie nominate; in Ticino sono sei mesi, un anno scolastico per i docenti.

Periodo di prova: durata, termine e proroga

PuntoCosa valeBase legale
Senza accordo nel contrattoil primo mese vale come provaCO art. 335b cpv. 1
Con accordoal massimo 3 mesiCO art. 335b cpv. 2
Termine di disdetta7 giorni, per un giorno qualsiasiCO art. 335b cpv. 1
Malattia, infortunio o servizio militaresi proroga dei giorni persiCO art. 335b cpv. 3
Periodi di protezione dalla disdettanon valgono nel periodo di provaCO art. 336c cpv. 1
La disdetta dev’essere motivatano — per iscritto solo su richiestaCO art. 335 cpv. 2

Secondo l'art. 335b CO. Durante il periodo di prova la protezione dalla disdetta in caso di malattia, infortunio e gravidanza NON si applica — è la differenza più importante in pratica rispetto al periodo successivo. Dati al 7 settembre 2026.

Due capoversi bastano a rispondere

L’art. 335b CO conta tre capoversi e la durata si decide nei primi due. Il primo dice due cose in una frase sola: una riguarda il preavviso con cui si può disdire in quel lasso di tempo, l’altra la lunghezza del lasso di tempo stesso. Per la domanda che ci interessa conta la seconda: la durata predefinita è il primo mese di lavoro. È una regola suppletiva e non una prescrizione — si applica esattamente quando nessuno ha pattuito altro. Che cosa comporti in pratica la prima metà della frase è argomento di una risposta a sé su questo sito.

Il secondo capoverso fissa il perimetro di tutto ciò che si può pattuire. Nomina tre strumenti — l’accordo scritto, il contratto normale di lavoro e il contratto collettivo — e vi contrappone una sola cifra: la durata può essere portata al massimo a tre mesi. Un’intesa verbale non conta, e nemmeno una riga nell’annuncio. Per sapere che cosa vale nel proprio caso occorre quindi guardare o il contratto firmato o il contratto di ramo.

La SECO vi aggiunge due letture assenti dalla legge, ed è su quelle che si decidono le controversie. La prima riguarda la clausola che va troppo in là: non invalida il contratto, è essa stessa a cessare di produrre effetto a partire dal terzo mese. La seconda riguarda la simmetria: entrambe le parti devono avere la stessa durata, e una clausola che vincoli più a lungo la sola persona assunta non è valida. Una terza possibilità sta già nel testo di legge ma viene sfruttata di rado: gli stessi tre strumenti possono anche cancellare del tutto la prova. Zero è una durata ammessa.

Perché un CCL che non avete mai firmato fissa il vostro periodo di prova

Un contratto collettivo di lavoro vincola di regola soltanto gli aderenti alle associazioni che lo hanno stipulato. Quando il Consiglio federale lo dichiara di obbligatorietà generale, esso vale per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori del ramo entro il campo d’applicazione definito, comprese le aziende che non aderiscono ad alcuna associazione. Per la durata del periodo di prova questo è il punto decisivo: si è soggetti alla regola del CCL senza aver mai firmato nulla che lo menzioni.

Abbiamo esaminato la raccolta federale di questi contratti cercando in ogni decreto del Consiglio federale la disposizione sul periodo di prova. Fra quelli in vigore a fine agosto, trenta regolano da sé la durata; gli altri sono contratti a scopo unico — pensionamento anticipato, fondi per la formazione, protezione della salute — oppure lasciano la questione al CO. La ripartizione dei trenta: tredici a tre mesi, cinque a due mesi, dieci a un mese, uno a quattro settimane e uno a quattordici giorni.

Il risultato ribalta la lettura consueta. I tre mesi dell’art. 335b cpv. 2 CO sono, nella legge, un tetto e quindi il valore eccezionale. Nei CCL di obbligatorietà generale sono il valore singolo più frequente, e quasi due terzi di questi contratti superano il mese legale. Per la domanda «quanto dura il periodo di prova» la risposta onesta in molti rami è dunque tre mesi, e il mese legale è il caso particolare di chi lavora senza un CCL applicabile e senza clausola contrattuale derogatoria.

Quattordici giorni e tre di preavviso: la regola più breve del Paese

Un solo contratto di obbligatorietà generale scende sotto il mese legale, ed è il più grande di tutti. L’art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli alberghi, i ristoranti e i caffè dispone che il periodo di prova è di quattordici giorni, che la durata può essere modificata mediante accordo scritto ma non può superare i tre mesi, e che durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di una qualsiasi giornata lavorativa con un preavviso di tre giorni.

Tre giorni è il preavviso più breve di tutto questo corpo di regole — più breve dei sette giorni del CO e di qualsiasi altro valore nei contratti di obbligatorietà generale. Lo accompagna la stessa regola di ricezione del CO: la disdetta dev’essere resa nota alla controparte al più tardi l’ultimo giorno del periodo di prova. Il commento delle parti contraenti raccomanda esso stesso di convenire più di tre giorni quando il periodo di prova è prolungato, ad esempio sette o quattordici.

Per il Ticino questa è la regola più utile della pagina, perché la ristorazione e l’alberghiero pesano molto sul mercato del lavoro cantonale. Vale la pena leggerla per intero prima di firmare: la variante da quattordici giorni è quella che si applica in mancanza di accordo scritto, e il commento suggerisce di valutare la durata più lunga soprattutto per i quadri.

I rami in cui tre mesi sono la norma

Fra i tredici contratti che fissano tre mesi colpisce quanto diversi siano i rami. La falegnameria formula la durata nella stessa frase del preavviso: il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento durante il periodo di prova con un preavviso di sette giorni, e sono considerati periodo di prova i primi tre mesi. La macelleria fissa tre mesi «in generale» e ammette per scritto una durata più breve. I laboratori odontotecnici consentono espressamente nel contratto individuale anche la rinuncia completa. Anche i contact e call center, la costruzione in legno, le infrastrutture di rete, i servizi privati di sicurezza e i due contratti delle pulizie si collocano a tre mesi.

Due contratti graduano la durata secondo il tipo di rapporto. Quello della panetteria, pasticceria e confetteria fissa tre mesi per i contratti a tempo indeterminato, tre mesi anche per i contratti a termine di almeno un anno e un mese per i contratti a termine più brevi. Quello delle infrastrutture di rete fissa tre mesi e fa cadere del tutto il periodo di prova per i rapporti a termine di al massimo sei mesi — una regola che segue l’idea, ragionevole, che la prova debba essere proporzionata alla durata del contratto.

Un contratto ha cambiato la durata di recente, e verso l’alto: nei negozi delle stazioni di servizio il decreto originario prevedeva un periodo di prova di un mese, prolungabile per scritto fino a tre. Il decreto di modifica dello scorso novembre capovolge la regola — il periodo di prova è di tre mesi e si accorcia solo di comune intesa. Chi legge una sintesi più vecchia trova quindi il valore sbagliato: un buon motivo per aprire, nel dubbio, il decreto più recente.

Due mesi: l’edilizia e la regola che ne discende

Cinque contratti fissano due mesi e si concentrano quasi tutti nell’edilizia. Il contratto nazionale mantello dell’edilizia principale aggiunge una limitazione che altrove quasi non esiste: per i lavoratori assunti per la prima volta nell’azienda valgono come periodo di prova i primi due mesi, prorogabili per accordo scritto di al massimo un mese. Chi rientra nella stessa azienda dopo un’interruzione non ricomincia automaticamente la prova. Il contratto dei ponteggi riprende quasi alla lettera la stessa formulazione. Quello dell’industria dei manufatti in calcestruzzo arriva agli stessi due mesi ma senza la limitazione alla prima assunzione: da lui valgono semplicemente i primi due mesi dall’inizio del lavoro.

Nel ramo dei pittori e gessatori la durata non compare in un articolo proprio ma nell’elenco dei termini di disdetta: durante il periodo di prova di due mesi, una settimana per la fine di una settimana civile. Il contratto dei piastrellisti fissa anch’esso due mesi, con un preavviso di cinque giorni lavorativi, e aggiunge una regola unica in tutta la raccolta: se l’azienda continua a impiegare il proprio apprendista dopo la fine del tirocinio, il periodo di prova decade.

È la disposizione più interessante dell’intero corpus, perché nomina lo scopo del periodo di prova. Serve a conoscersi reciprocamente. Chi ha passato tre o quattro anni di tirocinio nella stessa azienda quel reciproco conoscersi lo ha già alle spalle, e il contratto ne trae la conseguenza. Il CCL del prestito di personale segue la stessa idea da un’altra direzione: un nuovo impiego presso lo stesso datore di lavoro e nella stessa azienda acquisitrice non apre mai un nuovo periodo di prova.

Determinato, tirocinio, lavoro interinale

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, scrive la SECO, la legge non prevede alcun periodo di prova, ma le parti possono convenirlo tra di loro. Nella raccolta dei contratti di obbligatorietà generale convivono tre risposte a questo vuoto. Le infrastrutture di rete cancellano del tutto la prova per i rapporti a termine fino a sei mesi. La panetteria la gradua invece secondo la durata: tre mesi a partire da un anno di contratto, un mese al di sotto. E il ramo dei parrucchieri va in direzione opposta e considera periodo di prova il primo mese anche quando il rapporto è stato concluso per una durata determinata.

Il contratto di tirocinio ha una disposizione propria e cifre diverse. L’art. 344a cpv. 3 CO stabilisce che il tempo di prova non può durare meno di un mese né più di tre e che, se il contratto non lo stabilisce, dura tre mesi. È l’unico punto del diritto federale in cui una proroga oltre i tre mesi è possibile per accordo: prima della scadenza, il tempo di prova può essere eccezionalmente prolungato fino a sei mesi d’intesa fra le parti e con l’approvazione delle autorità cantonali. La strada passa quindi da un’autorità e non dal solo contratto.

Per il lavoro interinale la questione è retta dal CCL del prestito di personale, l’unico che lega la durata alla lunghezza del contratto: per chi ha un contratto a tempo indeterminato valgono come periodo di prova i primi tre mesi; per chi ha un contratto a termine, i primi due terzi, con un massimo di tre mesi. Il decreto di modifica entrato in vigore all’inizio di quest’anno aggiunge due frasi: un nuovo impiego presso lo stesso datore di lavoro e nella stessa azienda acquisitrice non genera mai un nuovo periodo di prova, mentre un nuovo impiego presso lo stesso datore in un’altra azienda acquisitrice ne genera uno di al massimo tre settimane.

La malattia proroga il periodo di prova invece di sospenderlo

Il terzo capoverso dell’art. 335b CO agisce all’opposto di quanto molti immaginano. Se durante quel lasso di tempo la persona è assente — malattia, infortunio, oppure un obbligo di legge che non ha scelto di assumersi — la prova slitta esattamente di altrettanto. Non viene né sospesa né accorciata: i giorni persi si aggiungono in coda. Due settimane di malattia significano uscire dalla prova due settimane più tardi.

La SECO ne trae la conseguenza che sembra contraddire il tetto del secondo capoverso senza farlo: uno slittamento dovuto a malattia ha il diritto di oltrepassare la durata massima. Il tetto delimita infatti ciò che le parti possono pattuire fra loro; lo slittamento non è un patto, ma la conseguenza legale di un’assenza. Chi manca tre settimane nel secondo di tre mesi di prova ne esce dopo più di tre mesi.

Diversi CCL ricopiano la regola alla lettera, segno di quanto serva nella pratica: la carrozzeria, l’autoveicolo della Svizzera orientale, il giardinaggio dei due Basilea e l’involucro degli edifici le dedicano ciascuno un capoverso. La falegnameria la riassume più brevemente — il periodo di prova è prolungato nella misura dell’assenza per infortunio o malattia — e la macelleria rinvia direttamente all’art. 335b cpv. 3 CO.

In Ticino lo Stato prevede sei mesi, e un anno scolastico per i docenti

Chi si candida a un posto presso il Cantone, un istituto cantonale o la scuola pubblica non trova la risposta nel CO. La legge ticinese sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti la dà in un solo articolo, e la cifra è il doppio del tetto federale: i primi sei mesi di servizio sono considerati di prova, e per i docenti il periodo di prova è di un anno scolastico.

Il resto dell’articolo si discosta dal diritto privato su due punti che contano. Se la prova non è soddisfacente, l’autorità di nomina può dare in ogni tempo la disdetta con un preavviso di un mese, e la disdetta dev’essere motivata — mentre nel diritto privato l’art. 335 cpv. 2 CO obbliga a motivare soltanto su richiesta della controparte. Un analogo diritto di disdetta spetta all’interessato. E nei casi dubbi l’autorità di nomina ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino a un massimo di un anno.

La stessa legge chiarisce inoltre che per il personale in formazione, compreso quello in apprendistato, il periodo di formazione non è considerato periodo di prova: la prova comincia con l’entrata in funzione al termine della formazione. È esattamente lo stesso ragionamento del contratto dei piastrellisti, formulato però da un legislatore cantonale invece che dalle parti sociali.

La Confederazione, Berna e Ginevra: tre risposte diverse

Alla Confederazione la risposta sta nell’art. 27 dell’ordinanza sul personale federale e la prima frase è breve: il periodo di prova è di tre mesi. Segue un elenco di otto categorie per le quali può essere fissato per contratto a sei mesi al massimo — personale militare; aspiranti al titolo di specialista dogana e sicurezza dei confini e collaboratori del Controllo dei metalli preziosi; ispettori fiscali dell’Amministrazione federale delle contribuzioni; persone nominate dal Consiglio federale; collaboratori del Servizio delle attività informative con accesso regolare a informazioni sensibili; periti revisori ed esperti in valutazioni del Controllo federale delle finanze; impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento o impiegati all’estero; assistenti di sicurezza pubblica dell’Ufficio federale di polizia. Lo stesso articolo consente alle parti, di comune intesa, di rinunciare al periodo di prova o di concordarne uno più breve.

Una regola federale capovolge poi la logica privata. Se in un cambiamento di unità amministrativa il nuovo contratto succede ininterrottamente al precedente, le disposizioni di protezione dalla disdetta dell’art. 336c CO si applicano anche durante il periodo di prova convenuto. Nel settore privato quella protezione comincia solo dopo; nell’amministrazione federale, per chi cambia unità, non si interrompe.

Il Cantone di Berna fissa un periodo di prova di sei mesi al massimo e stabilisce che, se durante di esso non viene data disdetta, il rapporto di lavoro diventa definitivo; il preavviso è di sette giorni nel primo mese e di un mese nel resto del periodo. Ginevra distingue invece due orologi con nomi simili: un «temps d’essai» di al massimo tre mesi con un preavviso di quindici giorni per la fine di una settimana, e accanto una «période probatoire» di due anni al termine della quale interviene la nomina. A Ginevra, uscire dalla prova e essere nominati sono due tappe distinte separate da quasi due anni.

Perché qui non trovate la regola italiana

Molti dei lettori di questa pagina vivono in Ticino avendo l’Italia come termine di paragone, oppure lavorano in Svizzera come frontalieri. Il confronto sarebbe utile, e non lo facciamo lo stesso: pubblichiamo soltanto regole di cui abbiamo aperto la fonte ufficiale, e per la durata massima del periodo di prova in Italia non siamo riusciti a raggiungere un testo ufficiale consultabile mentre scrivevamo. Preferiamo lasciare un vuoto dichiarato piuttosto che una cifra ripetuta a memoria.

Quel che possiamo dire con certezza riguarda il lato svizzero, e per un frontaliere è il lato che conta: al lavoro prestato in Svizzera si applicano le regole svizzere sul periodo di prova, quindi l’art. 335b CO e, se il ramo ne è coperto, il CCL di obbligatorietà generale. Il permesso G non cambia nulla di queste durate.

Per il confronto con il proprio Paese conviene quindi partire dal contratto collettivo del settore di provenienza, che è il livello in cui la questione viene normalmente decisa anche in Svizzera. Chi vuole un termine di paragone verificato e pubblicato qui lo trova per la Germania e per la Francia nelle versioni tedesca e francese di questa stessa risposta, dove le fonti ufficiali erano accessibili.

Che cosa mostra il nostro stesso stock di annunci

Abbiamo cercato, nel nostro stock di annunci attivi, quelli il cui mestiere ricade in un ramo coperto da un contratto di obbligatorietà generale con una propria regola sul periodo di prova. L’abbinamento avviene su denominazioni professionali inequivocabili contenute nel titolo dell’annuncio — cuoco, falegname, macellaio, muratore, parrucchiera e così via, nelle quattro lingue di pubblicazione. Un annuncio conta solo se il titolo nomina il mestiere: le quote seguenti sono quindi valori minimi e non la copertura reale.

Così misurato, il 2,51 per cento degli annunci attivi ricade in uno di questi rami, cui si aggiunge uno 0,21 per cento di posti di tirocinio negli stessi mestieri, retti dall’art. 344a CO e non dal contratto collettivo. All’interno di questo gruppo il baricentro sta chiaramente sopra il mese legale: il 41,1 per cento degli annunci appartiene a un ramo con tre mesi di prova, il 18,7 per cento a uno con due mesi, il 29,8 per cento all’alberghiero con i suoi quattordici giorni — e solo il 10,5 per cento a un ramo che resta al mese legale.

Le due misurazioni, indipendenti l’una dall’altra, convergono. Contando i contratti, il sessanta per cento dei CCL di obbligatorietà generale supera il mese legale; contando gli annunci, il 59,8 per cento. Una cifra misura testi normativi, l’altra posti aperti. Che entrambe finiscano intorno a sei su dieci è l’argomento più solido contro l’ipotesi implicita che il periodo di prova duri un mese.

Che cosa verificare prima di firmare

Tre cose, in quest’ordine. Un contratto di obbligatorietà generale copre il datore di lavoro? Il campo d’applicazione è indicato nel decreto del Consiglio federale stesso, e alcuni contratti sono nazionali mentre altri riguardano solo Cantoni nominati. La durata indicata nel contratto è la stessa per entrambe le parti? E supera i tre mesi? Oltre quel limite, secondo la lettura della SECO, produce effetto comunque solo fino al terzo mese.

Quel che l’annuncio quasi mai dirà è proprio la durata. Nel nostro stock di annunci attivi il periodo di prova non è praticamente mai indicato: appartiene al contratto e, in un ramo coperto, al CCL che gli sta dietro. Chiederlo al momento dell’offerta è normale e non viene letto come diffidenza.

Che cosa succede durante il periodo di prova — quali termini decorrono, quale protezione manca e che cosa resta dovuto alla fine — è una domanda distinta, con una risposta propria su questo sito, dedicata alla disdetta durante il periodo di prova. E se il rapporto finisce lì, il diritto all’indennità di disoccupazione non dipende dal periodo di prova ma dai mesi di contribuzione dei due anni precedenti: l’iscrizione all’URC avviene allo stesso modo, per quanto breve sia stato l’impiego.

Ogni indicazione giuridica poggia sul testo di legge pubblicato su Fedlex, sulle FAQ della SECO dedicate alla disdetta, sul rispettivo decreto del Consiglio federale nella raccolta dei contratti di obbligatorietà generale della SECO, o sulla raccolta cantonale citata; ciò che non vi si trova non è riportato qui. Il conteggio dei contratti collettivi riguarda la raccolta federale dei contratti dichiarati di obbligatorietà generale nello stato del 31 agosto 2026, escluso un contratto la cui validità è scaduta alla fine dell’anno passato; quando un contratto ha più decreti fa stato il più recente che modifica la disposizione. Le cifre di mercato sono misurate sugli annunci attivi del nostro stock, rilevazione del 30 agosto 2026; l’attribuzione al ramo avviene per denominazione professionale nel titolo ed è volutamente stretta, per cui le quote sono valori minimi. Il testo dell’art. 5 del contratto dell’alberghiero è stato inoltre verificato sul sito delle parti contraenti. La durata massima del periodo di prova in Italia non è indicata perché non è stato possibile aprire una fonte ufficiale al momento della redazione.

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Fonti

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